Come avevamo annunciato, dopo via Spezieria, anche in via Ottringolo è stato avviato l’iter per la demolizione pubblica post sisma a Casamicciola Terme. Ed in fatti il rup con delega alle funzioni dirigenziali arch. Marco Raia ha approvato il progetto esecutivo per l’aggregato identificato come “blocco 3”.
A prosieguo dell’iter, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 Giovanni Legnini ha trasmesso la relativa comunicazione a uno dei proprietari, Giovan Giuseppe Taliercio rappresentato dagli avvocati Nello e Gianluca Palomba.
Oggetto della nota è appunto il «“Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – riguardante gli edifici di Via Ottringolo – Casamicciola Terme».
Nella comunicazione si ricorda l’iter preventivo: «Con l’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24/04/2024, resa esecutiva a seguito della registrazione corte conti in data 30/04/2024 al n. 1285, è stato approvato il Piano degli interventi di demolizione pubblica.
In data 06/09/2024 è stato acquisito al protocollo della Struttura Commissariale il progetto riguardante gli “Interventi di demolizione fabbricati gravemente danneggiati di via Ottringolo – Casamicciola Terme” che, tra l’altro, prevede la demolizione dell’aggregato danneggiato dal sisma, individuato nella documentazione progettuale come “blocco 3”, del quale fanno parte le unità immobiliari di proprietà della S.V., contraddistinte in catasto al Foglio 11, p.lle 380, 381 e 382. Il progetto di demolizione è stato sottoposto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, al Comitato Tecnico, con la partecipazione del Comune di Casamicciola Terme e della Soprintendenza di Napoli, che nella seduta del 05/08/2024 hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni».
ADESIONE NEL TERMINE DI 7 GIORNI
Dopo aver richiamato il progetto approvato da Raia, si comunica la possibilità per i proprietari di procedere spontaneamente alla “demolizione privata” accedendo al relativo contributo: «Successivamente, con determina dirigenziale n. 408 del 04/09/2024, a firma del Dirigente facente funzioni, arch. Marco Raia, si è provveduto all’approvazione dello stesso progetto. Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’intervento da parte della Struttura Commissariale con l’affidamento in appalto dei lavori, si invita il proprietario delle su indicate unità immobiliari ad esprimere l’eventuale volontà di procedere alla demolizione delle stesse, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle ordinanze commissariali vigenti. Trattandosi di aggregato tale volontà dovrà essere espressa unanimemente da tutti i proprietari.
Qualora la S.V. volesse procedere autonomamente alla demolizione, dovrà comunicarlo allo scrivente a mezzo pec, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
In tal caso dovrà assumere l’impegno a procedere all’avvio dei lavori entro i successivi 20 giorni».
In caso contrario, come è noto, si procederà con la demolizione pubblica previa rimozione delle “masserizie” e detraendo dal contributo le spese per l’abbattimento: «Trascorso tale termine senza nulla ricevere, la scrivente Struttura Commissariale provvederà alla demolizione pubblica dell’aggregato “blocco 3”, decurtando il relativo costo pro-quota sostenuto per la demolizione dal contributo ammissibile per la ricostruzione o per la delocalizzazione delle singole unità immobiliari. In caso di mancata comunicazione entro il termine suindicato di 7 giorni con la conseguente esecuzione dei lavori da parte della Struttura Commissariale, al soggetto in indirizzo si intenderà assegnato il termine di ulteriori 15 giorni per procedere alla rimozione e al ritiro di eventuali beni mobili presenti nel fabbricato, con oneri a suo carico, anche per consentire che i lavori si svolgano in condizioni di sicurezza».
CONTRIBUTO E CONDONO
Si ribadisce ad ogni modo che vengono fatti salvi i diritti dei proprietari: «In coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 4, dell’ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023, si rappresenta che la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica non pregiudicherà in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo pubblico per la ricostruzione che per quello spettante per la delocalizzazione. Pertanto, in presenza di eventuali istanze di condono pendenti, si potrà provvedere a concludere le procedure pendenti, integrando obbligatoriamente le pratiche incomplete con la documentazione indicata all’art. 6, comma 5, dell’ordinanza n. 17/2022, onde consentire la definizione nella Conferenza Speciale di Servizi Preliminare che sarà opportunamente convocata. In caso di mancata integrazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, le pratiche di condono saranno comunque iscritte d’ufficio all’ordine del giorno della Conferenza preliminare di servizi, la quale provvederà ad esaminarla allo stato degli atti». Alla comunicazione è stata allegata «una tabella di riepilogo con indicazione degli ulteriori proprietari individuati per l’aggregato “blocco 3” e la planimetria con individuazione dei blocchi oggetto di demolizione».
L’iter procede, ma il caso di via Ottringolo non si chiude con la comunicazione del Commissario.