lunedì, Ottobre 7, 2024

Demolizione in via Nizzola, i privati “resistono” e il Comune di Casamicciola adotta la 3a ordinanza

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Come già accaduto in precedenza, i proprietari di un fondo adiacente al fabbricato si sono opposti all’accesso e all’occupazione temporanei per realizzare gli interventi in sicurezza. Stavolta il rup Raia ha comunicato la necessità di realizzare opere provvisionali nella proprietà limitrofa, chiedendo l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente

Per la demolizione di uno degli immobili in via Nizzola a Casamicciola gravemente danneggiati dal terremoto del 21 agosto 2017 si sono rese necessarie finora ben tre ordinanze sindacali contingibili e urgenti, a causa della “resistenza” dei proprietari dei fondi limitrofi.
Giosi Ferrandino aveva dapprima emesso l’ordinanza n. 5 del 21 febbraio scorso, già integrata con la n. 13 del 19 giugno. Ora, con l’ordinanza n. 26 del 1 ottobre, il primo cittadino ha dovuto procedere ad una ulteriore integrazione, sempre per motivi di incolumità pubblica.

Anche questa una vicenda complessa che dimostra tutte le difficoltà nel procedere alle demolizioni post sisma, contrassegnata da una serie di ostacoli alla effettuazione in sicurezza delle operazioni di abbattimento. Condizioni di sicurezza che richiedono appunto l’accesso e l’occupazione temporanea di fondi limitrofi. Ma nel cratere di Casamicciola è in atto una battaglia tra i privati interessati da un lato e Struttura Commissariale e Comune dall’altro.

LA PRIMA ORDINANZA
A febbraio dunque il sindaco adottava la prima “Ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Nizzola”. Con la quale intimava «ai proprietari dell’immobile sito alla via Nizzola, identificato catastalmente al foglio 11, p.lla 2087, “… di procedere ad horas, nel tempo massimo di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente atto, alla demolizione dell’immobile danneggiato dal sisma di cui trattasi. Constatata l’inottemperanza di quanto richiesto, il Commissario straordinario provvederà in danno agli interventi edilizi di demolizione dell’immobile situato alla Via Nizzola…. Il tutto finalizzato a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione».

Ma anche in questo caso i proprietari del fabbricato da abbattere non hanno aderito all’invito di procedere spontaneamente. Tanto che con il verbale del 5 marzo la Polizia Municipale constatava che l’immobile non era stato ancora demolito, «risultando il fabbricato di cui trattasi ancora in situ». Dunque veniva richiesto l’annunciato intervento della Struttura commissariale. Con il decreto del 13 marzo, tra l’altro, aveva nominato l’arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, rup per gli interventi di demolizione, riportando testualmente «così come individuati nei programmi in via di definizione», in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 24/2023.
Con il decreto adottato l’8 aprile il Commissario però prendeva atto dell’inottemperanza da parte dei privati all’ordinanza sindacale di febbraio, ma al contempo approvava il progetto “Interventi di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla Via Nizzola”.

LE CRITICITA’ RILEVATE
E’ stato il rup arch. Raia, in entrambe le occasioni, a sollecitare le ordinanze sindacali per l’occupazione dei terreni adiacenti, stante la netta indisponibilità manifestata dai proprietari. Nel primo caso il 31 maggio comunicava che «facendo seguito all’inizio dei lavori in oggetto avvenuto in data odierna, si è rilevata la necessità di accedere al fondo adiacente il fabbricato oggetto di demolizione, al fine di procedere alla esecuzione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza. Rilevata l’indisponibilità dei proprietari a concedere l’accesso al suddetto fondo, trattandosi di lavori conseguenti ad ordinanza sindacale per motivi contingibili e urgenti, si chiede di emettere ordinanza di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 anche per l’occupazione temporanea dell’area».

E così Giosi Ferrandino adottava la prima integrazione, «considerato l’urgenza e l’indifferibilità di interventi finalizzati a scongiurare ulteriori futuri eventi che possano minacciare la pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza urbana, e che possano consentire il ritorno dei cittadini attualmente evacuati, in piena sicurezza, alle proprie abitazioni».
Evidenziando, come ha poi ribadito successivamente, che «tali interventi di demolizione dell’immobile di Via Nizzola non sono ulteriormente procrastinabili al fine di un avvio concreto delle opere di ricostruzione, nonché di messa in sicurezza del territorio».

L’INTEGRAZIONE DI GIUGNO
La prima ordinanza di integrazione diretta ai proprietari del fondo adiacente era finalizzata a «consentire alla Struttura commissariale, nella persona del Commissario Straordinario, del RUP e dei dirigenti competenti, di predisporre gli atti necessari per la rapida attuazione degli interventi, tra cui quelli per l’occupazione temporanea del fondo di cui trattasi».
E dunque ordinava: «Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, di integrare l’Ordinanza del Sindaco di Casamicciola Terme n. 5 del 21.02.2024 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Nizzola”» aggiungendo alla fine del dispositivo il seguente punto: «“La Struttura commissariale, nella persona del Commissario Straordinario, del RUP e dei dirigenti competenti, occupi con effetto immediato, in uso ed in via temporanea, per l’intera durata dei lavori di demolizione previsti, il fondo adiacente il fabbricato oggetto di demolizione, identificato catastalmente al Fg. 11 P.lle 398-399-400, al fine di procedere alla esecuzione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza. Si ordina, pertanto, di predisporre gli eventuali e/o ulteriori atti necessari per la rapida attuazione degli interventi, al fine di procedere celermente alle operazioni di demolizione in massima sicurezza, prevenendo il verificarsi di eventuali situazioni di pericolo che possano minacciare l’incolumità pubblica e privata. Dovranno altresì essere adottate tutte le opportune attenzioni necessarie a non arrecare alcun danno alle predette proprietà durante le operazioni di demolizione che, se accertate, dovranno essere risarcite».

EVITARE DANNI ALLE STRUTTURE LIMITROFE
Tutto a posto? No, perché nel prosieguo delle attività Raia e gli altri tecnici hanno constatato la necessità di realizzare opere provvisionali in un altro fondo (come si evidenza dai dati catastali) sempre limitrofo al manufatto da demolire. Con ben due note datate 2 agosto e 20 settembre, il rup ha comunicato infatti che «Al fine di dare avvio ai lavori in oggetto in condizioni di sicurezza, evitando danni alle strutture limitrofe al fabbricato interessato dalla demolizione, vi è la necessità di realizzare delle opere provvisionali nella proprietà adiacente al predetto fabbricato».
Nonostante si vogliano evitare danni alle strutture limitrofe, ancora una volta anche i proprietari di quest’area si sono opposti. Raia ha infatti comunicato: «Rilevata, per le vie brevi, l’indisponibilità a concedere l’accesso alle aree esterne degli immobili di sua proprietà, per motivi contingibili ed urgenti, si chiede di emettere ordinanza per l’occupazione temporanea dell’area evidenziata».

Nell’ultima ordinanza adottata per disporre l’occupazione del fondo, Giosi Ferrandino richiama ancora i presupposti di urgenza e indifferibilità degli interventi da eseguire, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza urbana. E ricorda anche che l’obiettivo che si vuole conseguire è «il ritorno dei cittadini attualmente evacuati, in piena sicurezza, alle proprie abitazioni».
Sta di fatto che l’indisponibilità dei privati sta ritardando l’esecuzione dei lavori. E’ per tale motivo il sindaco ribadisce che la demolizione dell’immobile non è ulteriormente procrastinabile, in quanto ritarderebbe l’avvio delle opere di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio.
Concetti già espressi, ma che finora non hanno consentito di superare gli ostacoli.

VIA LIBERA ALL’OCCUPAZIONE
Il primo cittadino a questo punto evidenzia la necessità di integrare le due precedenti ordinanze «al fine di consentire alla Struttura commissariale, nella persona del Commissario Straordinario, del RUP e dei dirigenti competenti, di predisporre gli atti necessari per la rapida attuazione degli interventi, tra cui quelli per l’occupazione temporanea del fondo di cui trattasi».
E tanto per non lasciare dubbi in proposito, conferma che «sussistono i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente, ed in particolare rilevato sussistenti “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, di cui all’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000».

Pertanto ordina «di integrare l’Ordinanza del Sindaco di Casamicciola Terme n. 5 del 21.02.2024 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Nizzola”, a sua volta già integrata con Ordinanza del Sindaco di Casamicciola Terme n. 13 del 19.06.2024, aggiungendo alla fine del dispositivo il seguente punto: “La Struttura commissariale, nella persona del Commissario Straordinario, del RUP e dei dirigenti competenti, occupi con effetto immediato, in uso ed in via temporanea, per l’intera durata dei lavori di demolizione previsti, il fondo adiacente il fabbricato oggetto di demolizione, identificato catastalmente al Fg. 11 P.lla 2022, al fine di procedere alla esecuzione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza. Si ordina, pertanto, di predisporre gli eventuali e/o ulteriori atti necessari per la rapida attuazione degli interventi, al fine di procedere celermente alle operazioni di demolizione in massima sicurezza, prevenendo il verificarsi di eventuali situazioni di pericolo che possano minacciare l’incolumità pubblica e privata”».
Anche questa ordinanza precisa, per “rassicurare” i destinatari: «Dovranno altresì essere adottate tutte le opportune attenzioni necessarie a non arrecare alcun danno alle predette proprietà durante le operazioni di demolizione che, se accertate, dovranno essere risarcite».
Il riferimento al risarcimento, oltre che dovuto, è evidentemente una ulteriore rassicurazione nella speranza di prevenire ulteriori “resistenze”.
Quest’ultima ordinanza è stata pubblicata nel consueto rispetto della privacy, omettendo le generalità dei destinatari.

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