Con ordinanza n°24/2024 la prima sezione del TAR Campania ha rappresentato quanto emerso dalla camera di consiglio lo scoro 8 maggio sul ricorso presentato da: Luigi Muro, Maurizio Frantellizzi, Gennaro Scotto Di Gregorio, Maria Capodanno, Menico Scala, Associazione Artigiani Commercianti e Pmi del Comune di Procida, Associazione Onlus “Tam Tam Brasile”, Rachele Aiello, Carmen Muro, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Maria D’Angiolella, Maria Bianca D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli viale Gramsci, n. 16.
contro Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli via S. Lucia, n. 81; As1 Napoli 2 Nord, Commissario Ad Acta (non costituiti in giudizio). nei confronti Comune di Procida, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per ottemperanza della sentenza del TAR Campania Sez. I. nr. 5842 del 19/12/2016.
Rilevato che con ordinanza 11 marzo 2024, n. 1612 questa Sezione aveva disposto che 1’ASL Napoli Nord redigesse “una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione della sentenza di questo TAR il 5842 del 2016 e, in particolare, su quale sia l’attuale strutturazione del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero dell’isola di Procida, alla luce delle indicazioni provenienti dal D.M. n. 70 del 2015 e, in particolare, se siano stati predisposti n. 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri, chirurgia elettiva ridotta e un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all’emergenza — urgenza. Se il pronto soccorso sia operativo anche di notte e quali prestazioni sia in grado di garantire e se sia previsto un sistema di trasporto integrate del paziente verso altre strutture sanitarie”;
Rilevato che decorso il termine alcuna relazione a stata depositata e che quindi la predetta ordinanza risulta allo stato inadempiuta; Rilevato che il Collegio reputa necessario ai fini del decidere l’adempimento del predetto incombente istruttorio, pertanto fissa alla convenuta ASL Napoli Nord un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, avvertendo fin d’ora la convenuta ASL e la Regione Campania (che potrà esercitare i propri poteri sollecitatori nei confronti dell’ASL) che con reiterato inadempimento costituirà comportamento omissivo valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; Rilevato che puff) fin d’ora fissarsi per la prosecuzione della trattazione la camera di consiglio del 19 giugno 2024.
Ad intervenire è stato sin dalla pubblicazione l’avv. Luigi Muro, primo firmatario del ricorso: “Il Tar ordina all’ ASL tirando le orecchie alla Regione di provvedere a rispondere entro 30 giorni decorsi i quali senza nessuna risposta il comportamento ancora omissivo sarà valutato come prova. Insomma, l’Asl e la Regione accoppiata negativa contro Procida”. Anche l’avvocato e assessore al contenzioso ha espresso il punto di vista dell’amministrazione comunale_
“L’Asl non ha depositato la relazione sull’attuale strutturazione del Pronto Soccorso di Procida e sulla esecuzione della sentenza del 2016, pertanto il Tar con un provvedimento di oggi ha concesso un ulteriore termine di 30 giorni, invitando anche la Regione a sollecitare. L’avvocato incaricato dal Comune di Procida ha provveduto oggi stesso a notificare il suddetto provvedimento alla stessa ASL e alla Regione Campania per far provvedere. Contemporaneamente solleciteremo anche gli uffici competenti per fare chiarezza. Prossima udienza fissata per il 19 giugno e verificheremo se l’ASL depositerà la relazione, altrimenti verrà nominato un Commissario ad acta (cioè, incaricato dal Tribunale per far provvedere)”.