Dopo l’avvio delle demolizioni “pubbliche” a Casamicciola, arrivano i primi “no” dei residenti. Dopo l’invio della nota della struttura commissariale che annunciava l’avvio del piano approvato con l’ordinanza speciale numero 8 del Commissario Legnini, una residente di Piazza Maio, attraverso i legali Aniello e Gianluca Palomba ha notificato il proprio diniego alla demolizione del proprio immobile. In questo caso, infatti, parliamo di un immobile che ricade nella zona “calda” del Maio ma che, tra i tanti, non ha subito i gravi danni che vediamo, da quasi sette, ben puntellati sulle strade del Maio e del Fango.
La nota che i legali dello studio Palomba è il riscontro alla comunicazione del 21.6.2024 del Commissario Legnini (che leggeremo in fondo a questo articolo) circa il “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici di Via Spezieria-Casamicciola Terme.
NESSUN CONSENSO ALLA DEMOLIZIONE PUBBLICA
L’assistita di Aniello e Gianluca Palomba, proprietaria delle unità immobiliari rappresenta che non procederà autonomamente alla demolizione delle predette unità immobiliari, né, tantomeno, presta il consenso per la demolizione pubblica secondo il piano da Voi arbitrariamente approvato con ordinanza del 24.4.2024, n. 8, in assenza, peraltro, di contraddittorio con gli interessati. Inoltre, si rileva che l’art. 4 dell’ordinanza n. 8 cit. stabilisce che: “1. In attuazione degli indirizzi di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, è approvato il piano generale di demolizione pubblica dei fabbricati di cui all’Allegato 2. Il piano di cui al comma 1 è suddiviso per lotti omogenei di intervento, individuati di concerto con i Comuni interessati, tenendo conto dei fabbricati: a. che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione; b. che, indipendentemente dall’ambito in cui sono situati, costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica; c. per i quali non sia economicamente vantaggioso in termini di spesa pubblica provvedere alla messa in sicurezza”.
RICHIESTA DESTITUITA DI FONDAMENTO
“Ebbene – continua la nota – , alla luce di tali disposizioni, la Vostra richiesta di procedere, anche coattivamente, alla demolizione è destituita di fondamenta perché le unità immobiliari di proprietà dell’istante non rientrano in nessuna della fattispecie tipiche prevista al punto 1, 2, 3 dell’art. 4 comma 2 della summenzionata ordinanza speciale. Difatti, anche secondo il consulente tecnico di parte, le unità immobiliari possono essere recuperate mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime. Inoltre, tali immobili non costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto dal 21 agosto 2017 ad oggi, a differenza di altri fabbricati presenti sul territorio, non hanno subito nessun intervento di messa in sicurezza e/o puntellatura. Fermo quanto innanzi, la summenzionata ordinanza speciale è anche illegittima nella parte in cui prevede che per i manufatti oggetto di istanza di sanatoria è possibile, da un lato, procedere alla loro demolizione e, dall’altro, procedere alla loro definizione nella Conferenza Speciale di Servizi Preliminare che sarà opportunamente convocata, previa integrazione delle domande di condono incomplete”.
IL MODUS PROCEDENDI
I legali della cittadina chiariscono che “Non vi è dubbio che tale modus procedendi è illegittimo perché la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, né la demolizione né l’impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari. Pertanto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione e non possono spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale) [cfr., Cons. di Stato, Sez. II, 22.3.2021, n. 2464; Cons. di Stato, Sez. II, 9.12.2020, n. 7813; Cons. di Stato, Sez. V, 27.8.2014, n. 4386]. Quindi, nel caso in cui si dovesse procedere alla demolizione degli immobili in pendenza dell’istanza di sanatoria la medesima diventa inammissibile/improcedibile per mancanza, appunto, dell’oggetto della sanatoria. In ogni caso, a tutto voler concedere, con istanza del 19.7.2022, prot. 7792, presentata al Dirigente dello S.U.E. del comune di Casamicciola Terme e successiva integrazione del 24.7.2023, prot. n. 0011332, la signora Iaccarino, in qualità di proprietaria delle unità immobiliari, a destinazione commerciale, al piano terra del Fabbricato ubicato in Casamicciola Terme alla via Spezieria e della unità immobiliare, a destinazione abitativa, al piano terra e primo del medesimo fabbricato sito in Casamicciola Terme (NA) alla via Spezieria, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell’istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge 47/1985 prot. n. 8829 del 29 settembre 1986. Ad oggi, l’istanza risulta ancora pendente”.
LA QUESTIONE CONDONO
“Inoltre, la richiamata ordinanza speciale n. 8 – scrivono gli avvocati – e la comunicazione di procedere alla demolizione dei manufatti di cui all’oggetto sono, altresì, illegittime perché, come è noto, la legge prevede, in caso di presentazione della domanda di condono, la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio. Per tali motivi, quindi, non è possibile procedere alla demolizione delle unità immobiliari anche perché l’istante, in attesa dell’approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania, è ancora nei termini sia per la presentazione della richiesta di contributo per il recupero delle unità immobiliari sia per la richiesta di delocalizzazione volontaria. Si precisa, infine, che le unità immobiliari da Voi identificate sono destinatarie di ordinanza di sgombero e non accessibili e, pertanto, a tutto voler concedere, l’istante si trova nella impossibilità oggettiva di procedere al recupero di tutti i beni mobili presenti all’interno e all’esterno delle stesse. Con la presente, dunque, la signora Vi invita e diffida a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari contraddistinte, di sua proprietà fino a quando non sarà approvata la pratica di ricostruzione e/o di delocalizzazione volontaria.”
LA NOTA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE
Con l’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24/04/2024, resa esecutiva a seguito della registrazione corte conti in data 30/04/2024 al n. 1285, è stato approvato il Piano degli interventi di demolizione pubblica. In data 12/06/2024 è stato acquisito al prot. n. 5311/CS/ISCHIA il progetto riguardante il lotto n. 3 relativo agli “Interventi di demolizione fabbricati gravemente danneggiati di via Spezieria – Casamicciola Terme” che, tra l’altro, prevede la demolizione dell’aggregato danneggiato dal sisma, individuato nella documentazione progettuale come “blocco 5”, del quale fanno parte le unità immobiliari di proprietà della S.V.
Il progetto di demolizione è stato sottoposto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art 14 dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, al Comitato Tecnico, con la partecipazione del Comune di Casamicciola Terme e della Soprintendenza di Napoli, che nella seduta del 7/06/2024 hanno espresso parere favorevole, con prescrizione-della Soprintendenza di integrar la documentazione progettuale con un elaborato relativo alle modalità di ripristino dello stato luoghi post demolizione. Successivamente, con determina dirigenziale n. 314 del 12/06/2024, acquisita al prot. n. 53191/CS/ISCHIA in pari data, a finna. del Dirigente facente funzioni, arch. Marco Raia, si è provveduto all’approvazione dello stesso progetto.
Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’intervento da parte della Struttura Commissariale con l’affidamento in appalto dei lavori, si invita il proprietario delle su indicate unità immobiliari ad esprimere l’eventuale volontà di procedere alla demolizione delle stesse, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle ordinanze commissariali vigenti.
Trattandosi di aggregato tale volontà dovrà essere espressa unanimemente da tutti i proprietari. Qualora In S.V. volesse procedere autonomamente alla demolizione, dovrà comunicarlo allo scrivente a mezzo pec, entro Il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In tal caso dovrà assumere l’impegno a procedere all’avvio dei lavori entro i successivi 20 giorni. Trascorso tale termine senza nulla ricevere, la scrivente Struttura Commissariale provvederà alla demolizione pubblica dell’aggregato “blocco 5”, decurtando il relativo costo pro quota sostenuto per la demolizione dal contributo ammissibile per la ricostruzione o per la delocalizzazione delle singole unità immobiliari.
In caso di mancata comunicazione entro il termine suindicato di 7 giorni con la conseguente esecuzione dei lavori da parte della Struttura Commissariale, al soggetto in indirizzo si intenderà segnato il termine di ulteriori 15 giorni per procedere alla rimozione e al ritiro di eventuali beni mobili presenti nel fabbricato, con oneri a suo carico, anche per consentire che i lavori si svolgano in condizioni di sicurezza.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 4, dell’ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023, si rappresenta che la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica non pregiudicherà in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demolì sia con riguardo al contributo pubblico per la ricostruzione che per quello spettante per la delocalizzazione. Pertanto, in presenza di eventuali istanze di condono pendenti., si potrà provvedere a concludere le procedure pendenti, integrando obbligatoriamente le pratiche incomplete con la documentazione indicata all’art. 6, comma 5, dell’ordinanza n. 17/2022, onde consentire la definizione nella Conferenza Speciale di Servizi Preliminare che sarà opportunamente convocata-. In-caso di mancata integrazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, le pratiche di condono saranno comunque iscritte d’ufficio all’ordine del giorno della Conferenza preliminare di servizi, la quale provvederà ad esaminarla allo stato degli atti.
Si allega alla presente una tabella di riepilogo con indicazione degli ulteriori proprietari individuati per l’aggregato “blocco 5” e la planimetria con individuazione dei blocchi oggetto di demolizione.
perchè non ve le stipate sotto sale?