mercoledì, Gennaio 15, 2025

In fuga da Mattarella. Concessioni demaniali marittime, la contromossa di Enzo Ferrandino contro la “class action”

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Il Comune d’Ischia si oppone al ricorso straordinario a Mattarella presentato dai balneari. Nell’atto di opposizione a firma dell’avv. Alessandro Barbieri si chiede la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar. Il “retroscena” su cui si fonda la difesa dell’Ente. Per le proroghe al 31 dicembre 2033 poi “cancellate” dalla delibera di Giunta impugnata non era affatto stata seguita una procedura di evidenza pubblica, in palese violazione della Bolkestein

Arriva la reazione del Comune d’Ischia alla iniziativa degli operatori balneari che, rappresentati dall’avv. Felice Pettorino, hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della delibera di Giunta che a gennaio scorso aveva fissato la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, originariamente prorogata fino al 31 dicembre 2033, al 31 dicembre 2024.
Enzo Ferrandino difende la decisione della sua Amministrazione ritenendola legittima alla luce dell’attuale quadro giuridico e si affida all’avv. Alessandro Barbieri, che è anche consulente dell’Ente per la redazione del PAD (Piano Attuativo di Utilizzazione del Demanio Marittimo).
L’opposizione è finalizzata alla trasposizione del giudizio innanzi al Tar, da cui ci si attende evidentemente una pronuncia favorevole alla linea adottata dall’Amministrazione ischitana.

SCADENZA AL 31.12.2024
Il Comune dunque si oppone «nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Molino Alberghi s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Carducci, in persona del suo Amministratore unico e legale rapp.te Eugenio Ossani; Bagno Filippo SAS di Cofano P. & C. – Lungomare C. Colombo (loc. Punta Molino) in persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t. Cofano Patrizia; Marsili Rosaria; Ristorante Bagno da Luigi a Mare sas di Gianluigi Di Scala & C. con sede in Ischia Via Marone n. 31 in persona del suo Amministratore e legale rapp.te Di Scala Gianluigi; Di Massa Salvatore». Ma il numero dei ricorrenti è assai più elevato.

I balneari come è noto chiedono a Mattarella «l’annullamento a) della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ischia n. 113/2024 pubblicata in data 19.01.2024 avente ad oggetto Linee di indirizzo per l’applicazione della Legge 05.08.2022 n.118 recante “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive” finalizzate a ridurre illegittimamente l’orizzonte temporale al 31.12.2024 dei titoli concessori recanti scadenza al 31.12.2033 per effetto di una non corretta applicazione dell’art. 3 comma 2 della legge n.118/2022; b) di ogni altro atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale non conosciuto dai ricorrenti lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico – ricreativo nel Comune di Ischia valide sino al 31.12.2033».

LA LEGGE DEL 2022
Nell’atto di opposizione l’avv. Barbieri sintetizza la questione: «Con il ricorso straordinario oggetto della presente opposizione ex art. 10 comma 1 del D.P.R. 1199/1971, le ricorrenti hanno impugnato la Deliberazione n. 113 del 2024 con la quale l’amministrazione comunale, preso atto degli esiti processuali delle note sentenze del Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 17 e 18 del 2021 e legislativi di cui all’art. 3 della Legge n. 118/2022, ha differito il termine delle concessioni demaniali marittime in corso di validità al 31.12.2024».

E qui arriva la prima sottolineatura con il richiamo alla legge del 2022: «Tale diverso termine di efficacia, è bene precisarlo, si rendeva necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 118/2022 (nella versione ritenuta, dalla costante giurisprudenza nazionale, conforme alle norme eurounitarie self executing) nelle more di approvazione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo funzionale ad una più coerente assegnazione delle predette concessioni a mezzo di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie secondo quanto oramai comunemente stabilito».

Sul punto il legale svela un “retroscena” che rappresenta un aspetto fondante per contrastare la tesi dei ricorrenti: «Con il ricorso cui si resiste, per converso, le ricorrenti ritengono illegittima la predetta deliberazione in quanto attraverso la stessa si inciderebbe – sub specie di esercizio di uno ius poenitendi – su proroghe al 31.12.2033 già rilasciate e consolidatesi in assenza dei presupposti compendiati dalla normativa di riferimento (art. 21 nonies Legge 241/1990). A fondamento di tale conclusione le ricorrenti deducono che le predette proroghe sarebbero l’esito non solo di una compiuta istruttoria ma anche di una pubblica azione ex art. 18 reg. cod. nav. all’Albo pretorio idonea e sufficiente a materializzare quelle procedure imparziali, trasparenti e non discriminatorie necessarie per l’assegnazione dei beni demaniali marittimi (cfr. Direttiva Bolkestein)».

ISTRUTTORIA CARENTE
In realtà questa completa istruttoria e la relativa pubblicità non erano affatto state perfezionate dal Comune d’Ischia (che ora ne trae vantaggio nella propria difesa). Aggiunge infatti l’avv. Barbieri: «Tuttavia, come si dimostrerà nel prosieguo del presente giudizio, non solo tali pubblicazioni non risultano eseguite (di talché tali proroghe non hanno avuto mai “evidenza” alcuna) ma neppure le proroghe automatiche sono frutto di una doverosa istruttoria. Da tanto, dunque, ne discende la pacifica inammissibilità ed infondatezza del ricorso di cui si chiede la trasposizione in sede giurisdizionale». Essendo stata palesemente violata la Bolkestein.

Con l’impugnazione il Comune di Ischia, «ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/71, intende proporre e di fatto propone opposizione alla continuazione in sede amministrativa del procedimento avviato dalle ricorrenti e chiede, pertanto, che il ricorso venga trasposto e deciso in sede giurisdizionale innanzi al competente giudice amministrativo».
Concludendo: «Ferma la dedotta infondatezza ed inammissibilità del ricorso proposto, ci si riserva di più ampiamente esporre le proprie ragioni e difese in sede giurisdizionale e conclude sin d’ora per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso proposto in quanto inammissibile, irricevibile e, comunque, infondato nel merito».
Con il più che probabile accoglimento dell’opposizione sarà dunque il Tar a dover dire l’ultima (si fa per dire) parola sul contenzioso che investe il demanio ischitano.

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