Dolori” da vigili urbani anche per Giosi Ferrandino. La nomina a comandante della Polizia Locale della dott.ssa Marianna Ciaramaglia dopo le dimissioni del dott. Ciro Balsamo è oggetto di contestazione da parte della CISL-FP Funzione Pubblica di Napoli che ne evidenzia la illegittimità. Lo stesso sindacato che accusa l’Amministrazione comunale casamicciolese di sottrarsi al confronto sulle problematiche del Corpo. E certe decisioni assunte negli ultimi mesi hanno acceso più di una polemica.
Il dirigente provinciale Vincenzo Pagano nella nota indirizzata al sindaco, al segretario comunale, al comandante della Polizia Locale e per conoscenza al prefetto di Napoli, chiede espressamente la revoca del Decreto n. 15 del 26/04/2024 di nomina del comandante della Polizia Locale ad interim «in mancanza dei requisiti ex lege». Evidenziando che la Ciaramaglia non possiede le qualifiche per ricoprire tale ruolo anche provvisoriamente, mentre invece nell’organico dell’Ente vi è una figura in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa interna. La nota esordisce: «La scrivente O.S., all’indomani delle dimissioni del Comandante della Polizia Municipale dott. Balsamo, ha chiesto, senza ottenere alcun riscontro, un incontro con l’Amministrazione per discutere delle gravi problematiche che attanagliano il Corpo di Polizia Locale di Casamicciola Terme.
Purtroppo, l’Amministrazione continua a sottrarsi al confronto ed a mettere in atto azioni che stanno generando confusione tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e di conseguenza disagi ai cittadini.
Con il Decreto n.15 il Sindaco ha nominato responsabile della Polizia Locale la dott.ssa Marianna Ciaramaglia, palesemente in contrasto con la giurisprudenza consolidata e con la normativa nazionale e regionale vigente in tema di Polizia Locale.
La legge n.65/1986, la legge regionale n.12/2003, il regolamento Regionale n.1/2015 ed il CCNL stabiliscono che nei Comuni privi di dirigenza, la figura del Responsabile del servizio Area Vigilanza ed il Comandante coincidono e, inoltre, il Comandante è l’appartenente al Corpo di Polizia Locale più alto in grado.
Attualmente nel Comune di Casamicciola vi è un appartenente al Corpo che ai sensi dell’art.12 del CCNL Funzioni Locali 2029-2021 è inquadrato nell’Area Funzionari ed elevata Qualificazione che inoltre ha già negli ultimi anni (compreso il periodo di commissariamento) ricoperto il ruolo di Comandante.
L’art. 19 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 stabilisce “negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art.16 del presente CCNL”.
LA QUALIFICA D P.S.
«Nel caso in specie, dunque, il Decreto n. 15 è palesemente illegittimo, poiché l’incarico di EQ e di Comandante della Polizia Locale deve essere automaticamente affidato al Capitano in servizio.
È doveroso precisare che la nominata nel detto decreto non è un appartenente al Corpo della Polizia Locale, non ha la qualifica di P.S., né tantomeno i gradi per poter svolgere il ruolo e non è inquadrata nell’area vigilanza».
Dopo questa prima “tirata d’orecchie” a Giosi, Pagano non tralascia di indicare le conseguenze anche gravi a cui si esporrebbe il comandante nominato e le ripercussioni sul Comune di Casamicciola: «Inoltre, si precisa che il Responsabile dell’area vigilanza è tenuto a svolgere tutti i compiti di polizia previsti dalla normativa vigente e soprattutto effettuare attività di polizia, in particolare le attività di polizia giudiziaria, con la trasmissione degli atti dovuti in Procura, a titolo esemplificativo le informative, le CNR, le denunce.
Tale situazione potrebbe generare problematiche con risvolti penali per coloro che si dovessero trovare a svolgere il ruolo di Responsabile dell’area vigilanza senza averne i requisiti.
Le recenti fonti giurisprudenziali, non ultima la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518/2024 del 15/03/2024, confermano che la funzione di Comandante dei Polizia Municipale può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che tale personale viene originariamente reclutato con particolari criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale. Riguardo, inoltre, all’assunzione di un Comandante del Corpo ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, si precisa che la stessa è possibile solo in caso di mancanza di figure professionali all’interno dell’Ente cui possa essere affidato l’incarico.
Per i motivi suesposti, si invita il Sindaco a revocare il decreto cui in oggetto ed assegnare il ruolo ad una EQ appartenente al Corpo di Polizia Locale di Casamicciola. La presente vale ad escludere la colpa di fronte alla magistratura contabile». Cosa farà adesso Giosi?