lunedì, Dicembre 30, 2024

Archiviate le accuse penali contro Ciro Curci. Il PM: “non è provata una condotta intimidatoria”

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In merito alle condotte attribuite al Curci, nessuna di esse si connota con profili penalmente rilevanti; non è provata una condotta intimidatoria che abbia costretto gli altri tifosi a disertare l'incontro di calcio, né che abbia "istigato a delinquere", né l'accesso sul tetto di un immobile di terzi per assistere alla partita integra reato (il proprietario, tra l’altro, non ha presentato querela).

La battaglia di Ciro Curci, difeso dall’avvocato Raffaele Bernardo, e Lucero Federico Pio, il capo ultrà di “Gente di Mare” e un tifoso dell’Ischia, contro il DASPO emesso dal questore di Napoli per i fatti accaduti nel pre-gara di Ischia-Boreale porta a casa una prima, importante, vittoria con l’archiviazione delle condotte penali.

Prima di procedere, tuttavia, è necessario fare una premessa per illustrare, al meglio, tutta la vicenda.
Nel caso di Curci e Lucero, si sono aperti due procedimenti paralleli: uno amministrativo che ha portato all’emissione del DASPO da parte del Questore Agricola e uno penale con la successiva denuncia per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale per Lucero e per il reato di istigazione a delinquere per Ciro Curci. I due procedimenti, che restano separati tra di loro e che devono essere giudicati da due giudici diversi, tuttavia, hanno una sorta di collegamento. Un collegamento relativo ai fatti che, però, potrebbe non collimare con le decisioni. Questo non toglie nulla al grande risultato che ha portato a casa Ciro Curci in particolare, che è destinatario della misura più pesante di limitazione della libertà.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, la dottoressa Leda Rossetti della Seconda Sezione, ha firmato il decreto di archiviazione dei reati ascritti a Curci Antonio, per tutti Ciro. Una decisione nata dalla richiesta del pubblico ministero Danilo De Simone che, sul piano penale della vicenda, smonta tutto il castello accusatorio presentato dalla P.G.

IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Leda Rossetti, Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe a carico di: CURCI ANTONIO per il reato di cui all’allegata scheda SICP.; Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, di cui alla allegata scheda SICP.; Considerato che la P.O. non ha chiesto di essere avvisata ai sensi dell’art. 408 c.p.p., ritenuto che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, condividendo questo giudice le valutazioni espresse dal Pubblico Ministero in merito all’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio; dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.”
Poche righe per confermare che a carico di Ciro Curci non sono state riscontrate responsabilità penali. Nel dettaglio, nonostante le poche parole di motivazione, è proprio il P.M. De Simone ad annullare le accuse mosse nei confronti dei due tifosi gialloblù.

NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE
“Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti del procedimento n. 6124/24 RG mod. 21, iscritto a carico di Lucero Federico Pio, art. 341 bis c.p.; Curci Antonio, art. 414 cp, art. 6 L. 401/89 Rilevato che non si ritengono individuabili profili di condotte penalmente rilevanti nei fatti denunciati dalla P.G.

IL CASO LUCERO. In merito all’espressione offensiva pronunciata da Lucero, non si dispone di elementi di ragionevole certezza per ritenere che la stessa sia stata pronunciata nella consapevolezza e volontà che i pubblici ufficiali ascoltassero (espressione pronunciata dopo aver passato il controlli di polizia, rivolgendosi agli altri tifosi), per cui difetta adeguata prova dell’esistenza del dolo di offendere i pubblici ufficiali (sul presupposto che il pubblico ufficiale debba essere il diretto destinatario dell’offesa, a lui rivolta).

IL CASO CURCI. In merito alle condotte attribuite al Curci, nessuna di esse si connota con profili penalmente rilevanti; non è provata una condotta intimidatoria che abbia costretto gli altri tifosi a disertare l’incontro di calcio, né che abbia “istigato a delinquere”, né l’accesso sul tetto di un immobile di terzi per assistere alla partita integra reato (il proprietario, tra l’altro, non ha presentato querela).

Sulla base di tali considerazioni, considerato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca letto l’art. 408. c.p.p. chiede disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.”
Parole chiare che ci consentono di fare sia una riflessione legata alla Riforma Cartabia, sia una sulla misura che limita la libertà di Curci. È importante evidenziare come il Pubblico Ministero abbia fatto riferimento alla mancata querela da parte del proprietario dell’immobile che i tifosi occuparono in occasione di Ischia-Boreale del febbraio 2024 durante lo scorso campionato di Serie D. Con l’ultima riforma, infatti, quel reato è procedibile solo su querela di parte.
Per tornare, invece, all’obbligo di firma che limita la libertà di Ciro Curci, con la pubblicazione del decreto di archiviazione va da sé che questa misura potrà essere ridotta se non proprio eliminata. Nei confronti di Curci, tuttavia, va anche detto che il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione dei reati ascritti fin dallo scorso 13 marzo.

IL NO DEL TAR AL DASPO
La Quinta Sezione del TAR Campania aveva rigettato la domanda cautelare presentata da Antonio Ciro Curci e aveva compensato le spese sul ricorso presentato dall’avvocato Raffale Bernardo presentato contro il Ministero dell’Interno, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con il quale si chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 30.4.2024 del Questore della Provincia di Napoli con il quale dispone che al ricorrente è fatto divieto di accedere per anni cinque a decorrere dalla notifica a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche.
Il giudice amministrativo aveva chiosato che “Nel caso specifico, le condotte descritte nel provvedimento impugnato (occupazione di una palazzina in assenza di autorizzazione del titolare del diritto, come risulta dal verbale di s.i.t. in atti; presenza di alcuni tifosi che assistevano all’incontro sulle tegole di copertura della palazzina, scavalcando il parapetto posto sul tetto del fabbricato; cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine) integrano prima facie i presupposti di legge per l’applicazione della misura, rappresentando concreto pericolo per la pubblica sicurezza e turbative all’ordine pubblico, avendo anche ingenerato un comportamento emulativo da parte di altri tifosi, come emerge dall’esame del provvedimento”.
Tutto questo, oggi, però, assume un significato diverso alla luce dell’archiviazione delle condotte penalmente rilevanti così come disposto dal GIP.

COSA ERA CONTESTATO A CURCI
ln data 25.02.2024, in occasione dell’incontro di calcio ISCHIA-BOREALE, disputatosi presso lo stadio Mazzella di Ischia e valevole per il campionato di serie D, è stato denunciato per i reati di cui agli artt. 610 c. 2, 414 e 633 bis c.p., per essersi reso autore dei fatti di seguito descritti. prima dell’inizio di detto incontro durante le fasi di afflusso al settore locali, capo ultrà della compagine ultras locale denominata “Gente di Mare”, mentre il personale di Polizia svolgeva i controlli di pre-filtraggio iniziava a mostrarsi dapprima insofferente, per poi arrivare a creare una concreta turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto. Unitamente agli stessi, si recava presso una palazzina, il cui affaccio del tetto consentiva la visuale sul terreno di gioco. Senza alcuna autorizzazione il gruppo di tifosi occupava tale stabile, da cui iniziava ad intonare cori oltraggiosi nei confronti delle FF. OO. Ciò determinava un grave pericolo per I’incolumità pubblica, in quanto molti dei facinorosi sporgevano dal tetto seguendo le fasi dell’incontro sulle tegole di copertura della palazzina stessa o scavalcando il parapetto posto sul tetto dell’edificio.

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