martedì, Ottobre 1, 2024

Mano pesante del giudice Palagano, un anno e quattro mesi alla “primula” dei bracconieri ischitani

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Le fototrappole installate dai volontari del CABS hanno permesso di identificare Giovanni Esposito, “Freccia Nera” durante la campagna antibracconaggio del maggio 2021. La sentenza del giudice Palagano.

Il giudice monocratico del Tribunale di Ischia, la dottoressa Palagano ha condannato Giovanni Esposito ad un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa e alla multa di euro 500 oltre le spese processuali, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile liquidate in € 4.323,03 e al risarcimento dei danni della parte civile da liquidarsi in separata sede perché lo ha ritenuto penalmente responsabile “Per il reato p. e p. dagli art. 624 c.p.; art. 625 n. 2 e 7 c.p. in relazione all’art. 30 c. 1 lett. a, b, h Legge 157/1992, perché in agro del comune di Forio d’Ischia, in area in cui può svolgersi attività venatoria, al fine di profitto, esercitava in periodo di divieto generale, la caccia di animali in libertà, costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, nella fattispecie di n. 50 esemplari di avifauna selvatica – n. 25 di specie protetta e particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna e n. 25 esemplari di avifauna cacciabile; e per il reato p. e p. dall’art. 697 c.p. per aver detenuto n. 20 cartucce (n. 12 calibro 12, n. 6 calibro 36 e n. 2 calibro 28) senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta”.

IL PROCESSO
Nel corso dell’udienza dell’8 novembre 2023, il Maresciallo Antonio Biancardi del Nucleo Carabinieri Forestale di Casamicciola ha illustrato al tribunale i dettagli dell’operazione antibracconaggio condotta a Ischia nel maggio 2021. Durante questa operazione, Giovanni Esposito è stato ripreso da una fototrappola mentre portava un fucile silenziato nei pressi di una scuola pubblica a Monterone. Esposito non possedeva né una licenza di caccia né un’autorizzazione per la detenzione di armi. Durante le successive perquisizioni domiciliari si è potuto appurare che l’Esposito deteneva illegalmente avifauna protetta dalla Convenzione di Berna e 20 cartucce. Inoltre, le immagini video acquisite sono state confrontate con le fotografie del Comune di Forio, confermando inequivocabilmente l’identità di Esposito mentre era in possesso di un fucile illegale. Durante la perquisizione, nel freezer dell’imputato sono stati trovati diversi animali protetti catturati di recente.

Nella stessa udienza, dinanzi al tribunale di Ischia, ha reso la sua testimonianza Andrea Rutigliano del CABS (Committee Against Bird Slaughter), e ha confermato di aver installato una fototrappola il 9 maggio. La sera stessa ha esaminato i filmati e ha notato una persona passare più volte: inizialmente senza fucile e poi con un fucile sulle spalle, evidentemente in cerca di fauna. In alcune immagini, l’individuo indossava una mascherina, ma nel primo passaggio il volto era chiaramente visibile”. Inoltre, lo stesso Rutigliano ha chiarito alla dott.ssa Palagano di aver di aver presentato una denuncia ex art. 333 cpp, permettendo alle Autorità di identificare la persona. Secondo l’avvocato Loredana Iovino che ha difeso il WWF Italia costituito come parte civile, il comportamento dell’imputato è stato caratterizzato da ripetute e gravi violazioni delle leggi a tutela della fauna selvatica. L’uccisione di fauna selvatica protetta e particolarmente protetta – ha chiarito la Iovino – rappresenta una compromissione diretta della biodiversità. Queste azioni sono particolarmente gravi non solo per le specie abbattute, ma anche perché sono state commesse in periodi dell’anno vietati, come durante la migrazione primaverile o prenuziale, quando gli uccelli si spostano dai quartieri di svernamento africani a quelli europei per nidificare. Abbattere un esemplare in questa fase significa impedire la sua riproduzione, compromettendo gravemente la conservazione delle specie”.

LA LEGGE
La parte civile, inoltre, ha evidenziato anche come l’Art. 9 Cost. della Repubblica Italiana come modificato con L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1 statuisce che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

E a supporto delle tesi è stata anche richiamata la pronuncia della Corte di Appello di Trieste, Sez. 2^ Penale, 22 febbraio 2024, con Sentenza n. 360 ha chiarito che “E’ incontrovertibile la natura pubblicistica dell’interesse giuridico protetto per i furti commessi ai danni di animali o vegetali facenti parte del “patrimonio indisponibile dello Stato”. Trattandosi di furti commessi non solo su beni esposti per necessità e destinazione alla pubblica fede, ma anche su beni destinati a pubblica utilità e a tutela della conservazione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti, vegetale e animale in primis. Inoltre, il reato di “furto venatorio” anche dopo la riforma Cartabia, (ex D. Lgs. 150/2022 che introduce la nuova regola della procedibilità a querela), resta procedibile d’ufficio nelle ulteriori ipotesi contemplate dal n. 7 dell’art. 625 c.p., che sostanzialmente attengono a furti in danno del patrimonio e di interessi pubblici”.

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