sabato, Ottobre 5, 2024

Casamicciola, per la demolizione pubblica a via Ottringolo diffidato il Commissario Legnini!

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba enumerano i motivi per i quali l’abbattimento sarebbe illegittimo. Una iniziativa in contrasto con il Psai di Casamicciola Terme e che potrebbe essere “superata” dal definitivo Piano di Ricostruzione della Regione Campania. Una volta demolito l’aggregato, i proprietari perderebbero il diritto alla ricostruzione. Si preannunciano azioni legali anche per il risarcimento

Dopo Via Spezieria, come era prevedibile anche per la demolizione pubblica in Via Ottringolo a Casamicciola arriva l’opposizione da parte dei proprietari dell’aggregato identificato come “blocco 3”. Dopo le comunicazioni del Commissario Legnini, sempre gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, per conto di Mario Talercio, Giovangiuseppe Taliercio e Carmela Mucibello hanno riscontrato con un atto stragiudiziale di diffida e significazione.

Infatti si evidenzia da subito: «I nostri assistiti proprietari delle unità immobiliari contraddistinte in Catasto al Foglio 11, p.lle 380, 381,389, 1133 e porzione della p.lla 745 site in Casamicciola Terme alla via Spezieria, n. 6, rappresentano che non procederanno autonomamente alla demolizione delle medesime e, pertanto, si oppongono fermamente alla demolizione pubblica secondo il piano da Voi arbitrariamente approvato con ordinanza speciale del 24.04.2024, n. 8, in assenza, peraltro, di contraddittorio con gli interessati».
Si passa a contestare quanto contenuto nelle comunicazioni della Struttura Commissariale «e in particolare nella parte in cui affermate che “In coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 4, dell’ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023, si rappresenta che la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica non pregiudicherà in alcun modo i diritti e gli interessi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo pubblico per la ricostruzione che per quello spettante per la delocalizzazione”.

Innanzitutto, i nostri assistiti ci tengono a precisare che non hanno presentato e non presenteranno nessuna istanza di delocalizzazione volontaria in quanto è ferma la volontà degli stessi di presentare domanda di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017».
Si insiste per la ricostruzione, dunque, e gli esponenti evidenziano «che in caso di demolizione del loro immobile secondo le norme vigenti in materia non è più possibile procedere alla ricostruzione dello stesso».

COSA PREVEDE IL PSAI
A sostegno di questa tesi si richiama l’aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola d’Ischia-Primo Stralcio Funzionale-Comune di Casamicciola Terme adottato a maggio scorso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale: «Dalla semplice visione dell’allegato n. 3 – Carta del rischio da frana – il fabbricato da Voi individuato di proprietà dei nostri assistiti ricade in area a Rischio Potenzialmente Alto-RPA.
Il decreto del Segretario Generale n. 426 del 21.05.2024 ha stabilito che: “l’Aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola di Ischia-Primo Stralcio funzionale riguardante il territorio del Comune di Casamicciola Terme (PSAI-Casamicciola Terme), il cui progetto è stato adottato con Decreto Segretariale n. 561 del 4 agosto 2023 resti adottato, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.lgs 152/2006, con relative misure di salvaguardia, per le aree perimetrate nella carta del rischio da frana a “rischio potenzialmente alto”.
Quindi, nelle zone a rischio potenzialmente alto si applicano le misure di salvaguardia del PSAI adottato con decreto segretariale n. 561 del 4.8.2023.
L’art. 4 delle cennate misure di salvaguardia prevede disposizioni per le Aree a Rischio Potenzialmente Alto-RPA e stabilisce che “Nelle aree perimetrate come Aree a Rischio Potenzialmente alto-RPA nella “Carta del Rischio da Frana” del Progetto di aggiornamento del PSAI-Casamicciola… sono adottate, quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 4 ter, dell’art. 68 del D.lgs n. 152/2006 le disposizioni generali di cui all’art. 16 e quelle specifiche di cui agli artt. 19, 20, 21, delle Norme di Attuazione del PSAI dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23.02.2015”».

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Sempre il PSAI, all’articolo 20 prevede quali sono gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente e al comma 2 stabilisce quelli consentiti nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana, che gli avvocati Palomba puntualmente elencano: «a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compresi le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio; e) l’installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione ed integrazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l’installazione di tali impianti non comporti aumento della pericolosità e del rischio. f) i mutamenti di destinazione d’uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa non comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo; g) l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro; h) l’utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico insediativo».

In base a quanto stabilito al primo punto, «Non vi è dubbio che in caso di demolizione coattiva del fabbricato di proprietà dei sigg. Taliercio Mario, Taliercio Giovangiuseppe, Mucibello Carmela e Taliercio Teresa gli stessi perderebbero, allo stato, il diritto alla ricostruzione».

RISANAMENTO CONSERVATIVO
La diffida cita poi proprio uno delle ordinanze di Legnini, con riferimento al “famoso” Piano di Ricostruzione della Regione, che potrebbe contenere previsioni diverse: «D’altronde è la stessa ordinanza speciale n. 8 del 24.8.2024 che all’art. 4 intitolato “Piano degli interventi di Demolizione Pubblica” al punto 5, secondo capoverso, prevede espressamente “Sono fatte salve diverse future disposizioni previste dal Piano di ricostruzione che sarà approvato dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018”; ciò sta a significare che il Piano di Ricostruzione della Regione Campania una volta approvato potrà prevedere delle misure di salvaguardia che, in caso di demolizione coattiva, potrebbero pregiudicare per sempre il diritto alla ricostruzione dell’immobile oggetto di controversia.
Pertanto, in attesa dell’approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione della Regione Campania, che secondo le notizie pubblicate, sarà un Piano condiviso tra tutti gli enti ovvero Comune, Regione, Autorità di Bacino e Commissario alla Ricostruzione, i nostri assistiti, proprietari delle unità immobiliari contraddistinte in Catasto al Foglio 11, p.lle 380, 381,389, 1133 e porzione della p.lla 745, Vi invitano a desistere dal procedere alla demolizione pubblica».

Successivamente si ribadisce la possibilità del risanamento conservativo in luogo dell’abbattimento: «In ogni caso, a tutto voler concedere, è espressamente previsto che, nel caso di specie, l’assegnazione del livello operativo L4 non comporta obbligatoriamente la demolizione e ricostruzione dell’immobile in quanto le parti interessate potrebbero salvaguardare lo stesso mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di preservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità grazie ad un insieme sistematico di opere, il tutto nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti».

LE OMISSIONI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
L’illegittimità della demolizione pubblica viene sostenuta anche per omissioni in relazione al calcolo del contributo per la ricostruzione: «Fermo quanto innanzi, la preannunciata demolizione pubblica si appalesa illegittima anche per i seguenti ed ulteriori motivi.
Non risulta agli scriventi che sia stato effettuato il sopralluogo da parte del Vs Comitato Tecnico all’interno delle unità immobiliari sopra citate, tra l’altro non accessibili in quanto gravate da ordinanza di sgombero, per effettuare il rilievo delle varie unità immobiliari in termini di superficie al fine di calcolare il costo convenzionale concedibile con il contributo alla ricostruzione.

L’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza commissariale n.7/2019 e s.m.i., riguardante la “Modalità di calcolo del contributo” di ricostruzione recita testualmente: “Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra: il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva, così come definita all’art. 1 comma 2 letto a) dell’ordinanza commissariale n. 4 del 15/02/2019, dell’unità immobiliare o produttiva il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n.1, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IV A se non recuperabile”».

Quella ordinanza commissariale specifica dettagliatamente cosa si intende per “superficie complessiva” dell’unità immobiliare, “superficie utile netta” e “pertinenze”.
Alla luce di tali indicazioni «risulta chiaro ed evidente, pertanto, che il corretto calcolo del contributo di ricostruzione è imprescindibile da un minuzioso rilievo delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato e dalla misurazione delle superfici interne ed esterne alle stesse».

L’ORDINANZA SPECIALE N. 8
Una raffica di contestazioni: «Inoltre, si evidenzia che non è stata adeguatamente valutata la circostanza che l’eventuale demolizione dell’aggregato edilizio di proprietà dei nostri assistiti comporterebbe danni alla struttura portante di altro edificio confinante non rientrante nel piano di demolizione pubblica».
Non manca il tono polemico sui ritardi del post-terremoto e l’adozione attuale di ordinanze ritenute “inopportune” e che non tengono conto del contesto: «Alla luce di tali considerazioni, la Vostra richiesta di procedere, anche coattivamente, alla demolizione è illegittima e destituita di fondamento atteso che le unità immobiliari di proprietà degli istanti non rientrano in nessuna della fattispecie tipiche previste dall’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24.04.2024.

Quindi, dopo 7 anni dall’evento sismico e a pochi mesi dall’approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania, fortemente voluto dal Commissario alla ricostruzione, si procede a demolizioni coattive che potrebbero compromettere per sempre il diritto alla ricostruzione dell’immobile dei nostri assistiti.
Si precisa, infine, che le unità immobiliari da Voi identificate sono destinatarie di ordinanza di sgombero e non accessibili e, pertanto, a tutto voler concedere, gli istanti si trovano nella impossibilità oggettiva di procedere al recupero di tutti i beni mobili presenti all’interno e all’esterno delle stesse».
Dopo aver fatto riferimento alla previsione di una ordinanza sindacale, parte la diffida con “preavviso” di azioni legali anche per il risarcimento dei danni: «Si rammenta, tuttavia, che l’art. 4 dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024 richiamata nella determina dirigenziale N. 408 del 04 settembre 2024 prevede che “In caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione, provvede il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali, ove ne ricorrano i presupposti”.
Pertanto, nel ribadire tutti i motivi di opposizione, i sigg.ri Taliercio Mario, Taliercio Giovangiuseppe e Mucibello Carmela, Vi invitano e diffidano a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari contraddistinte in Catasto al Foglio 11, p.lle 380, 381,389, 1133 e porzione della p.lla 745, preavvisando che in difetto agiranno in ogni sede per tutelare i propri diritti e interessi.
Si riserva, anche per tale motivo, ogni azione e richiesta di risarcimento danni».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos