venerdì, Ottobre 18, 2024

Niente sospensiva “estiva”, salvi i giovedì foriani! Il Comune ha “disinnescato” l’attacco dei residenti

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Il presidente della Quinta Sezione del Tar Maria Abruzzese nel decreto ha rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche “inaudita altera parte” non essendo sopraggiunte nuove circostanze e non ravvisando i presupposti di “estrema gravità e urgenza”. Tutto rinviato alla camera di consiglio del 3 settembre per la trattazione collegiale. Recepite le tesi della memoria difensiva di “resistenza” dell’Ente

I “Giovedì Foriani” sono salvi. Il presidente della Quinta Sezione del Tar Campania Maria Abruzzese ha infatti rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche “inaudita altera parte” che tendeva ad ottenere una sospensione “estiva” della ordinanza sindacale impugnata da cinque abitanti della zona della movida.

Nel decreto adottato il 23 luglio innanzitutto si evidenzia «che i ricorrenti hanno già esperito la tutela cautelare in sede collegiale, chiedendo all’odierna udienza in camera di consiglio il differimento della relativa trattazione per l’espletamento di ulteriori incombenti processuali; Considerato che quanto precede, tenuto conto che non risultano impugnati atti nuovi, osta alla concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica, ammissibile “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio” e non già all’esito di richiesta di rinvio della trattazione stessa, richiesta che rientra nella disponibilità della parte ricorrente».

Dopo questa motivazione “tecnica”, arriva quella che entra nel merito della questione, laddove il presidente Abruzzese rileva «che l’ordinanza impugnata, pur ampliando gli orari di svolgimento delle attività musicali da parte degli esercizi commerciali, vincola gli stessi al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica fissati dall’Ente ovvero determinati ex lege, che compete all’Ente verificare nell’esercizio dei propri poteri e la cui violazione determina la doverosa irrogazione delle conseguenti sanzioni e, eventualmente, dei conseguenti provvedimenti inibitori a carico dei responsabili; Considerato che, tenuto conto di quanto precede, e, ancora, della temporalmente limitata vigenza dei consentiti ampliamenti orari (solo in concomitanza con i c.d. “giovedì foriani”), neppure sembrano ricorrere i presupposti di “estrema gravità e urgenza” richiesti per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica».
Resta confermata la camera di consiglio del 3 settembre per la trattazione collegiale.

LA MEMORIA DIFENSIVA DEL COMUNE
Il decreto presidenziale recepisce quanto evidenziato nella memoria di “resistenza” del Comune di Forio a firma dell’avv. Bruno De Maria.
La difesa dell’Ente ha ricostruito i fatti per evidenziare anche un comportamento processuale “scorretto” dei ricorrenti. Ricordando la fissazione della camera di consiglio del 23 luglio per la discussione innanzi al collegio dell’istanza cautelare, in vista della quale il Comune ha depositato memoria difensiva il 19 luglio.

Per quanto attiene «la totale assenza di pregiudizi che potrebbero essere addotti a fondamento della invocata misura cautelare, l’Amministrazione ha fatto emergere che i ricorrenti con il loro ricorso allegano, più che danni, dei meri “fastidi” che gli stessi subirebbero a causa della protrazione della diffusione sonora all’esterno dei locali per una o due ore, a seconda dei giovedì, e per una sola sera a settimana del periodo estivo. Diffusione sonora che, per loro stessa ammissione, non avviene nella strada in cui essi sono proprietari di immobili (e nei quali ben due ricorrenti neppure risiedono), ma in una strada vicina. Peraltro, anche laddove fosse possibile configurare come un vero e proprio danno, piuttosto che come un mero “fastidio”, ciò di cui la controparte si lamenta, quest’ultima non ha fornito alcuna prova della irreparabilità delle lesioni che asserisce di subire nella sua sfera giuridica».
Il che «esclude in radice la irreparabilità del pregiudizio e, dunque, il presupposto indispensabile per l’adozione di misure cautelari giudiziali».
Aggiungendo che nel contemperamento degli interessi coinvolti, «non può che ritenersi prevalente quello pubblico generale perseguito dall’ordinanza sindacale a favore dell’intera comunità locale, rispetto a quello individuale e particolare allegato dai ricorrenti».

I TERMINI DI NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO
Il contrattacco si sostanzia nei passaggi successivi: «In violazione del perentorio termine indicato dall’art. 55 comma 5 c.p.a. i ricorrenti hanno replicato alla memoria difensiva del Comune del 19.7.2024, depositando in data 22.7.2024 alle ore 17,12 una loro memoria per la Camera di Consiglio del 23.7.2024. Contestualmente, i medesimi ricorrenti hanno depositato la prova di notifica del ricorso a tale Cigliano da loro eseguita sempre in data 22.7.2024.

Nella loro tardiva memoria per la Camera di Consiglio del 23.7.2024 – come detto depositata la sera prima dell’udienza camerale -, la difesa di controparte ha poi sostenuto che la notificazione del ricorso al Cigliano – di cui asseriscono la qualifica di controinteressato senza aver, tuttavia, collegato la persona fisica ad alcuna delle persone giuridiche o delle ditte che conducono i locali nelle strade interessate dal provvedimento impugnato – sarebbe tempestiva.
In particolare, i ricorrenti sostengono che agli atti del giudizio non vi sarebbe prova che essi siano venuti a conoscenza del provvedimento impugnato (ordinanza sindacale n. 143 del 24.4.2024) prima del 21.5.2024, data in cui costoro hanno notificato una diffida al Comune. Occorre sottolineare che con tale diffida le odierne controparti hanno rappresentato che “da oltre un mese … anche nei ‘Giovedì Foriani’ viene ripetutamente violata la Vs Ordinanza Sindacale n. 143 del 24.4.2024”».

I TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA
La memoria a questo punto ricorda che l’ordinanza sindacale impugnata «è stata affissa per 15 giorni all’albo pretorio del Comune di Forio a partire dal 25.4.2024 (data in cui l’atto ha trovato la sua prima applicazione) e fino al 10.5.2024».
Sicché, «l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto comunque essere notificato ad almeno uno dei controinteressati entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine della sua pubblicazione all’albo pretorio. E ciò anche nella ipotesi in cui fosse possibile credere che le controparti non siano state in grado di conoscere l’ordinanza sindacale del Comune di Forio n. 143/2024 sin dalla data in cui essa ha trovato la sua prima applicazione, ossia il 25.4.2024, nonostante gli asseriti insopportabili fastidi che esse assumono di subire dagli effetti di quella ordinanza».
Evidenziando che il provvedimento impugnato «non è sottoposto alla notificazione individuale avendo natura di atto generale». Dunque «il termine ultimo per notificare il ricorso all’amministrazione che ha adottato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati è scaduto in data 9.7.2024. La notifica al controinteressato eseguita il 22.7.2024 è dunque tardiva e pertanto i ricorrenti sono decaduti dall’azione».

LA NUOVA RICHIESTA
E si arriva al tentativo di sospendere i “Giovedì Foriani” fino al 3 settembre: «Nonostante le evidenze di quanto sin qui ricostruito, parte ricorrente nel corso dell’udienza collegiale del 23.7.2024 ha chiesto che la trattazione dell’istanza cautelare fosse rinviata alla prima Camera di Consiglio utile, affinché fossero garantiti i termini a difesa per il controinteressato cui essa ha notificato il ricorso in data 22.7.2024. Il Collegio ha accolto tale richiesta e ha rinviato la causa all’udienza collegiale del 3.9.2024.

Trascorsa neanche un’ora dalla conclusione dell’udienza camerale fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare… parte ricorrente… ha notificato al Comune e al controinteressato individuato un’istanza di misure cautelari monocratiche. Con tale atto, dopo aver spostato addirittura al 7.6.2024 la data di decorrenza del termine entro cui, a suo dire, l’atto introduttivo avrebbe dovuto essere notificato a uno dei controinteressati… la controparte ha sostenuto che “nelle more della discussione della Camera di Consiglio, però, è sopravvenuta la necessità per i ricorrenti di ottenere un provvedimento cautelare monocratico che possa sospendere – almeno nel periodo che intercorre tra la data di notifica della presente istanza e l’udienza già fissata – l’atto gravato con il ricorso, tenuto conto che l’Ordinanza impugnata esplica i suoi effetti soprattutto nel periodo estivo, ed in particolare nel mese di Agosto (si tratterebbe di ben sei eventi dei c.d. ‘giovedì foriani’)”».

ATTACCO AL DIRITTO DI DIFESA
Così descritta la cronologia «L’istanza di misure cautelari monocratiche è inammissibile perché non vi è alcuna sopravvenienza rispetto al modo in cui erano disposti tutti gli elementi della fattispecie nella stessa mattinata del 23.7.2024 quando la causa è stata chiamata al cospetto del Collegio per l’esame della istanza cautelare. Qualora davvero fossero state sussistenti inalienabili ragioni che avrebbero reso indifferibile l’adozione di una misura cautelare, parte ricorrente in quella sede, nella pienezza del contraddittorio con le parti già costituite, avrebbe potuto chiedere al Collegio di pronunciarsi comunque sull’adozione di una misura cautelare temporanea in attesa della prossima Camera di Consiglio, il cui esito avrebbe potuto poi confermare o rivedere la pronuncia così adottata.
D’altra parte, come riferito, nel corpo dell’istanza con cui è stata poi richiesta l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento nuovo rispetto a quelli che erano già noti sia a loro che al Collegio solo un’ora prima».
Tanto per sostenere la contraddittorietà della condotta processuale dei ricorrenti, che «costituisce un primo e assorbente profilo d’inammissibilità della richiesta».

In aggiunta, tale condotta «si traduce in un malcelato tentativo di affievolire le garanzie del contraddittorio e il diritto di difesa dell’Amministrazione resistente, siccome: nella sede collegiale, dove era presente il difensore del Comune che si è costituito in giudizio e che avrebbe potuto illustrare le ragioni di inammissibilità e infondatezza della richiesta di sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno richiesto il rinvio della trattazione che il Collegio ha accordato… immediatamente dopo, senza alcuna sopravvenienza, se non l’avvenuto rinvio della trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla prima Camera di Consiglio utile, i ricorrenti hanno avanzato una istanza di tutela cautelare monocratica attivando un procedimento che, com’è noto, prevede che il Presidente si possa determinare anche inaudita altera parte, nel quale non è affatto garantito il contraddittorio tra le parti sulla relativa richiesta; secondo quanto stabilito dall’art. 56 comma 2 c.p.a. il decreto con cui il Presidente dispone l’eventuale accoglimento delle misure cautelari monocratiche non è impugnabile; viceversa l’ordinanza collegiale che decide sull’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. può essere appellata dalla parte soccombente».
Pertanto «l’anomalo percorso seguito dai ricorrenti si traduce in un tentativo di superare il necessario confronto dialettico con la controparte e di conseguire così un indebito vantaggio facendo un discutibile uso degli strumenti processuali».

“ABUSO PROCESSUALE”
In sostanza la richiesta di misure cautelari monocratiche «fa emergere una ipotesi di “abuso del processo” in cui la controparte è incorsa nella proposizione di una simile istanza, a fronte della condotta processuale dalla stessa complessivamente tenuta». Lo strumento processuale invocato «non si presta a essere adoperato per sopperire a un rinvio della trattazione collegiale dell’istanza cautelare che è stato espressamente richiesto dalla parte che ha promosso il ricorso, salvo che nelle more non siano sopraggiunti fatti e circostanze nuove».
Pertanto appare evidente «che la domanda di misure cautelari monocratiche, cui ci si oppone con fermezza, tende a perseguire uno scopo diverso da quello previsto dall’art. 56 c.p.a. e che questo atteggiamento contrasta con il principio di buona fede».
In conclusione la memoria ha ribadito che l’accoglimento della istanza cautelare poi negata dal presidente Abruzzese avrebbe prodotto «irrimediabili e definitivi pregiudizi agli interessi pubblici cui è preordinata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Forio n. 143 del 2024». A fronte dei “fastidi” lamentati dai ricorrenti. E per tale motivo ne consegue che nel contemperamento degli interessi contrapposti «la posizione individuale e particolare dei ricorrenti non può che assumere carattere recessivo».
Se ne riparlerà il 3 settembre, quando alla conclusione dei “Giovedì Foriani” mancherà appena un mese…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos