mercoledì, Ottobre 2, 2024

Porto turistico di Lacco Ameno, nuovo attacco di Giacomo Pascale alla “Palermo Group”

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L’avv. Bruno Molinaro ha presentato all’Autorità Portuale di Napoli una richiesta di accesso agli atti relativa a tutti i titoli concessori eventualmente rilasciati alla ricorrente. L’obiettivo è sconfessare l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui la società napoletana vanta ampia competenza ed esperienza nel settore della nautica da diporto e dunque è legittimata a gestire l’approdo lacchese

Come anticipato, è partita l’ulteriore mossa di Giacomo Pascale contro la “Palermo Group”, che ha impugnato dinanzi al Tar Campania tutti gli atti del Comune di Lacco Ameno che hanno portato l’Ente ad auto assegnarsi la concessione demaniale marittima per la gestione diretta o tramite Azienda Speciale del porto turistico. Ricorso, motivi aggiunti e istanza cautelare di sospensione ancora “inevasi”, in quanto la prima udienza innanzi al Tribunale amministrativo regionale è stata rinviata al 9 ottobre.

Ma intanto il sindaco non resta con le mani in mano e affila ulteriormente le armi. Sempre tramite l’avv. Bruno Molinaro, ha presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale Portuale di Napoli una istanza «ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90 per accesso ad atti per finalità defensionali, nonché, in via tuzioristica, per accesso civico generalizzato».
La “via tuzioristica” sembra ricorrere puntualmente nelle iniziative dell’Amministrazione comunale attinenti all’approdo turistico, in quanto sempre per motivi prudenziali Pascale aveva richiesto all’Ufficio Demanio il rilascio della concessione per i motivi di urgenza e la stagione estiva già iniziata…

IL RICORSO E I MOTIVI AGGIUNTI
Nell’istanza si fa riferimento al ricorso presentato dalla “Palermo Group”, che come è noto a maggio aveva richiesto la concessione demaniale per la gestione dell’approdo turistico, ovviamente senza esito. E dunque «ha impugnato una serie di atti e provvedimenti con i quali il comune di Lacco Ameno ha deliberato la gestione diretta del medesimo approdo turistico, con “internalizzazione” dei relativi servizi»

Con il ricorso principale è stato chiesto l’annullamento delle delibere di Consiglio Comunale che si sono succedute per approvare la titolarità delle concessioni demaniali marittime in capo al Comune, la gestione diretta, la costituzione dell’Azienda speciale, che peraltro si evidenzia non ancora completata. Nonché «dell’istruttoria – ignota negli estremi e nei contenuti, “svolta in esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 46 del 07.04.2023 e n. 138 del 14.09.2023 nonché della determina n. 138 del 25.07.2023 del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici”, nonché dei medesimi atti deliberativi e gestionali; dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili e dell’Organo di Revisione». Ancora della relazione al Pef e di ogni altro atto lesivo degli interessi della ricorrente «ivi comprese eventuali concessioni demaniali marittime (auto)rilasciate per la gestione dell’approdo di Lacco Ameno e/o eventuali atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.».

Con successivi motivi aggiunti la società napoletana operante nel settore della nautica da diporto ha impugnato anche «la concessione demaniale marittima del 05.09.2024 con la quale il Comune di Lacco Ameno si è autoassegnato “dal 05.09.2024 al 04.09.2028, per anni 4, la concessione demaniale marittima con occupazione di suolo demaniale marittimo per complessivi mq 58. 660,13».

ACCESSO PER MOTIVI DI DIFESA
L’iniziativa dell’accesso agli atti nella sostanza è finalizzata a sconfessare quanto dichiarato dalla “Palermo Group” nel ricorso, ovvero una ampia competenza ed esperienza nel settore che l’avrebbe legittimata a gestire l’approdo turistico di Lacco Ameno. Infatti nell’istanza si rileva che «la società ricorrente ha giustificato la propria legittimazione assumendo di operare nel settore “nautica da diporto” (con un consolidato know how, essendo in grado di offrire “una serie indistinta di servizi: ivi compresi quelli relativi alla gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio”), lamentando, quindi, la violazione, nel caso di specie, dei principi europei in tema di concorrenza».
E dunque, «tali essendo le ragioni della iniziativa processuale», Pascale, nella sua qualità di sindaco di Lacco Ameno, «ha interesse e titolo a chiedere ed ottenere – per evidenti finalità defensionali copia di tutti i titoli concessori (se effettivamente esistenti) in base ai quali la società Palermo Group S.R.L. ha affermato» quanto riportato in precedenza.

Essendo in atto un contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi, si invocano principalmente i motivi di difesa: «L’istanza è, senz’altro, meritevole di accoglimento, essendo stato ripetutamente affermato che l’accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento, prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili)».

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Nel caso l’Autorità Portuale “scartasse” l’accesso defensionale, per prudenza appunto l’istanza viene formulata anche a titolo di accesso civico generalizzato.
Richiamando la sentenza del Tar del 2019 che fa riferimento alla riforma introdotta nel 2013 su tale materia. Che ha «operato una importante estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
Una norma che «consente ai cittadini di accedere a dati e documenti (detenuti dalle Amministrazioni) “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, conoscenza che deve portare a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

E non possono essere frapposti “paletti” di alcuna natura, ricorda l’avv. Molinaro: «Per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo la disciplina prevista per l’accesso civico generalizzato dispone che questo non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza non deve essere motivata deve esclusivamente limitarsi a indicare i dati, le informazioni o i documenti che si intendono conoscere».
Il Tar ha specificato che «l’accesso generalizzato deve essere negato se ciò risulti necessario per evitare un “pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: quali la protezione dei dati personali: in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”».

LA FINALITA’ SOGGETTIVA
Se la finalità della legge, con riguardo all’accesso generalizzato, è in particolare quella di «favorire fanne diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di· promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», le finalità indicate «non possono trasformarsi in limiti “impliciti”». E’ stato statuito che «l’amministrazione non potrà negare un accesso generalizzato ritenendo che la conoscenza dei documenti” richiesti non sia utile alle finalità della legge ovvero che l’ostensione richiesta “non risulti finalizzata al controllo diffuso”; così interpretando il dato normativo si corre, infatti, il rischio di introdurre limiti alla libertà di informazione non previsti espressamente dal legislatore».
Se però è in corso tra le parti un contenzioso, potrebbe scaturirne un interesse “specifico”. Qui l’istanza riporta quanto precisato dallo stesso Tar: «La finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di confondere la finalità della legge con la finalità soggettiva del richiedente.

Alla luce di quanto argomentato, quindi: anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate. Il controllo diffuso di cui parla la legge, infatti, non è da riferirsi alla singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui “aspira” la riforma sulla trasparenza la quale, ampliando la possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico».

Conclusioni confermate dal Consiglio di Stato a febbraio scorso: «L’accesso civico generalizzato, come noto, costituisce un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.
La natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato rinviene, infatti, fondamento, oltre che nella Carta costituzionale (artt. I, 2, 97 e 117) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42), anche nell’art. 10 della CEDU, in quanto la libertà di espressione include la libertà di ricevere informazioni e le eventuali limitazioni, per tutelare altri interessi pubblici e privati in conflitto, sono solo quelle previste dal legislatore, risultando la disciplina delle eccezioni coperta da riserva di legge».

COPIE ENTRO 30 GIORNI
Ancora si specifica: «Ai fini dell’accesso civico generalizzato, inoltre, non occorre verificare, così come per l’accesso documentale, la legittimazione dell’accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione.
L’accesso civico “generalizzato” consente, contrariamente a quello documentale, a “chiunque” di” visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ”ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria».
In virtù di tali pronunce, Pascale si ritiene legittimato a richiedere tutte le “carte” riguardanti le concessioni rilasciate alla “Palermo Group”. E ne richiede copia entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In mancanza di riscontro positivo, il sindaco di Lacco Ameno è pronto a portare l’Autorità Marittima dinanzi all’autorità giudiziaria competente «anche ai sensi dell’art. 16 della legge n. 86/90, salvo il risarcimento del danno per effetto dell’illegittima condotta omissiva».
E’ chiaro che per contrastare la pretesa della società napoletana dinanzi al Tar, il sindaco vuole dimostrarne l’infondatezza, ovvero che la “Palermo Group” non possedesse i requisiti per ottenere la concessione demaniale marittima per il porto turistico di Lacco Ameno. Per “scoprire le carte”, non resta che attendere l’esito dell’istanza.

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