La guerra di Campagnano, quella tra la famiglia di Raffaele Di Iorio e di Attilio De Angelis si fa sempre più cruenta e, per il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, inizia a diventare una vera e propria bomba ad orologeria. Fino ad oggi vi abbiamo raccontato tutti i passi di questa vicenda tra due vicini che, se non fosse per l’aspetto che riguarda la pubblica amministrazione, sarebbe rimasta come una semplice lite tra vicini. Ma la storia dell’appartamento in Via Traversa Campagnano, 2 rischia di fare una vittima eccellente: il sindaco Enzo Ferrandino e il consiglio comunale.
Nel carteggio che tra poco leggeremo, il vice prefetto vicario dal Prefetto Di Bari, il dott. Gaetano Cupello, nel chiarire i compiti che la Prefettura può e deve svolgere dopo il “decreto semplificazioni” nell’ambito delle demolizioni (e ne scrive bene i confini) evidenzia come il comportamento del comune di Ischia non sia lineare e, anzi, rientra nella specie dei “comportamenti reiterati di inerzia”. Ma fa di più, Cupello ricorda al Sindaco di Ischia che “è appena il caso di evidenziare che comportamenti reiterati di inerzia ben possono costituire oggetto di valutazione anche da parte di quest’Ufficio ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui all’art. 141 del TUEL, in danno di codesto Ente, per gravi e persistenti violazioni di legge”.
Cosa significa? Significa cha la Prefettura ha avvisato il sindaco di Ischia che questa situazione può portare allo scioglimento del consiglio comunale. Nello specifico, infatti, l’articolo 141 del TUEL, al comma 1 chiarisce: “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico”. E la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione numero 35 dell’8 novembre 2018, al 28 agosto 2024, rientra in uno di questi casi. Ora la storia diventa più complessa e si sposta su un binario che non è quella della lite tra vicini, bensì inquadra bene il ruolo delle amministrazioni.
Certe volte mentre si gioca col fuoco (provando a buttare la croce delle demolizioni sulla Prefettura), ci si può anche scottare. Sindaco avvisato, sindaco mezzo salvato.
LA VICENDA, LA NOTA DELLA PREFETTURA
“Con l’unita missiva – scrive il vice prefetto Cupello -, tramessa con messaggio di posta elettronica del 2 agosto u.s. il Dirigente regionale dell’Area Generale di Coordinamento in indirizzo ha invitato codesto Ente a far conoscere le iniziative di competenza assunte, al fine di porre in esecuzione l’ordinanza di demolizione n. 35 dell’8/l 1/2018 di opere abusive realizzate in codesto territorio comunale, alla via Traversa Campagnano 2 – località “Salita Campagnano”. Sul punto, giova evidenziare, peraltro, che quest’Ufficio, già con prefettizia del decorso 25 giugno, ha avuto modo di sensibilizzare codesto Ente, al fine di acquisire ogni utile elemento conoscitivo e di valutazione al riguardo, in relazione alla reclamata esecuzione dell’ordinanza de qua.
Ad ogni buon conto, con la presente, si ritiene – quale atto di doverosa ed opportuna informazione – evidenziare che questa Prefettura – segnatamente all’operatività dell’art. 41 del DPR n. 380/2001, afferente l’attività di demolizione degli immobili abusivi, così come invocata dal Dirigente regionale – sta ottemperando agli indirizzi interpretativi impartiti al riguardo dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno pro-tempore, con la circolare n. 13001/113/110/Ufficio IV Affari Interni del 16.2.2021, tutt’ora vigente e ciò, proprio, a seguito dell’intervenuto art. 10 bis del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la cennata circolare il prefato Dicastero ha evidenziato come anche alla luce della modifica normativa l’impianto del DPR. n. 380/2001, in materia di abbattimento di manufatti abusivi risulti sostanzialmente confermato. In tal senso, nei casi in cui l’ordine di demolizione di manufatti abusivi derivi da una sentenza di condanna del giudice penale (art. 31, comma 9 e 44 T.U. citato), l’esecuzione della stessa – e, quindi, anche dell’ordine di demolizione in essa contenuto – competono al pubblico ministero (art. 655 c.p.p.).
ALLA PREFETTURA POTERI SOSTITUTIVI
Nella circostanza, infatti, è stata richiamata una pronuncia formulata dall’Avvocatura distrettuale di Vibo Valentia del 2011, con la quale il cennato Organo di difesa erariale ha affermato che “….la Prefettura non può ritenersi competente ad intervenire nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale”. Diversamente, i poteri attribuiti al Prefetto dall’art. 41, sia nella precedente sia nell’attuale formulazione, sono connessi ad un ordine di demolizione di manufatti abusivi contenuto in un provvedimento amministrativo. In questi casi il già citato T.U. attribuisce ai Comuni una competenza generale ad ordinare l’abbattimento di opere abusive, nonché, in caso di inerzia, poteri sostitutivi alle Regioni. Si tratta dei casi in cui gli interventi abusivi sono stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31), o sono stati realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici (art.35). Per quanto concerne l’attività che le Prefetture sono chiamate a svolgere. anche in risposta agli specifici quesiti rivolti, si ritiene di precisare che l’art. 41, così come modificato, possa prima facie condurre alle seguenti considerazioni: tale attività non può che riguardare abusi accertati successivamente alla data di entrata in vigore dell’ art. 10-bis del “decreto semplificazioni’; eventuali richieste che vengano rivolte, anche a fini conoscitivi, dagli uffici della Procura ai Comuni e che siano indirizzate anche alle Prefetture non postulano alcuna attività da parte dei Prefetti, essendo iniziative del tutto estranee agli adempimenti amministrativi attuativi della norma de qua; l’attivazione della Prefettura può considerarsi una forma di intervento sostitutivo, suscettibile di innestarsi, solo, a seguito dell’informazione fornita dal Comune interessato; quanta sopra. anche in considerazione del fatto che solo quest’ultimo può conoscere se e quando si sia determinata un’irreversibile situazione di inottemperanza che richieda l’intervento demolitorio in danno del responsabile dell’abuso stesso (così argomentando in base al comma 2 della norma in commento).
Cupello poi aggiunge “riguardo al termine di 180 giorni, da ritenersi non perentorio, appare logico che il suo decorso avvenga solo all’esito dell’accertamento della definitività dell’abuso e quindi anche successivamente all’eventuale esperimento del contenzioso, che abbia sancito, con forza di giudicato, la soccombenza dell’autore dell’abuso; l’eventuale intervento del Prefetto è effettuato, a conferma del suo carattere sostitutivo, con il supporto dell’Ente locale; ciò comporta, in linea logica, che anche gli oneri finanziari, con cui sostenere l’intervento, siano a carico dell’Ente locale, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti dell’autore dell’abuso che resta l’onerato principale; il Prefetto potrà avvalersi del concorso del Genio militare laddove, anche in ragione di fattori legati allo specifico contesto territoriale, l’intervento demolitorio non risulti realizzabile attraverso il ricorso al mercato”.
IL RUOLO DELLA REGIONE
Orbene, alla luce di tutto quanto precede e tenuto conto che l’accertamento degli abusi edilizi, come segnalati dalla Regione Campania con la nota del 2 agosto u.s., risale ad epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 16/7/2020, si richiama, ora, vivamente, la particolare attenzione della S.V. sul contenuto della richiesta dell’Autorità regionale in parola, interessata a conoscere, nell’attualità, le iniziative assunte da codesta civica Amministrazione e ciò anche per non vanificare la portata dell’art.40 del D.P.R. n. 380/01 che, com’è noto, ha, da tempo immemore, prevista la facoltà dell’Ente Regione di porre in essere, in caso di inadempimento dell’Amministrazione comunale interessata, i consequenziali provvedimenti di rigore di natura sostitutiva.
IL RISCHIO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
La parte finale della nota del viceprefetto Cupello, che già abbiamo letto, è questa “Peraltro, è appena il caso di evidenziare che comportamenti reiterati di inerzia ben possono costituire oggetto di valutazione anche da parte di quest’Ufficio ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui all’art. 141 del TUEL, in danno di codesto Ente, per gravi e persistenti violazioni di legge. Tanto si richiede anche in considerazione dei pronunciamenti giurisdizionali richiamati nell’allegata nota regionale e che non possono essere vanificati. Nel ringraziare per l’attenzione, si resta in attesa di ricevere un cortese sollecito cenno di assicurazione e di riscontro.”
L’INTERVENTO DELLA REGIONE CAMPANIA
Sempre all’indirizzo del Prefetto Di Bari e del sindaco Ferrandino, la dirigente Lucia Palmieri della Regione Campania aveva riscontrato: “In riscontro alla nota prot. n. 305481 del 19.06.2024 avente ad oggetto “atto stragiudiziale di diffida e messa in mora” trasmessa anche a questa Amministrazione regionale a mezzo pec dai sig.ri Di Iorio Raffaele e Mazzella Carmela, rappresentati dall’Avv. Carmine Bernardo, si precisa quanto di seguito. Premesso che dal contenuto dell’istanza si evince che in data 8/11/2018 il comune di Ischia aveva emesso ordinanza di demolizione n. 35 avverso le opere segnalate come abusive site in Ischia alla via Traversa Campagnano 2 località “Salita Campagnano” di proprietà del sig. De Angelis Attilio. Da quanto viene precisato nell’atto di diffida e stante l’inadempimento in capo al comune di Ischia di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza n. 35 summenzionata, venivano promossi dagli istanti ricorsi al Tar e Consiglio di Stato che avrebbero confermato, con ord. n. 1636 dell’08/11/2018, sent. n. 2050/20 I 9, ord. n. 6190/2021, sent. CdS n. 1 766/2024, l’obbligo in capo al comune di Ischia di provvedere agli adempimenti cui è dovuto, in ordine alla fattispecie in questione. Pertanto – evidenzia la Palmieri -, alla luce delle problematiche denunciate ed evidenziate con nota prot. 305481 del 19.06.2024, questa U.O.D. 500901 richiede alle Amministrazioni destinatarie di tale comunicazione, in primis il comune di Ischia, di conoscere con ogni consentita urgenza le attività poste in essere dovute, dando giusta comunicazione, allegando ogni atto e/o provvedimento definitivamente emesso in esecuzione delle pronunce soprariportate.
Considerato, inoltre, che nel caso di specie risulta essere applicabile la disposizione normativa disciplinata dall’art. 41 D.P.R. 380/01 che testualmente dispone “In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate”.
La situazione è diventata più complessa di quanto si poteva credere. Ora c’è da capire quali saranno i prossimi passi del comune di Ischia. E, soprattutto, in quale direzione andranno. Si rischierà lo scioglimento del consiglio comunale o, invece, si provvederà a dare puntuali risposte alla Prefettura e alla Regione Campania. In attesa di conoscere le numerose altre pronunce invocati al TAR e al Consiglio di Stato, aspettiamo di conoscere i passi dell’ente di Via Iasolino.