Arriva una ulteriore “ratifica” della sospensione della procedura per le progressioni tra vigili urbani dopo il ricorso al Tar di Loreta Pisani. Il comandante della Polizia Municipale Raffaele Monti, che per regolamento dovrebbe nominare la commissione, comunica di aver sospeso la nomina, l’insediamento e ogni attività della stessa commissione in attesa della decisione del Tar sulla sospensiva, fissata per l’8 maggio. Monti lo comunica nella nota indirizzata al sindaco, al segretario comunale, al responsabile del I Settore Affari Generali, all’avv. Alessandro Barbieri, all’avv. Lorenzo Lentini «per il successivo inoltro alla Presidenza della Sesta Sez. del TAR Campania per l’inserimento agli atti del ricorso 1655/2024».
Scrive il comandante Monti: «Lo scrivente Responsabile del V Settore PM, Dr. Raffaele Monti, visti gli atti e le determine adottate per l’espletamento della selezione per progressione tra le aree del personale dipendente anno 2024 nell’ambito del V Settore Polizia Municipale per la copertura del posto di funzionario della Polizia Municipale;
Considerato che vi è stata impugnazione degli atti da parte della ricorrente Pisani Loreta, esclusa dall’ammissione alla richiamata selezione, e che e stato proposto ricorso al TAR Campania con richiesta di domanda cautelare, finalizzata all’ammissione con riserva;
Preso atto del provvedimento adottato con firma digitale in data 5 aprile 2024 alle ore 17,38 dal Responsabile del I Settore Affari Generali, Avv. Lucrezia Galano (definito determina nel prot. n°00693 a firma del Presidente della 3° Sez. TAR Campania del 5 aprile 2024;) che in sede di autotutela, ha “…..ritenuto di attendere l’esito della fase cautelare del giudizio, prima che si proceda alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi disponendo la sospensione delle operazioni di valutazione comparativa dei cui alla procedura selettiva oggetto dell’impugnativa a firma della sig.ra Pisani Loreta… e di conseguenza sospendere le attività della commissione esaminatrice in attesa delle decisioni del TAR della Campania su istanze cautelari ed urgenza di cui al ricorso 1655/2024; Rilevato che il comune di Lacco Ameno si è costituito in giudizio depositando la predetta determina a firma del Responsabile del I Settore Affari Generali, così come richiamata nel decreto prot. n°00693 a firma del Presidente della 3° Sez. TAR Campania del 5 aprile 2024; Rilevato, altresì, che tale provvedimento comporta di… attendere l’esito della fase cautelare del giudizio… disponendo la sospensione delle operazioni di valutazione comparativa… e per effetto che siano sospesi la formazione, l’insediamento e l’attività della medesima Commissione, che sono correlati alla decisioni che emergeranno all’esito dell’Udienza Camerale della Sesta Sez. del TAR Campania fissata per il giorno 8 maggio 2024, come emerge dal decreto del 6 aprile 2023; Letto l’atto di significazione pervenuto a mezzo pec allo scrivente in data 6 aprile da parte della ricorrente Pisani Loreta per il tramite del proprio legale, Avv. Alessandro Barbieri; Considerato, per quanto innanzi rappresentato, tutti gli atti della commissione potranno essere “inutiliter dati” in quanto caducabili a seguito di tali decisioni; Ritenuto che corrisponde al pubblico interesse evitare l’insorgere di altro contenzioso fra l’Ente e la ricorrente con possibile conseguenza anche in ordine al regime delle spese giudiziarie e del danno erariale relativo alle spese di funzionamento della Commissione, la cui attività, in caso di nomina di componenti esterni non dipendenti dell’Ente, comporta compensi economici da riconoscere per l’attività svolta.
Prende atto della decisione del Responsabile del I Settore Affari Generali di cui in premessa e sospende, per l’effetto, la nomina, l’insediamento e l’espletamento delle attività della commissione giudicatrice, così come prevista dall’art. 26 del Regolamento sull’Accesso agli impieghi del comune di Lacco Ameno approvata con delibera di G.M. n. 53 del 14/5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all’esito della Camera di Consiglio dell’8 maggio p.v. in relazione al ricorso 1655/2024 della Sesta Sez. del TAR Campania».