venerdì, Settembre 20, 2024

Concessioni per bocce e tennis, il Comune d’Ischia ha violato la Bolkestein! Scoppia il caso per le strutture su aree pubbliche al Lido

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Antonio Conte della A.S.D. Ischia Tennis Club mette con le spalle al muro Enzo Ferrandino e i responsabili degli uffici preposti. La concessione alla “Bocciofila Isola d’Ischia” rinnovata reiteratamente dal 2006. Per i campi da tennis proroga “emergenziale”. L’Ente doveva invece indire una procedura ad evidenza pubblica alla luce della normativa comunitaria che non si applica solo alle concessioni demaniali marittime

Campi da bocce e da tennis “cosa loro”. Concessioni rinnovate “a richiesta” o prorogate automaticamente senza alcuna procedura di selezione pubblica dal Comune d’Ischia, in un’ottica al tempo stesso di favoritismo per qualcuno e discriminatoria per tutti gli altri. Mentre invece anche per queste aree pubbliche, così come per le concessioni demaniali marittime, vale quanto stabilito dalla normativa europea, la famosa Direttiva Bolkestein, e appena confermato ancora una volta dal Consiglio di Stato.

A far scoppiare il caso è Antonio Conte, legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Ischia Tennis Club A.S.D., che ha inviato al sindaco Enzo Ferrandino, al dirigente dell’Area Tecnica Servizio 20, al responsabile del Servizio 9 e al segretario generale una nota di istanza che ha il sapore della diffida e che mette con le spalle al muro gli occupanti del palazzo di via Iasolino.

Partendo dal rinnovo per il campo di bocce al Lido. Evidenziando che «con nota prot. 7165 del 6 febbraio 2024 perveniva al Comune di Ischia richiesta di rinnovo della concessione gratuita della struttura sportiva comunale denominata “bocce lido” sita in via Cristoforo Colombo da parte dell’Associazione denominata “Bocciofila Isola d’Ischia”, corrente in Ischia alla via Michele Mazzella; che la concessione di utilizzo gratuito della struttura sportiva in parola è stata assentita anche negli anni precedenti con Delibera di G.M. nr. 88/04, 148/06, 24/08, 35/09, 19/12, 34/15 e con determina nr. 133/21, sempre in favore del medesimo soggetto richiedente ed in aperta violazione del principio di rotazione; che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.7 n. 573 del 18 marzo 2024, pubblicata in pari data, è stato nuovamente disposto il rinnovo della originaria concessione risalente all’anno 2004».

LA “GIUSTIFICAZIONE”

E qui Conte si sofferma sulla motivazione di tale decisione addotta dall’Ente, ovvero «che tra le premesse della determinazione nr. 573/24 è dato apprendere che la struttura oggetto di concessione è destinata a svolgere un pubblico servizio essendo condizionata – la concessione stessa – alla possibilità di “libera e gratuita” fruizione della struttura sportiva da parte di nr. 10 allievi meno abbienti indicati dall’Ente comunale ed alla generalità dei turisti nonché dalla riserva di nr. 1 ora al giorno in favore dei cittadini residenti nel Comune di Ischia; peraltro, la previsione della “libera e gratuita” fruizione da parte di nr. 10 cittadini lascia intendere che la ordinaria fruizione possa essere subordinata al pagamento di somme di danaro, non essendo affatto disposto l’obbligo di offrirne la fruizione a titolo gratuito in maniera indistinta ed indiscriminata (né tampoco vietata la percezione di somme di danaro da parte degli avventori) ed ancorché la struttura sia concessa a soggetto senza scopo di lucro, circostanza che impedisce il riconoscimento di profitti agli associati ma non vieta una gestione propriamente economica volta a procacciare all’associazione i necessari mezzi di sussistenza».

Ma non solo il campo da bocce è stato oggetto del rinnovo, perché «anche la limitrofa struttura adibita al gioco del tennis e denominata “Il lido”, anch’essa oggetto di affidamento in concessione, ad ora scaduto, risulta attualmente in regime di proroga – anch’essa illegittima – ai sensi della disposizione emergenziale di cui all’art.16, c.4, D.L. 198/22».

PARITA’ DI TRATTAMENTO

Quindi Conte richiama le norme che il Comune d’Ischia ha violato. E arriviamo appunto anche alla Direttiva Bolkestein. Ricordando che «la natura di beni destinati allo svolgimento di pubblico servizio determina il ricadere delle strutture stesse tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato; che per la concessione in uso di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato è prescritto dall’art. 12 della Direttiva 2006/123 rubricato “Selezione tra diversi candidati”, che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”».

Per gli “smemorati” del Comune d’Ischia Antonio Conte richiama anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’utilizzo di beni pubblici mediante concessione richiede l’applicazione di procedure che garantiscono la parità di trattamento tra i vari partecipanti al mercato, in quanto l’uso di tali beni può avere un valore economico significativo e che, con particolare riferimento ai beni immobili, è necessario seguire una procedura concorrenziale, restando – l’evidenza pubblica – principio cardine nella contrattazione con privati».

PROROGHE SENZA EFFETTO

La materia, in particolare per quanto attiene le concessioni demaniali marittime, è al centro dell’attenzione e di “interpretazioni” puntualmente smentite. E nella nota si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 aprile 2023, che «ha definitivamente statuito che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti… “L’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali”».

Obblighi che valgono anche per altri beni pubblici, appunto. Infatti la Corte «ha altresì acclarato che la correlata disposizione della cd. Direttiva Bolkestein è applicabile non solo alle concessioni demaniali marittime, così aprendo ai principi concorrenziali europei l’intero settore dei servizi offerti in concessione; – già in precedenza il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si era espresso sul tema – con le pronunce nr. 17 e 18 del 2021 – sancendo che: “se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto” altresì enunciando il principio di diritto secondo cui “Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (cui vanno equiparate tutte le altre concessioni di servizi, ndr), compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”.

Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale, dal tenore molto chiaro, si sono inserite (ultime in ordine di tempo) le sentenze del Consiglio di Stato n. 2662 – 2664 – 2679 – 3940 del 2024».

EMERGENZA COVID SUPERATA

Alla luce del quadro normativo che sta diventando finalmente chiaro in senso restrittivo (stop alle proroghe), nel caso di Ischia «per la concessione del bene immobile in parola (i campi di bocce) non è stata esperita alcuna procedura comparativa né alcuna procedura aperta per l’individuazione dell’operatore cui concedere il bene e che le concessioni precedenti sono state illegittimamente prorogate negli anni».

A fronte di tale scelta dell’Ente, l’Ischia Tennis Club «è interessata a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della struttura sportiva comunale denominata “bocce lido” sita in via Cristoforo Colombo e che – pertanto – è portatrice di una situazione giuridica soggettiva tutelabile e concretamente lesa, atteso che l’illegittima conduzione della procedura di concessione con logiche anticoncorrenziali acclara la perdita di chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole con conseguente sorgere del diritto al risarcimento del danno».

Inutile appellarsi alle misure emergenziali da Covid, essendo ormai ampiamente superate. Ed infatti la nota puntualizza «che il rinnovo automatico della concessione in parola, sia con riferimento ai campi di bocce che a quelli di tennis sopra menzionati, non poteva trovare conforto nella speciale normativa di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 come convertito e successivamente novellato (laddove la stessa prevedeva l’automatica proroga di 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza delle concessioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione stessa) atteso che, in virtù del D.L. n. 221 del 24/12/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11 del 18/02/2022, lo stato di emergenza dovuto al “rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19”, è prorogato al 31 Marzo 2022 e di conseguenza, gli atti interessati devono ritenersi validi sino al 29 Giugno 2022; né risultava applicabile il regime di proroga di cui all’art.16, comma 4, D.L. 198/22».

RINNOVO “A RICHIESTA”

L’intenzione di partecipare alla procedura pubblica del resto era già stata a suo tempo ufficialmente manifestata al Comune d’Ischia, che non l’ha però tenuta in alcun conto. Si ricorda infatti «che l’istante Associazione è interessata a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della struttura sportiva comunale denominata “bocce lido” sita in Ischia alla via Cristoforo Colombo, nonché all’indizione della gara per l’affidamento della struttura destinata al gioco del tennis e denominata “Il Lido” giusta manifestazione di interesse che la scrivente Associazione ha presentato via pec a codesto Ente in data 3 maggio 2021, oltre alla successiva corrispondenza pec intercorsa tra la scrivente e codesto Ente sul medesimo argomento».

Un diritto leso configura un danno da risarcire: «Per tali ragioni la scrivente Associazione è, quindi, portatrice di una situazione giuridica soggettiva tutelabile e concretamente lesa atteso che l’illegittima conduzione della procedura di concessione con logiche anticoncorrenziali acclara la perdita di chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole…». E lo si ribadisce, in quanto «il rinnovo “a richiesta” della originaria concessione in favore dell’Associazione “Bocciofila Isola d’Ischia” e l’omessa indizione della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei campi Tennis Lido hanno precluso in radice la partecipazione della scrivente associazione alle procedure di selezione con conseguente potenziale emergere di un diritto al risarcimento del danno».

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Di qui l’invito al Comune «a prendere atto dei principi sopra menzionati e da ultimo ribaditi dalle sentenze 2662 – 2664 – 2679 – 3940 del 2024 del CdS, ivi compreso quello per cui la proroga a qualsivoglia titolo concessa è da ritenersi tam quam non esset, ed a disporre la liberazione ad horas delle aree destinate a campi di bocce nonché a campi di tennis ubicate in Ischia in località “Lido”, con conseguenziale immediata attivazione delle procedure selettive per l’affidamento in concessione previste dalla Legge e garantite dall’Ordinamento sovranazionale».

A scanso di equivoci «A tal riguardo evidenzia sin da questo momento che non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato».

Richiesto inoltre l’annullamento in autotutela della Determinazione nr. 573 del 18 marzo 2024 del responsabile del Servizio nr. 7 e che si «provveda all’immediata indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione sia delle aree destinate a campi da tennis che a campi di bocce, entrambe ubicate in località “Lido”».

Riservandosi il diritto ad ogni ulteriore azione. Per Enzo Ferrandino e i responsabili degli uffici una bella “grana”, conseguenza di una gestione “privatistica” del bene pubblico…

Procedura concorrenziale

«… richiede l’applicazione di procedure che garantiscono la parità di trattamento tra i vari partecipanti al mercato, in quanto l’uso di tali beni può avere un valore economico significativo e che, con particolare riferimento ai beni immobili, è necessario seguire una procedura concorrenziale…»

Gli atti “illegittimi”

Delibera di G.M. nr. 88/04, 148/06, 24/08, 35/09, 19/12, 34/15; determina nr. 133/21, determinazione del responsabile del Servizio n.7 n. 573 del 18 marzo 2024

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