lunedì, Novembre 25, 2024

Nuovo attacco ai “Giovedì Foriani”, si chiede una sospensiva “estiva”. L’istanza al presidente del Tar per un decreto inaudita altera parte

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La difesa del Comune ha eccepito la mancata notifica ad almeno un controinteressato. Circostanza che ha comportato il rinvio a settembre della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensione. Troppo tardi per le esigenze dei cittadini della zona della movida. Di qui la richiesta di misure cautelari provvisorie

Il contenzioso sui “Giovedì Foriani” si arricchisce di una seconda puntata. Dai residenti della zona della movida e dal loro difensore, l’avv. Guido Acquaviva Coppola, arriva infatti un nuovo pesante attacco alla musica all’aperto fino a notte inoltrata. A seguito della memoria difensiva del Comune, il legale ha infatti presentato una istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale impugnata con provvedimento inaudita altera parte. All’udienza fissata per il 23 luglio, infatti, alla luce di quanto eccepito dall’Ente, la discussione della sospensiva è stata rinviata a settembre. Troppo tardi, per gli abitanti della zona interessata dai “Giovedì Foriani”.

L’avv. Acquaviva Coppola ha indirizzato la richiesta alla Quinta Sezione del Tar Campania contro il Comune ma individuando anche un controinteressato (ovvero un operatore della zona), in quanto proprio questo aspetto era stato sollevato dalla difesa dell’Ente. Nell’istanza si ripercorrono i fatti: «Con ricorso notificato in data 21 Giugno 2024 gli istanti chiedevano l’annullamento del provvedimento dell’Ordinanza Sindacale n. 143 del 24.04.2024, mai notificata, con cui si consentiva agli esercizi pubblici ubicati nella zona della c.d. “Movida” (Via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere “attività musicale all’esterno dei locali, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani”, così come di seguito: Giovedì 25 aprile 2024 fino alle ore 2,00 del 26 aprile 2024;

Giovedì 2 maggio 2024 fino alle ore 2,00 del 3 maggio 2024; Da giovedì 9 maggio 2024 a Giovedì 27 giugno 2024 fin alle ore 1,00 dei venerdì successivi; Da Giovedì 4 luglio 2024 a Giovedì 5 settembre 2024 fino alle ore 2,00 dei venerdì successivi; – Da Giovedì 12 settembre a Giovedì 3 ottobre 2024 fino alle ore 1,00 dei venerdì successivi. Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n. 215, e. non dovrà in alcun modo generare valori dì missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27.10.2025».

MEMORIA TARDIVA

L’avv. Acquaviva Coppola prosegue nella esposizione dei fatti: «In data 26 Giugno 2024 il ricorso veniva iscritto a ruolo con il seguente numero di ruolo generale 3091/2024 ed affidato per la trattazione alla sez. V; veniva, altresì, fissata, per il 23 Luglio 2024, la Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso». E si arriva all’iniziativa dell’Ente, già criticata per i tempi: «In data 19 Luglio 2024 il Comune di Forio depositava – tardivamente – rispetto alla Camera di Consiglio del 23 Luglio 2024, una memoria difensiva con cui eccepiva una presunta inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato».

Pronta la reazione della difesa dei ricorrenti: «Con le note di udienza depositate in data 22 Luglio 2024 si è controdedotto all’eccezione evidenziando i motivi per cui si riteneva la stessa infondata precisando che, comunque, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 41 comma 2 cpa, il controinteressato deve essere “individuato nell’atto stesso” si sarebbe trattato, in ogni caso, di un errore scusabile».

E’ stato poi individuato un controinteressato: «In ogni caso, entro il termine di 60 gg. dal momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento impugnato, nonostante si ritiene l’eccezione infondata, si è comunque inteso notificare ad almeno un controinteressato la cui documentazione (nel provvedimento impugnato, lo si ribadisce, non viene identificato nessun controinteressato), con l’indicazione precisa dell’attività da esso gestita, peraltro, come è facilmente riscontrabile dalla documentazione depositata, veniva trasmessa dall’Ente solo in data 07 Giugno 2024 (e, quindi, comunque, si sarebbe entro i 60 gg.)». Sta di fatto che la “strategia” studiata dalla difesa del Comune per prendere tempo ha appunto comportato il rinvio: «All’udienza del 23 Luglio 2024 il giudizio, per il rispetto dei termini a difesa, è stato correttamente rinviato all’udienza di Settembre 2024».

SEI NOTTI DI MUSICA

E’ chiaro che prevedendo l’ordinanza sindacale deroghe fino ai primi giorni di ottobre una sospensiva concessa a settembre sarebbe troppo tardiva per le esigenze di riposo notturno dei cittadini residenti in zona. Ed infatti l’avv. Acquaviva Coppola evidenzia: «Nelle more della discussione della Camera di Consiglio, però, è sopravvenuta la necessità per i ricorrenti di ottenere un provvedimento cautelare monocratico che possa sospendere – almeno nel periodo che intercorre tra la data di notifica della presente istanza e l’udienza già fissata – l’atto gravato con il ricorso, tenuto conto che l’Ordinanza impugnata esplica i suoi effetti soprattutto nel periodo estivo, ed in particolare nel mese di Agosto (si tratterebbe di ben sei eventi dei c.d “giovedì foriani”)».

Ribadendo poi un concetto già espresso nel ricorso: «Peraltro, nel contemperamento degli interessi, il danno è maggiore per i ricorrenti visto che le attività commerciali, in ogni caso, anche nell’ipotesi (che si auspica) di sospensione cautelare monocratica del provvedimento impugnato, potrebbero certamente rimanere aperti (l’Ordinanza non limita gli orari di esercizio) e potrebbero utilizzare lo stesso la musica all’esterno dei locali, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 119/19 non subendo, dunque, alcun danno ingente dagli effetti di una eventuale sospensiva».

Di qui la richiesta di una sospensiva “provvisoria”: «Pertanto, si chiede che, attesa l’estrema gravità ed urgenza, anche per quanto detto nella presente istanza, nelle more della discussione della Camera di Consiglio, l’on.le Presidente del Tar Campania-Napoli, ovvero della sezione assegnataria, disponga le opportune misure cautelari provvisorie, statuendo, per gli effetti, con decreto motivato inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato ovvero adottando ogni utile provvedimento idoneo a tutelare gli interessi dei ricorrenti».

A sostegno, nell’istanza si ribadisce il danno subito dai ricorrenti: «Tanto premesso il sottoscritto avvocato chiede per le motivazioni esposte in premessa, nelle more della discussione della Camera di Consiglio la richiesta di emissione delle misure cautelari inaudita altera parte sussistendo i presupposti di Legge per procedere in tal senso, ed in particolare, il pregiudizio grave ed irreparabile, è legato alla circostanza che, come detto, ai ricorrenti non è permesso, nel periodo estivo (ovvero quello in cui si dovrebbe utilizzare maggiormente gli appartamenti in questione) di godere delle proprie abitazioni stante la situazione esistenteche rende, di fatto, invivibili gli immobili».

Danno grave ed irreparabile

«… il pregiudizio grave ed irreparabile è legato alla circostanza che, come detto, ai ricorrenti non è permesso, nel periodo estivo (ovvero quello in cui si dovrebbe utilizzare maggiormente gli appartamenti in questione) di godere delle proprie abitazioni stante la situazione esistente…»

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