Accusato di lesioni e minaccia in base a una denuncia ritenuta infondata non solo dalla difesa ma anche dal pubblico ministero, un cittadino isolano a seguito dell’avvio del procedimento penale si era visto vietare dal prefetto di Napoli la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché revocate le relative licenze di polizia. Un provvedimento impugnato dinanzi al Tar Campania, che ha accolto l’istanza di sospensiva a fronte del lavoro dei difensori del cittadino, gli avvocati Maria Petrone e Gianluca Maria Migliaccio. Una decisione assunta dai giudici essendo al momento quantomeno “nebulosi” i contorni dei fatti addebitati al cittadino e non emergendo in maniera certa una sua responsabilità.
Il Tar è stato chiamato in causa per l’annullamento,previa sospensione dell’efficacia,«del provvedimento del 14 marzo 2024, notificato il 18 marzo 2024,con il quale il Prefetto di Napoli ha “fatto divieto al ricorrente, di detenere armi,munizioni e materiale esplodente” ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unicodelle leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), disponendo, nel contempo, larevoca di “eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materialeesplodente”». Mentre l’episodio che ha scaturito il provvedimento risale al giugno dello scorso anno.
La Prefettura di Napoli si è costituita in giudizio, ma finora tale “resistenza” non ha sortito gli effetti sperati. Il collegio della Quinta Sezione del Tar presieduto da Maria Abruzzese in questa fase cautelare ha valutato solo la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale. Accogliendola.
RICOSTRUZIONE DUBITATIVA
Nell’ordinanza i giudici motivano in maniera chiara la decisione. Indicando in premessa che «il provvedimento impugnato trova origine nei fatti avvenuti in data18 giugno 2023, così come descritti nel provvedimento stesso, per i quali ilricorrente è stato denunciato all’A.G. competente».
Subito arriva la “bacchettata” alla Prefettura, quando si rileva che «il procedimento penale che ne è conseguito non ha condotto finoraad una tranquillante ricostruzione dell’accaduto nei termini riportati nelprovvedimento, ma piuttosto ad una ricostruzione quantomeno dubitativa dei fattimedesimi esitata nella richiesta di archiviazione depositata in atti». La difesa ha infatti battuto proprio sul punto che lo stesso pm ha richiesto l’archiviazione, non emergendo prove inequivocabili a carico del suo assistito. Anzi, emergerebbe il contrario.
Per il Tar dunque «tanto impone il riesame dell’impugnato divieto da parte dell’Amministrazione resistente, tenuto conto della indicata sopravvenienza e con onere di espressa valutazione dei fatti, ove in concreto autonomamente accertati, ai fini della riferita prognosi negativa sull’affidabilità del ricorrente e dunque della loro portata asseritamente ostativa alla detenzione di armi». Una “colpevolezza” già data per certa dalla Prefettura, ma smentita da diverse circostanze.
LA DIFESA: «RISULTATO CLAMOROSO»
Con l’accoglimento dell’istanza cautelare il provvedimento prefettizio viene sospeso in attesa della trattazione del merito, la cui udienza è stata fissata per il prossimo 17 dicembre. Una valutazione già ora complessivamente negativa dell’operato della Prefettura. Chissà se prima dell’udienza di merito la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero verrà esaminata. Dipenderà dai tempi della giustizia…
Già questa prima decisione ad ogni modo ha soddisfatto la difesa. L’avv. Gianluca Maria Migliaccio infatti in proposito rileva: «Il nostro assistito ha subito una denuncia per lesioni e minaccia a nostro avviso calunniatoria. E le immagini del sistema di videosorveglianza lo dimostrano senza alcun dubbio, tant’è vero che il pmha chiesto l’archiviazione. Per la Prefettura invece tali evidenze non hanno valore e disattende le nostre doglianze, ritenendo irrecuperabili le garanzie per la detenzione e uso delle armi e il rilascio delle licenze di polizia. Per tali motivi abbiamo impugnato quel provvedimento e abbiamo già ottenuto un risultato positivo, che posso definire clamoroso». La decisione sul merito arriverà a pochi giorni dal Natale e potrebbe rendere più serene le feste di questo cittadino isolano e ancora più felici i suoi avvocati.
Fatti da accertare e valutare
«… tanto impone il riesame dell’impugnato divieto da parte dell’Amministrazione resistente, tenuto conto della indicata sopravvenienza e con onere di espressa valutazione dei fatti, ove in concreto autonomamente accertati…»