lunedì, Novembre 25, 2024

Ciro Curci resta lontano dagli stadi. Ricorso rigettato dal TAR

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La Quinta Sezione del TAR Campania ha rigettato rigetta la domanda cautelare presentata da Antonio Ciro Curci e ha compensato le spese di fase su ricorso presentato dal capo tifoso dei gialloblu (il gruppo minoritario e con tutti i tifosi adulti che ne prendono le distanze) difeso dall’avvocato Raffale Bernardo presentato contro il Ministero dell’Interno, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Curci chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 30.4.2024 del Questore della Provincia di Napoli con il quale dispone che al ricorrente è fatto divieto di accedere per anni cinque a decorrere dalla notifica a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificamente agli incontri anche amichevoli disputati dalla Nazionale Italiana anche Under 21 nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie A-B-C-D, Eccellenza, Promozione Prima categoria, Seconda e Terza categoria ed a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League ed ai campionati giovanili comprese le amichevoli, con l’estensione del divieto ai luoghi antistanti stadi alle stazioni, ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali ai caselli e alle aree di servizio autostradali ai luoghi comunque interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che assistono alle medesime manifestazioni in concomitanza con le stesse, nonché di ogni atto connesso e consequenziale”. Gli è andata male. Il relatore, il dott. Gianluca Di Vita, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 ha considerato che la domanda cautelare non può trovare accoglimento per carenza di fumus.

La natura del daspo: PREVENIRE FUTURI ILLECITI

Secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8379/2022; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 7751/2021) la funzione del c.d. “Daspo” non è sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti; essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità;

Il caso di curci

Nel caso specifico, le condotte descritte nel provvedimento impugnato (occupazione di una palazzina in assenza di autorizzazione del titolare del diritto, come risulta dal verbale di s.i.t. in atti; presenza di alcuni tifosi che assistevano all’incontro sulle tegole di copertura della palazzina, scavalcando il parapetto posto sul tetto del fabbricato; cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine) integrano prima facie i presupposti di legge per l’applicazione della misura, rappresentando concreto pericolo per la pubblica sicurezza e turbative all’ordine pubblico, avendo anche ingenerato un comportamento emulativo da parte di altri tifosi, come emerge dall’esame del provvedimento.

Misura ragionevole

La durata della misura non appare irragionevole e sproporzionata ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989 in quanto il ricorrente risulta destinatario di un precedente analogo divieto”. Ricordiamo che Curci è stato anche sottoposto all’obbligo di firma in occasione delle gare dell’Ischia Calcio con modalità diverse dalle gare interne o esterne del team gialloblu.

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