giovedì, Novembre 14, 2024

Rendita catastale dell’albergo, necessario il “litisconsorzio”. La Cassazione non decide

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La rendita catastale di un albergo a Forio è stata al centro di diversi contenziosi. Ma l’ordinanza emessa dalla Quinta Sezione Cassazione civile sul ricorso presentato contro l’Agenzia delle Entrate non scende nel merito, bensì rinvia la questione alla Commissione Tributaria Provinciale per un difetto di contraddittorio. Questo perché la ricorrente non è l’unica proprietaria dell’immobile, ma gli altri non avevano intrapreso alcuna iniziativa. Il ricorso verteva sulla impugnazione della sentenza emessa dalla CTR Campania sull’avviso di accertamento catastale dell’albergo risalente, evidenziando la omessa notificazione della rendita rettificata.

La contribuente si era rivolta dapprima alla CTP di Napoli per l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale 2011 «con il quale l’Agenzia delle Entrate Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa». La Corte di Giustizia tributaria di primo grado le aveva dato torto, «ritenendo che la contribuente non avesse assolto al proprio onere probatorio finalizzato a contestare le determinazioni cui era giunta l’amministrazione finanziaria».
La CTR aveva a sua volta rigettato l’appello sostenendo che «l’Ufficio, nel calcolare il riclassamento catastale, si era attenuto ai dati forniti dalla stessa contribuente (planimetria allegata all’elaborato Docfa)».

Di qui il ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Eccependo che la CTR non aveva considerato «che, in base al primo comma del suddetto art. 74, a decorrere dal 1 gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo con la loro notificazione e che su tale profilo già si era formato il giudicato, a seguito della sentenza del 2017 passata in giudicato all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2010 relativo al medesimo immobile (e che ad analoghe conclusioni erano pervenute altre due sentenze, sia pure non ancora passate in giudicato, con riferimento alle annualità 2012 e 2013), e per non aver ritenuto necessario nel caso in esame il sopralluogo dell’immobile, né parimenti una motivazione specifica relativamente alla rendita catastale indicata nel provvedimento impugnato».

L’IMPUGNAZIONE “CONSORZIATA”
La Cassazione, come detto, ha rilevato il difetto di contraddittorio sin dal primo grado di giudizio. Evidenziando nell’ordinanza: «Come affermato dalla ricorrente e dalla stessa documentato, nonché come riconosciuto dalla stessa sentenza della CTR impugnata, la parte ricorrente non è proprietaria esclusiva dell’immobile in relazione al quale ha impugnato l’avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale (in quanto vi sono anche altre due comproprietarie che non hanno mai preso parte al presente giudizio) e secondo questa Corte, in tema di contenzioso catastale, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio)».
Deve esserci un’unica sentenza valida per tutti i comproprietari, in sostanza, per evitare il “rischio” di decisioni contraddittorie. Pertanto, «la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP impone l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e, quindi, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio». Tutto rinviato alla CTP, dunque.


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