mercoledì, Febbraio 5, 2025

MACCHE’ RINUNCIA! Nessun ritiro, Abramo rincara la dose e Miriam “bacchetta” i professori…

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Gaetano Di Meglio | Mentre i professionisti della stampa locale rimediano figuracce, nel pomeriggio di ieri, invece di fare quello che dicevano i soloni, ovvero ritirare il ricordo al TAR di Abramo De Siano contro il voto di Casamicciola e l’elezione di Giosi Ferrandino, gli avvocati Maria Petrone e Christian Iacono notificano al cassetto del procedimento che il 30 novembre sarà discusso dinanzi al TAR Campania, una “brevissima replica alle memorie depositate dall’amministrazione resistente e dai controinteressati il 13/14 novembre 2023”. Altro che rinuncia al ricorso, Abramo De Siano con i suoi legali rincara la dose e affila le armi per la battaglia da fare in udienza.
Il breve testo redatto dagli avvocati Petrone e Iacono è molto sintetico e lineare.
“Nel riportarsi a quanto già dedotto nella propria precedente memoria difensiva – scrivono gli avvocati – in replica ai rilievi delle controparti costituitesi nei termini, si precisa che, a differenza di quel che afferma la difesa di Giuseppe Ferrandino nella memoria del 14 novembre 2023, dall’anno 2010 l’albo pretorio cartaceo non ha più alcun valore legale.

SI DIFENDONO CON LEGGI SUPERATE NEL 2010
Ed infatti, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. All’art. 32, comma 1, la legge n. 69/2009 cit. dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

TERMINE ORDINATORIO E NON FORMALE
Quanto, invece, alla natura del termine indicato dall’art. 31 del d.P.R. n. 570/1960 che, secondo la difesa del comune di Casamicciola Terme sarebbe “ordinatoria” e ammetterebbe forme di pubblicità equipollenti, è appena il caso di evidenziare che il procedimento elettorale, a differenza del procedimento amministrativo in generale, trova una propria specifica disciplina nel citato decreto presidenziale, il quale indica tutta una serie di adempimenti “formali” da eseguire entro tempi prestabiliti [indicati in giorni e, persino, in ore] che – a ben vedere – la stessa fonte normativa non definisce mai perentori. Ciò in quanto, nell’ambito del procedimento elettorale, i requisiti di forma ed il rispetto di determinati termini sono diretti a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, sicché non ne è condivisibile una generalizzata stigmatizzazione in virtù di un invocato approccio sostanzialistico alla materia, siccome preteso dall’amministrazione resistente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2391 del 9 maggio 2014, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369).

IL DIFENSORE DELL’ENTE SI CONTRADDICE
Del resto, lo stesso difensore dell’ente si contraddice, allorquando dichiara che il termine di pubblicazione all’albo pretorio di cui alla disposizione in esame aveva in origine “un indiretto carattere perentorio desumibile (anche in assenza di previsione espressa) dagli effetti che la inosservanza degli stessi poteva – solo in via potenziale – produrre” (v. pag. 4 memoria del comune di Casamicciola Terme del 14 novembre 2023). Pervero, la “interpretazione evolutiva dell’art. 31 del d.P.R. n. 570/1960” invocata dalle controparti oblitera la circostanza che, come già dedotto da questa difesa nella propria precedente memoria, la disposizione in esame è stata modificata nel 2010, ovvero allorquando la rivoluzione digitale anche nel mondo dell’informazione era già pienamente attuata.

NUOVO ARGOMENTO: IL GIUDICE INTERPRETE
A questo punto, proprio perché l’adito Tribunale è chiamato a decidere il presente giudizio sulla base delle disposizioni vigenti in materia, si vuole qui richiamare l’attenzione su quel che recentemente ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8610 depositata l 2 ottobre 2023, in merito al ruolo del “giudice interprete” nel nostro ordinamento giuridico.
Nella richiamata pronuncia si legge quanto segue. « La giurisprudenza, nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, dà vita al testo normativo e dà contenuto alle (concretizza le) clausole generali, elaborando la regola del caso concreto. Sotto il profilo metodologico, occorre, tuttavia, ribadire che compito essenziale della giurisprudenza (rectius dell’interprete) è quello di dipanare gradualmente, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi che ciascuna disposizione inevitabilmente solleva, nel costante confronto con la concretezza dei casi in cui essa è suscettibile di trovare applicazione. Come è stato osservato in dottrina, il problema non è ammettere, in contrasto con il positivismo di matrice illuministica, che l’interpretazione implichi un’attività discrezionale dell’interprete, (assunto oramai largamente condiviso dagli interpreti), ma quello di stabilire i limiti a tale discrezionalità. In tale prospettiva, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, la regola da applicare al caso concreto, l’interpretazione giudiziale deve individuare il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza, eventualmente scrutando nelle sue eventuali zone d’ombra. Il testo della legge, specie quando formulata, come nel caso in esame, mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria; esso, come è stato autorevolmente osservato, rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione) è necessario ritornare.

Ne consegue che il testo della legge costituisce, almeno nei casi come quello in esame, un limite insuperabile rispetto ad opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili ».
Della serie ci vediamo il 30 mattina in aula. Ops, prima in biglietteria…

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