Gaetano Di Meglio | A Casamicciola stop alla zizzinella per i funzionari comunali e alle contrapposizioni con alcuni esponenti politici. Il CAS sisma, il contributo di autonoma sistemazione, viene rivoluzionato da Legnini su precisa richiesta del sindaco Giosi Ferrandino e viene sottratto alle competenze comunali, dopo diversi “scandali” e litigi che hanno visto come teatro gli uffici dell’Ente. Ora chi ha diritto al CAS lo riceverà e chi non ne ha, non percepirà nulla o dovrà restituire quanto indebitamente incassato, ma la decisione verrà adottata da un soggetto terzo. Constatata la situazione dal momento in cui si è insediato alla guida del Comune, Giosi ha preferito evitare di intervenire direttamente passando la “patata bollente” a Legnini, che non l’ha rifiutata. Il sindaco se ne lava le mani e le responsabilità passano all’Unità Tecnica Amministrativa (UTA), designata soggetto attuatore.
L’Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024 del Commissario Straordinario detta dunque “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”.
Legnini richiama tutte le precedenti disposizioni volte all’assistenza delle popolazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024. In particolare, l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 25 del 12 dicembre 2023, recante “Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 16 novembre del 2022”, che dispone: «Al fine di favorire il progressivo rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il Commissario straordinario provvede, con proprio decreto, ad armonizzare le scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e dagli eventi calamitosi del novembre del 2022».
Lo stesso provvedimento «definisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, con priorità per i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), prevedendo la possibilità di sospenderne l’erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto…».
LA RICHIESTA DEL SINDACO
L’ordinanza n. 26 viene adottata tenendo conto «della natura del contributo di autonoma sistemazione, quale misura emergenziale di primo aiuto alla popolazione rimasta priva di abitazione in conseguenza dell’evento sismico e atteso il lasso temporale trascorso dalla verificazione del sisma del 21 agosto 2017, che impone di procedere a una rivisitazione di tale forma assistenziale, più aderente all’avvenuto superamento del contesto emergenziale e all’avvio della fase ricostruttiva».
Legnini ritiene pertanto «opportuno, anche alla luce del sopravvenuto quadro provvedimentale e fattuale, individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l’accelerazione della presentazione delle istanze relative alla ricostruzione, ad un tempo assicurando maggiore appropriatezza della spesa riconnessa all’erogazione CAS al mutato contesto, mediante una rimeditazione delle ipotesi che ne consentono il riconoscimento, ai fini dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa».
Fa quindi riferimento alla «richiesta pervenuta dal Sindaco di Casamicciola Terme, con la quale si chiede la possibilità di valutare il subentro della Struttura Commissariale anche nella fase istruttoria concernente l’accertamento dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione e della liquidazione della spesa».
Valutando favorevolmente tale richiesta, «alla luce delle difficoltà organizzative prospettate nella cennata nota e in ragione dell’opportunità di accentrare maggiormente la verifica sulla sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo in parola in capo alla Struttura Commissariale, all’uopo avvalendosi dell’UTA (Unità Tecnica Amministrativa, ndr)».
LE DISPOSIZIONI
E veniamo al “corpo” del provvedimento, che all’art. 1 recita: «La presente ordinanza detta disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017, verificatosi nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, riguardanti, l’aggiornamento dei criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese relative alle misure di assistenza alla popolazione, nonché l’affidamento all’Unità Tecnica Amministrativa (UTA) delle funzioni di Soggetto Attuatore…».
E veniamo all’art. 2, relativo proprio al “CAS sisma” e agli importi erogabili: «In favore dei nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione, la cui abitazione, purché di proprietà, anche pro quota, di almeno uno dei componenti, risulti tuttora oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità in conseguenza del sisma del 21 agosto 2017, il suddetto contributo, denominato “CAS sisma”, continua ad essere erogato nei seguenti importi: a) euro 400,00 per i nuclei monofamiliari; b) euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità; c) euro 700,00 per i nuclei familiari composti da tre unità; d) euro 800,00 per i nuclei composti da quattro unità; e) euro 900,00 per i nuclei composti da 5 o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso, su istanza della parte interessata e a decorrere dalla stessa, un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare».
Dopo aver indicato i casi per eventuali incrementi o riduzioni, viene stabilito che «entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti, presentano ai Soggetti Attuatori e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione resa sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti», attestano l’inesistenza delle cause di esclusione dal CAS stabilite. Avvertendo che il beneficiario «è sempre tenuto a comunicare tempestivamente ai Soggetti Attuatori di cui al successivo art. 3, le circostanze che possono determinare una riduzione dell’entità o una modifica della decorrenza del contributo, ai sensi della presente ordinanza. In caso di accertata inadempienza provvede il Comune d’ufficio».
LE COMPETENZE DELL’UTA
L’art. 3 è dedicato proprio alla “Designazione dell’Unità Tecnica Amministrativa quale Soggetto Attuatore in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme”.
Stabilisce: «A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’Unità Tecnica Amministrativa (UTA) è individuata, in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme, quale Soggetto Attuatore con riguardo all’attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione del CAS e alla liquidazione della relativa spesa. Nulla è innovato con riguardo ai Comuni di Lacco Ameno e Forio d’Ischia, che mantengono le predette funzioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza.
Le modalità di svolgimento dell’attività di Soggetto Attuatore da parte dell’UTA sono regolate con apposita convenzione, approvata con separato decreto del Commissario Straordinario, al pari delle successive eventuali modifiche alla convenzione medesima
Fino alla data di cui al comma 1, il Comune di Casamicciola Terme provvede alla liquidazione e all’erogazione del CAS agli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal decreto commissariale n. 17/2019. Fino all’esito delle istruttorie di cui all’art. 2 comma 10, l’UTA potrà provvedere sulla base delle istruttorie e della documentazione trasmessa».
Espletata l’istruttoria, «l’UTA adotta, sotto la propria responsabilità, il provvedimento di liquidazione, a firma del suo dirigente, predisponendo anche il conseguente provvedimento commissariale di spesa, da trasmettere per il pagamento al Commissario Straordinario, o a un suo delegato, quale sostituto titolare della contabilità speciale».
I COMPITI DEL COMUNE
Il successivo art. 4 riporta invece i compiti che restano in capo al Comune di Casamicciola Terme: «Per le finalità di cui all’articolo 3, il Comune di Casamicciola Terme trasmette, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Commissario straordinario e all’UTA, in copia conforme, l’elenco dei beneficiari del CAS con l’annessa documentazione relativa all’accertamento dei requisiti per il suo riconoscimento. La suddetta documentazione, alla cui dematerializzazione provvede l’UTA, viene trasmessa distinta per ciascun nucleo familiare, secondo le modalità previste dalla convenzione.
Ogni variazione dei requisiti afferenti al CAS accertata o comunque conosciuta dal Comune di Casamicciola Terme, per singolo nucleo famigliare, dovrà essere comunicata tempestivamente all’UTA, secondo le modalità e i termini previsti dalla convenzione.
Il Comune di Casamicciola Terme garantisce il supporto all’UTA, con l’adozione dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, nelle seguenti attività: sgombero ed esito di inagibilità dell’abitazione; rilascio della dichiarazione attestante il nesso di causalità tra il contributo erogato e l’evento calamitoso; rilascio della dichiarazione attestante che il contributo di autonoma sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari che beneficiano di altre forme di assistenza abitativa; accertamento di ogni altra situazione di fatto o risultanze documentali ritenute utili e pertinenti ai fini dell’applicazione della presente ordinanza.
A tali fini, in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, il Comune di Casamicciola Terme indica il nominativo di un proprio “Responsabile comunale del CAS”, che assicura il raccordo delle attività svolte dall’UTA in qualità di Soggetto Attuatore con quelle svolte dal predetto Comune».
IL CAS INDEBITAMENTE EROGATO
L’art. 5 regola “Verifiche e modalità di recupero del contributo indebitamente erogato”: «Al fine di garantire correttezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 3 è, altresì, demandato il compito di controllare a campione, con cadenza semestrale, in misura non inferiore al 50% del numero complessivo delle domande, anche attraverso la verifica delle autodichiarazioni rese dai beneficiari, la persistenza dei requisiti che danno diritto al contributo per l’autonoma sistemazione. Per tali finalità l’UTA può avvalersi, eventualmente anche per il tramite del Comune di Casamicciola, dell’interrogazione delle banche dati per le utenze domestiche e della TARI, ovvero di altre banche dati il cui accesso è consentito tramite convenzioni/accordi con l’INPS, stipulate dal Commissario straordinario o, previa apposita delega commissariale, direttamente dall’UTA.
Qualora se ne ravvisi la necessità, è in facoltà dell’UTA, in qualità di Soggetto Attuatore, di chiedere al Comune di Casamicciola Terme di effettuare sopralluoghi, che verranno disposti dal predetto ente locale con proprio personale dipendente, anche appartenente al Comando di Polizia Municipale.
Laddove, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l’indebita percezione, in tutto o in parte, del contributo liquidato in favore del beneficiario, i Soggetti Attuatori istruiscono e predispongono il provvedimento di revoca del contributo e lo trasmettono al Commissario Straordinario per la firma e l’assunzione delle conseguenti iniziative volte al recupero delle somme erogate».
Aggiungendo: «Ai fini della responsabilità connessa all’espletamento delle funzioni di cui alla presente ordinanza e della conseguente legittimazione passiva in sede giudiziale, la competenza all’adozione dei provvedimenti di diniego, di riconoscimento del diritto e di liquidazione del CAS è individuata, in via esclusiva, in capo ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 3, fatta eccezione per gli atti di pagamento che, ai sensi dell’art. 3 comma 10, vengono effettuati dal Commissario straordinario relativamente ai procedimenti amministrativi in cui l’UTA svolge le funzioni di Soggetto Attuatore. I provvedimenti di revoca del CAS sono sempre di competenza del Commissario Straordinario».
L’art. 6 ricorda che gli oneri finalizzati all’erogazione dei contributi per l’assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2017 sono quantificati per il corrente anno in misura non superiore a 4,5 milioni di euro.
La pubblicazione dell’ordinanza è stata prevista sul sito web istituzionale del Commissario straordinario e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio.