lunedì, Dicembre 30, 2024

Demolizioni pubbliche post-sisma in Via Borbonica, arriva l’ordinanza Urgente di Giacomo Pascale

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Sei i proprietari dell’immobile a cui viene notificato il provvedimento. Come accaduto in via Spezieria a Casamicciola, uno dei proprietari si è opposto al piano adottato da Legnini con l'Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024. L’edificio risulta «gravemente danneggiato ed inagibile dal punto di vista strutturale e per rischio esterno». E’ stato adottato il provvedimento sindacale contingibile e urgente che impone di demolire ad horas pena l’abbattimento in danno

Demolizioni pubbliche post-sisma anche a Lacco Ameno. Arriva l’ordinanza contingibile e urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica a firma del sindaco Giacomo Pascale per l’esecuzione della demolizione di manufatti gravemente danneggiati alla Via Borbonica.

In premessa si ricorda che all’indomani del terremoto del 21 agosto 2017 «l’immobile di cui alla scheda AEDES n. 226 del 27/08/2017 redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile, sito in Lacco Ameno alla Via Borbonica n. 63, 65, 67», appartenente a sei proprietari, «risulta gravemente danneggiato ed inagibile con esito E-F “Edificio inagibile dal punto di vista strutturale e inagibile per rischio esterno”». Tanto che il 1 gennaio 2028 veniva trasmessa ai proprietari ordinanza di sgombero.
Il provvedimento richiama a sostegno innanzitutto l’Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, in base alla quale «lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione selettiva delle macerie degli edifici pubblici e privati che, già crollati o di imminente collasso, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono od ostacolano la ricostruzione o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per il rischio di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario».

La medesima Ordinanza prevede che «in caso di inerzia del soggetto legittimato, il Commissario in considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, ovvero il Comune, intimano al proprietario dell’edificio di avviare gli interventi necessari ad ovviare alle criticità di cui sopra». In caso di ulteriore inerzia, «il Commissario straordinario ovvero il Comune provvedono agli interventi edilizi di demolizione finalizzati a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione».

IL PROGRAMMA PUBBLICO DI DEMOLIZIONE

E la successiva Ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 ha individuato «un vincolo di destinazione per l’importo di euro 3 milioni finalizzato a far fronte all’avvio delle attività di demolizione e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, nonché al recupero o allo smaltimento delle relative macerie». Si ricorda che all’attuazione degli interventi provvede con propri decreti il Commissario straordinario e che in ogni caso «le demolizioni dei fabbricati danneggiati dal sisma e dalla frana non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che alla definizione delle eventuali domande di condono edilizio tuttora pendenti».

Infine Pascale richiama l’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024 e l’allegato relativo ai piani di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017. In esecuzione, «i proprietari dell’immobile sito in Lacco Ameno alla Via Borbonica n. 63, 65, 67 dovranno provvedere alla demolizione del fabbricato, su iniziativa dei privati proprietari o sulla base di un programma di iniziativa pubblica».
Demolizione privata o pubblica, dunque. Nel primo caso dovranno «comunicarlo nel termine di 7 giorni dalla presente, impegnandosi altresì a depositare la domanda di contributo e il progetto di demolizione entro i successivi 15 giorni e ad eseguire gli interventi entro 30 giorni dal decreto di concessione del contributo». In alternativa, entro lo stesso termine comunicare l’adesione al programma pubblico di demolizione.
La stessa Ordinanza di Legnini, come è noto, dispone che «In caso di mancata adesione all’una o altra alternativa, si sottoporrà al sindaco del Comune di Lacco Ameno «la necessità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di sua competenza disponendo altresì l’occupazione d’urgenza delle aree».

LA CONTESTAZIONE E L’INPUT DI LEGNINI

Sta di fatto che, come accaduto a Casamicciola per l’immobile di via Spezieria, uno dei proprietari si è opposto, sempre difeso dagli avvocati Gianluca e Aniello Palomba, che il 1 agosto scorso «hanno contestato il contenuto dall’ordinanza speciale n. 8/2024». Ma Legnini ha replicato anche in questo caso «non condividendo le contestazioni formulate e comunicando la volontà di proseguire nell’attuazione dell’intervento di demolizione pubblica dell’immobile in oggetto».

In proposito Pascale rileva «l’urgenza e l’indifferibilità di interventi finalizzati a scongiurare ulteriori futuri eventi che possano minacciare la pubblica e privata incolumità». Nonché evidenzia «che tali interventi di demolizione non sono ulteriormente procrastinabili al fine di un avvio concreto delle opere di ricostruzione, nonché di messa in sicurezza del territorio».
Vertendo in materia di incolumità pubblica e tutela dell’integrità fisica della popolazione, è giustificata l’adozione di ordinanza contingibile e urgente volta ad eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.

TEMPI STRETTI

Pertanto ordina ai sei proprietari «di procedere ad horas, dalla notifica del presente atto, all’attuazione di tutte le procedure necessarie atte alla demolizione del suddetto immobile pericolante e a prelevare i beni immobili con l’assistenza dei Vigili del fuoco. Nello specifico, si ordina di presentare presso gli uffici competenti, nel tempo massimo di giorni 7 dalla notifica del presente atto, la documentazione urbanistico-edilizia prevista dal DPR 380/2001 necessaria per procedere alla demolizione delle opere, e nel tempo massimo di giorni 5 dalla presentazione della predetta documentazione tecnica di avviare l’esecuzione dei lavori di demolizione».
Avvertendo che «constatata l’inottemperanza di quanto richiesto, il Commissario straordinario provvederà in danno agli interventi edilizi di demolizione dell’immobile». Il tutto, si ribadisce, «finalizzato a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione».

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