venerdì, Ottobre 18, 2024

Monte Sant’Angelo, revocata parzialmente l’ordinanza di messa in sicurezza e sgombero

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A seguito della relazione geologica presentata dalla società proprietaria e del parere della Struttura Commissariale non sono più oggetto di interdizione il manufatto sotterraneo con accesso da via Nazario Sauro e il belvedere denominato "Parate". Il provvedimento di Irene Iacono a distanza di oltre un anno. Disposto altresì un costante monitoraggio di quel versante del costone

A distanza di oltre un anno Irene Iacono ha parzialmente revocato una delle ordinanze adottate a seguito degli eventi del 26 novembre 2022 per il costone pericoloso di Monte Sant’Angelo, che avevano scaturito non pochi contenziosi. L’ordinanza in questione, la n. 18 del 21 aprile 2023, disponeva appunto la messa in sicurezza del costone e lo sgombero dell’unità immobiliare ipogea con accesso dalla via Nazario Sauro.

Nel provvedimento di revoca il sindaco di Serrara Fontana richiama che all’epoca veniva ordinato alla società proprietaria dell’area interessata, e ai coobbligati: «I. di eseguire, ad horas, tutte le opere provvisionali necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, compresa la segnaletica diurna e notturna; di eliminare ad horas tutto quanto costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità attraverso le necessarie opere di contenimento del costone, per la sua messa in sicurezza, attraverso la realizzazione degli interventi indicati nella relazione tecnica redatta dagli esperti della struttura commissariale vice commissario prof. Ing. Gianluca Loffredo e prof. geol. Francesco Maria Guadagno, ed in particolare, per quanto riguarda la parte di proprietà:

a) Accurata ispezione del costone roccioso nella sua interezza, individuando blocchi e masse in precaria condizione di stabilità da rimuovere attraverso personale specializzato in disgaggi di blocchi rocciosi.

b) Contestualmente al punto precedente, valutazioni esperte sulla vegetazione presente in modo da consentire l’eventuale eliminazione di quella incompatibile con gli assetti geomorfologici; in particolare, si fa riferimento a quella di alto fusto, spesso causa di innesco di movimenti franosi in condizioni quali quelle caratterizzanti il versante oggetto di analisi.

c) Individuazione, a seguito degli interventi di prima messa di cui ai punti a e b, di sistemi di monitoraggio, tipo reti allertate con sistemi di allarme, da installare lungo il versante al fine di “catturare” eventuali segni premonitori di accadimenti o movimenti di blocchi o masse specifiche. d) In tutti i casi, e fintanto che non sono stati messi in opera interventi di stabilizzazione, deve permanere una fascia di inibizione all’accesso e alla frequentazione dei luoghi, terrazzi o cortili, e dei corpi abitativi addossati alla parete». Da definire «anche attraverso una attenta disamina delle proprietà e della distribuzione degli spazi, al momento non disponibile».
Ancora intimava «3. lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo dell’unità immobiliare ipogea ubicata in località “Sotto la Torre” – Via Nazario Sauro – S. Angelo, delle aree soprastanti ed antistanti ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l’unità immobiliare in questione, a conferma di quanto già disposto per la parte in interesse con l’ordinanza n. 62 del 2.12.2023».

LA RELAZIONE GEOLOGICA
Ad agosto scorso la società ha trasmesso al Comune l’istanza di revoca dell’ordinanza allegando relazione geomorfologica a firma del geol. Giuseppe Cerchiaro, che riporta: «Per quanto riguarda il settore di versante strettamente attinente al manufatto ipogeo, non si hanno evidenze significative di fenomeni di instabilità che, allo stato attuale, compromettono l’incolumità pubblica e privata relativamente agli utenti dell’abitazione stessa nonché del belvedere denominato “Parate” e delle aree di accesso e di pertinenza degli stessi. Alla luce delle motivazioni sovraesposte, si ritiene, dunque, che per tali aree non sussistono, alla data della presente, condizioni di rischio (nel breve-medio termine) tali da rendere necessario il divieto di accesso e di utilizzo dell’unità immobiliare ipogea”».

Il responsabile del Servizio Tecnico ha allora chiesto alla Struttura Commissariale per l’Emergenza Frane «di voler fornire, con la massima consentita sollecitudine, valutazioni in merito alle conclusioni a cui è pervenuto il geologo di parte ed alla conseguente possibilità per il sindaco di poter procedere alla revoca parziale dell’ordinanza in oggetto relativamente al versante attinente il fabbricato ipogeo».

LA RELAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE
E la struttura commissariale ha risposto con la nota a firma dell’ing. Gianluca Loffredo e prof. geol. Francesco Maria Guadagno: «Per quanto in precedenza illustrato, i sottoscritti ritengono che nulla osta alla revoca parziale dell’ordinanza del Comune di Serrara Fontana relativa all’interdizione dell’area di accesso ai locali ipogei di cui alla richiesta di detta società, ricadenti nei settori contermini alle aree coinvolte dalle instabilità».
Aggiungendo: «E’ comunque da precisare che, in attesa che vengano realizzati i progettati interventi di definitiva messa in sicurezza dell’intero versante, oltre al permanere della fascia di interdizione definita secondo le indicazioni riportate nella relazione all’epoca sottoscritta, si ritiene che sia necessario che l’area di specifico interesse, e in particolare i versanti gravanti su dette aree, siano sottoposte a monitoraggio, così come peraltro all’epoca indicato».

Alla luce di tale relazione Irene Iacono ha revocato parzialmente l’ordinanza n. 18 del 21.04.2023 relativamente al settore di versante strettamente attinente al manufatto ipogeo, nonché del belvedere denominato “Parate” e delle aree di accesso e di pertinenza degli stessi».
Ordinando al contempo alla società nella qualità di proprietaria e coobbligati a norma di legge: «Di provvedere al monitoraggio del tratto di costone in interesse finalizzato alla verifica di eventuali evoluzioni, attraverso periodiche ispezioni e, se ritenuto necessario dal consulente professionista di parte, attraverso l’applicazione di metodi topografici, consistenti in misure nel tempo di tipo geodetico-topografico o attraverso strumentazione laser scanner, avendo obbligo di adottare tempestivamente ogni necessaria iniziativa a tutela della sicurezza della pubblica e privata incolumità in caso di accertata evoluzione del costone verso condizioni di instabilità».

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