lunedì, Novembre 25, 2024

Impedita l’ennesima chiusura dell’accesso a Cava dell’Isola. Il Tar conferma il diniego del Comune all’apposizione della sbarra

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L’Ente aveva inibito la Scia per la realizzazione di una barra lunga oltre 3 metri. La Gizzi ha impugnato il provvedimento ma i giudici hanno già respinto l’istanza di sospensione alla luce dell’impatto ambientale delle opere in un’area peraltro a rischio frana

A Forio è stata impedita, in piena stagione estiva, l’ennesima chiusura dell’accesso a Cava dell’Isola mediante l’apposizione di una sbarra per la quale il Comune aveva inibito la Scia. L’interessata, Mariarosaria Gizzi, ha impugnato il provvedimento innanzi al Tar Campania ma già nella fase cautelare il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller le ha dato torto, rigettando l’istanza di sospensione del provvedimento adottato dall’Ente. Nell’ordinanza si sintetizza la materia del contendere e della impugnazione presentata dalla Gizzi, difesa dall’avv. Andrea Torino, mentre il Comune di Forio è rappresentato dall’avv. Mariateresa Buono.

Si chiedeva ai giudici amministrativi l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di inibizione della S.C.I.A. del 19.04.2024 emesso dall’Ente e notificato in data 24.04.2024. Il Tar ha ora esaminato appunto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente, e come detto l’ha respinta, sia pure compensando le spese. Il collegio motiva la decisione richiamando l’impatto ambientale della sbarra a chiusura dell’accesso alla spiaggia di Cava dell’Isola, ma anche il vincolo idrogeologico su una zona notoriamente a rischio frana, così legittimando il provvedimento di inibizione della Scia adottato dal Comune di Forio.

Scrivono infatti i giudici: «Ritenuto che il ricorso non sia assistito dal prescrittofumus boni juris, considerato che l’intervento oggetto della scia in questione, per le sue caratteristiche e dimensioni (installazione di una barra lunga mt. 3,10, costituita da due traversi orizzontali, irrigiditi da elementi metallici messi in diagonale di altezza totale di circa cm. 80 che verrà incernierata da un lato, consentendo all’occorrenza, se necessario, il passaggio carrabile), non appare privo di rilevanza sui valori territoriali protetti andando ad alterare lo stato dei luoghi e incidendo su di un territorio che, diversamente da quanto dichiarato dal tecnico nel modulo relativo alla relazione tecnica di asseverazione e come invece evidenziato dal comune nel provvedimento impugnato, è soggetto a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico (ricade in zona di protezione integrale P.I. del Piano Territoriale Paesistico P.T.P., in zona classificata come area agricola di particolare rilevanza paesaggistica nella disciplina strutturale del PUC e in zona R4 (Rischio Elevato) della carta del rischio di attesa da frana);

e che, in particolare, per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, l’allegato A al D.P.R. 13/02/2017, n. 31 – nella parte in cui esemplifica gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 – alla lettera A.13 indica solamente gli “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti…” e non anche la creazione ex novo di cancelli e recinzioni che devono essere oggetto della preventiva autorizzazione paesaggistica». Citando in materia la giurisprudenza dello stesso Tar. L’accesso a una delle più rinomate spiagge libere di Forio per questa estate è dunque salvo. E i vincoli paesaggistico e idrogeologico saranno in futuro al centro anche della decisione di merito da parte dei giudici.

Vincolo paesaggistico e idrogeologico

«… diversamente da quanto dichiarato dal tecnico nel modulo relativo alla relazione tecnica di asseverazione e come invece evidenziato dal comune nel provvedimento impugnato, è soggetto a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico…»

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