Gaetano Di Meglio | I tentativi per salvare gli abusi dei congiunti del presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise, si sono esauriti con l’ordinanza emessa dal commissario ad acta, il dott. ing. Fabio Menditto, che ha disposto la demolizione degli abusi dei parenti del giovane politico al “Palazzo Ciannelli”.
Il supporto foriano per emettere qualche condono impossibile e le promesse di risolvere la questione all’ultima mano che resiste nel consiglio comunale prima di decretare la sfiducia per Pascale erano solo un placebo. Non c’è più nulla da fare.
Il commissario ad acta nominato dal TAR (e stendiamo un velo pietoso sul modo in cui Regione e Comune hanno ottemperato alla sentenza) ha ordinato “a norma dell’art. 31 T.U.E. – D,P.R. 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii., agli eredi figli Evelina Rocchi, Nadia Rocchi Pietro Rocchi oltre alla moglie Antonietta Calise di provvedere solidalmente a loro sua cura e spesa, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, alla demolizione ed al ripristino dell’originario stato dei luoghi e salvezza d’adozione di ogni successivo provvedimento in caso di inottemperanza delle seguenti opere: “dell’intero piano secondo oggetto di domanda di condono prot. 307511986 rigettata con provvedimento del 03.09.2019 ad opera del Comune di Lacco Ameno con parere negativo reso dalla Soprintendenza – abusivamente realizzato dai sig.ri Rocchi Renzo e Calise Antonietta alla via C. Colombo”.
La presente ordinanza costituisce, inoltre, atto meramente confermativo dell’ordinanza n. 2/2016, nella parte non annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6748 del 2022 ai cui contenuti sì rinvia.
“L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Vincenzo D’Andrea”.
UN PO’ DI STORIA
Con relazione tecnica prot. n° 3915 del 29.03.16 l’Ufficio accertava come realizzati in assenza di titolo abilitativo le seguenti opere: piano secondo; balcone lato est, portico, tettoia, scala in e.a., locale sottoscala e pensilina in plastica e legno, realizzate dai coniugi Rocchi Renzo e Calise Antonietta, sul loro immobile a due piani posto sul lato sud-est del vecchio edificio denominato “Palazzo Ciannelli” avente la seguente consistenza plano-volumetrica;
con ordinanza n. 2 del 29.03.2016, veniva ordinata, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di tutte le opere indicate nella sopra richiamata relazione tecnica e secondo le misurazioni ivi contenute; avverso tale provvedimento sanzionatorio proponevano ricorso i coniugi Rocchi E Calise conclusosi con sentenza n. 381 l /2020 con la quale la sez. VI del Tar Campania respingeva integralmente il ricorso confermando la predetta ordinanza.
I predetti coniugi avverso tale sentenza di primo grado interponevano appello innanzi al Consiglio di Stato (Sez. VI – R. G. 67212021) il quale, alla luce della relazione tecnica dell’Arch. Raffaele Pastore, con sentenza n. 6748 del 2022 annullava parzialmente l’ordinanza n. 2 del 29.03.2016 in quanto per la realizzazione del solo secondo piano di cui alla relazione tecnica prot. 3915/2016, all’atto dell’adozione della predetta ordinanza di demolizione, risultava ancora pendente domanda di condono prot. 3075/86. In particolare, emerge dalla predetta decisione quanto segue: “l’istanza di condono edilizio, presentata dal sig. Rocchi Renzo al comune, acquisita al protocollo comunale con n. 3075 del 01 /0411986, deve essere riferita prettamente e solamente ai lavori abusivi dell’unità abitativa del secondo piano eseguiti in difformità al Nulla Osta n. 3954 del 17I1111971 … “giungendo alla conclusione che “non facevano parte dell’istanza di condono prot. n. 3075 I 86, le seguenti opere: la scala in e.a., il piccolo locale sottoscala mq. 2,00, la pensilina in plastica, mq. 1,70 in mezzo alla scala. Entrambe queste opere sono consequenziali alla costruzione della scala, fanno parte di essa è un unico blocco… lo stesso dicasi per le opere del primo piano…”. Di conseguenza, posto che “la domanda di condono per il secondo piano era stata presentata in data 01 aprile 1986 e dunque prima dell’adozione del provvedimento con cui è stata ordinata la demolizione, tra l’altro, del secondo piano, e prima della data del 02.03.2016 in cui è stato effettuato il sopralluogo cui fa riferimento l’ordinanza di demolizione; l’ordinanza di demolizione n. 2/2016 veniva, dunque, annullata parzialmente solo con riferimento a tale secondo piano (ovvero alla sopraelevazione).
IL NO DELLA SOPRINTENDENZA
Considerato che: con provvedimento n° 10085/U del 03/09/2019, l’amministrazione comunale ha denegato, con parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla Conferenza di Servizi, l’istanza di condono prot. 3075/85 del 01/04/86; detto provvedimento di diniego è stato impugnato dai controinteressati con ricorso straordinario al Capo dello Stato ma che non risulta sospeso in via cautelare. Con atto di diffida comunicato a mezzo pec in data 18.11.2022, la sig.ra Caterina Maria Ciannelli ha diffidato il Comune di Lacco Ameno, la Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli “ad adottare tutti gli atti di propria competenza, anché si provveda, all’adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori
SITUAZIONE DI NON CONFORMITÀ E PIÙ GRAVE
In ragione dell’inadempimento delle amministrazioni intimate, la sig.ra Ciannelli proponeva ricorso al Tar Campania, Napoli, che ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e così provveduto “Consiglio di Stato con sentenza n. 6748 del 2022 ha annullato “l’ordinanza di demolizione n. 2/2016 nella parte in cui coincide nell’oggetto con l’istanza di condono presentata in data 01.04.1986” e che ha fatto comunque “salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione di rinnovazione dell’atto di demolizione alla luce del sopravvenuto rigetto del condono” e che questo Tar, con sentenza n .6194/2022, ha ritenuto che l’attività del commissario ad acta nominato per dare esecuzione della sentenza non potesse continuare, avendo rilevato che “l’effetto indiretto della combinazione “annullamento dell’ordinanza di demolizione del 2016 e reiezione della istanza di condono e esistenza di provvedimenti sanzionatori di ulteriori abusi” non può essere contestato, nel senso che l’immobile Calise-Rocchi alla luce di queste sopravvenienze finisce per trovarsi in una situazione di non conformità alla normativa urbanistico-edilizia diversa e più grave e radicale rispetto a quella implicata e presupposta dall’atto di diffida che ha dato origine alla presente controversia e dalla sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio.
Di qui la conclusione che, da un lato, la situazione sulla cui base è stato dichiarato l’obbligo di provvedere da parte della sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio è ormai completamente mutata in modo non compatibile con la prosecuzione della esecuzione da parte del commissario e, dall’altro, che anche i compiti delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di sua competenza – sono mutati in corrispondenza della necessità di riconsiderare alla luce delle sopravvenienze la situazione dell’immobile dei controinteressati e la sua sorte”