lunedì, Settembre 23, 2024

Spese di difesa non pagate, il Tar bacchetta il Comune di Barano. Accolto il ricorso dell’avv. Carmine Bernardo

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Il diniego di accesso agli atti era stato impugnato dal legale che vantava un credito di 21mila euro. I giudici hanno ordinato all’Ente di consegnare l'intero elenco dei mandati di pagamento con le relative fatture per verificare il rispetto dell'ordine cronologico. Inflitta anche la condanna al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio

Oltre al pignoramento già eseguito dall’avv. Carmine Bernardo, il Comune di Barano si è beccato comunque la condanna da parte del Tar. Il contenzioso, che avevamo già ampiamente raccontato, verteva sul mancato pagamento da parte dell’Ente delle spese di difesa al legale della controparte a seguito di sentenze che lo avevano visto soccombente. A completa definizione del giudizio, i giudici amministrativi hanno censurato la “resistenza” del Comune ordinando di consegnare l’intero elenco dei mandati di pagamento con le relative fatture, per verificare il rispetto dell’ordine cronologico.

La questione era stata in parte già risolta prima della sentenza di merito con una “spontanea”, sia pure tardiva, consegna da parte dell’Ente e il conseguente pignoramento. La sentenza di condanna comunque emessa costa alle casse comunali altri 1.000 euro e passa per le spese di giudizio. La latitanza già mostrata è stata confermata dalla mancata costituzione in giudizio… Ed è arrivata la bacchettata del collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller.

L’avv. Bernardo, difeso dal figlio Raffale, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento del diniego tacito del Comune «formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 25/03/2024 concernente la richiesta di visione ed estrazione delle copie dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Barano d’Ischia dal 01/01/2024 alla data di accesso nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, di visione e di estrarre copia integrale di tutti gli atti relativi al detto procedimento e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4, C.P.A».

Come evidenziato in sentenza, «la domanda di accesso si fonda sulla circostanza che il ricorrente è creditore del Comune di Barano d’Ischia della complessiva somma di euro 21.103,84 come da atto di precetto notificato in data 25/03/2024 emesso in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2023, e dunque ha necessità di verificare che il Comune abbia rispettato l’ordine cronologico nei pagamenti da parte del comune stesso ai fini del beneficio di cui all’art. 159 TUEL. Il Comune ha depositato in giudizio un elenco di mandati di pagamento emessi. Il ricorrente ha dichiarato che tale deposito non soddisfa il suo interesse».

Il ricorso è stato accolto in quanto ritenuto fondato. E il collegio motiva la decisione: «La richiesta del ricorrente, infatti, era di poter visionare ed estrarre copia dei mandati di pagamento al fine di accertare in quale ordine il Comune adempiesse ai suoi obblighi. Tale interesse non è soddisfatto dalla visione del depositato elenco di mandati rendendosi necessario per l’interessato avere conoscenza di tutti gli elementi rilevanti, tra i quali gli estremi di protocollo delle fatture ricevute. Va dunque ordinato al Comune di Barano d’Ischia di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, secondo le modalità sopra esposte, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza».

Alla fine il Comune di Barano ha perso due volte e non ha evitato l’esborso dei 1.000 euro di spese. Una sentenza che potrà servire da lezione non solo per l’Ente amministrato da Dionigi Gaudioso. E’ infatti una “prassi” assai diffusa quella dei Comuni di non pagare le spese legali delle controparti in caso di sentenze di condanna. Ma come recita il proverbio, “il risparmio non è mai guadagno”…

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