venerdì, Ottobre 18, 2024

Il “Mattei” lo boccia, il Tar lo promuove! Ammesso in quinta lo studente con DSA bocciato per la sola insufficienza in inglese

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Hanno retto le tesi dell’avv. Maria Petrone. Con decreto monocratico era stata disposta la ripetizione della prova, che però ha condotto a una seconda bocciatura. Ma nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti si evidenzia che la docente di lingua non ha mai adottato gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. Nei confronti del Consiglio di classe, che nei verbali ne afferma l’adozione, il legale presenterà querela per falso

Uno studente affetto da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) era stato bocciato per ben due volte dall’Istituto “Mattei” di Casamicciola, ma il Tar con ordinanza collegiale ne ha disposto la promozione in quinta in attesa delle successive udienze. Come richiesto dall’avv. Miriam Petrone, stante l’urgenza per l’anno scolastico già in corso. Lo stesso Tar, con decreto monocratico del presidente Paolo Severini, aveva accolto l’istanza per la ripetizione della prova “di riparazione” di inglese, al termine della quale l’istituto aveva però confermato la bocciatura. Istituto che si ritroverà a doversi difendere anche dall’accusa di falso.

Il collegio della Quarta Sezione è chiamato a decidere sul ricorso introduttivo, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del 31 agosto 2024, con il quale il dirigente scolastico ha comunicato via e-mail alla madre dell’alunno che il Consiglio della Classe IV sez. A indirizzo Informatica, ha disposto la “non ammissione” alla classe successiva; nonché di ulteriori atti, di cui la difesa è venuta in possesso solo successivamente. Infine, per la declaratoria del diritto ad essere ammesso a frequentare, per il corrente anno scolastico 2024/2025, la classe V.

Nei motivi aggiunti si chiede l’annullamento del verbale del 28 settembre 2024, con il quale il Consiglio della Classe ha nuovamente deliberato la non ammissione alla classe V del ricorrente, «avendo riportato nella ripetizione delle prove della disciplina Inglese la votazione di 4/10», nonché del verbale n. 8 del 30 agosto 2024 del Consiglio della IV A e della prova scritta del 24 settembre 2024.

L’ORDINANZA DEL TAR
Nell’ordinanza si riassumono i fatti. Lo studente aveva riportato a fine anno scolastico tre insufficienze in altrettante materie. Il Consiglio di Classe ha quindi rinviato il giudizio finale all’esito delle “prove di verifica”. Il ricorrente ha superato le prime due prove «mentre la prova di Inglese è risultata insufficiente, unica insufficienza che ha determinato la mancata ammissione all’anno successivo».
E il Tar riferisce: «Come emerge dalla copia dell’elaborato del 30 agosto 2024 in atti, relativo alla prova di verifica proprio in Inglese, non soltanto al ricorrente non è stato consentito che l’esame si svolgesse esclusivamente in modalità orale, ma non è gli è stato nemmeno consentito l’uso di un PC con correttore automatico».

Ritenendo la votazione insufficiente «a cagione della verosimile denunziata mancata predisposizione di strumenti compensativi e misure dispensative, già nel corso dell’anno scolastico, e non solo durante lo svolgimento delle prove di verifica».
Inoltre rileva che l’Istituto non ha mai prodotto «le “modifiche agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dai piani di studio di cui alla direttiva n. 4 del 16/01/2012”, di cui, con il Decreto Presidenziale cautelare del 5 ottobre 2024 è stato ritenuto carente il PDP relativo al ricorrente e allegato al ricorso, obiettivi per i quali, nello stesso PDP, si rinvia alla “programmazione didattica per le singole materie, con relativo percorso personalizzato, previsto dal docente di disciplina”, nella specie dal docente di lingua inglese».
Una sonora bocciatura alla scuola! E nelle more delle ulteriori pronunce il collegio ha ritenuto «il ricorso introduttivo assistito da idoneo fumus boni iuris e che il periculum in mora discenda, in maniera palese, dalle negative ricadute della mancata ammissione alla classe successiva del ricorrente, a cagione delle sue condizioni di salute».

Confermando il decreto presidenziale di settembre, il collegio ha accolto l’istanza di tutela cautelare «nel senso non soltanto di disporre la ripetizione della prova di verifica d’inglese (ripetizione che, tuttavia, ha condotto, nuovamente, alla mancata ammissione del ricorrente alla classe successiva, da cui la presentazione dei motivi aggiunti), ma d’ammetterlo alla classe successiva, con riserva del giudizio di merito».
Al “Mattei” è stata dunque intimata la “promozione” con riserva dell’esito del ricorso nel merito e «ordinando all’Istituto resistente anche per l’anno scolastico in corso, la celere predisposizione di strumenti compensativi e misure dispensative, in relazione agli obiettivi precisati in motivazione, idonei a fronteggiare i bisogni educativi speciali di cui lo studente è portatore».
Per il merito l’udienza è fissata al 22 gennaio 2025, mentre è confermata la trattazione della domanda cautelare contestuale ai motivi aggiunti nella camera di consiglio del 6 novembre.

I MOTIVI AGGIUNTI
Il collegio, leggendo l’ordinanza, appare già orientato a condividere le tesi esposte dall’avv. Maria Petrone. Nei motivi aggiunti si ribadisce quanto sostenuto nel ricorso principale proprio per il mancato utilizzo, nel corso dell’intero anno scolastico, «della maggior parte degli strumenti compensativi e dispensativi previsti sia dal PDP, regolarmente approvato il 15 novembre 2023».
Eppure il verbale del 28 settembre del Consiglio di classe riporta a sostegno della non ammissione: «Sono state applicate le misure dispensative (quesiti a risposta chiusa, assenza di testi aperti da scrivere, nessun esercizio di traduzione da L1 a L2) e sono stati disponibili gli strumenti compensativi (dizionario, mappe e schemi concettuali). Oltre ai canonici 60 minuti previsti, lo studente ha potuto usufruire del 25% di tempo in più». Sostenendo che la prova scritta è risultata insufficiente. Analogo giudizio negativo anche sulla prova orale.

Aggiungendo che lo studente «ha usufruito durante l’anno scolastico degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dal PDP per lui predisposto. Proprio per questo nella didattica della disciplina Inglese la docente ha privilegiato un approccio visivo e uditivo con utilizzo di video e, nella valutazione, ha dato peso preminente alla dimensione orale. Nonostante ciò lo studente ha mostrato scarso interesse e partecipazione per le attività di lingua inglese, ha profuso un impegno molto modesto e non ha frequentato con assiduità le lezioni d’inglese assentandosi per un terzo (30 ore) dell’orario annuale della disciplina. Nonostante fosse destinatario dei corsi di recupero di Inglese in inverno e in estate, agli stessi non ha partecipato senza addurre alcuna giustificazione. Gli esiti delle prove ripetute, con l’applicazione scrupolosa degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dal PDP, non hanno evidenziato miglioramenti nel profitto della disciplina Inglese rispetto al livello iniziale».

GIUDIZI ILLEGITTIMI
Solo a fine settembre la difesa è venuta in possesso della copia dei verbali dell’anno scolastico 2023-2024 e della scheda di valutazione della prova di esame in Inglese sostenuta il 30 agosto 2024. Ebbene: «In particolare, a differenza di quanto riportato nel verbale del 28 settembre 2024, nella scheda di valutazione del 30 agosto 2024, si nota che l’insegnante di Inglese omette completamente qualunque riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi che avrebbe (il condizionale è d’obbligo!) applicato in favore dell’alunno durante tutto l’anno scolastico».

Per l’avv. Petrone entrambi i giudizi di non ammissione «sono illegittimi innanzitutto perché, contrariamente al vero, in essi si afferma falsamente che il ricorrente, durante l’anno scolastico 2023 – 2024, avrebbe utilizzato, nella materia Inglese, tutti gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dal PDP e che il ricorrente volontariamente si sarebbe sottratto ai corsi di recupero in Inglese previsti durante tutto l’anno scolastico e in estate». Inoltre «la mancata partecipazione ai corsi di recupero di Inglese è stata tempestivamente resa nota alla stessa insegnante, a cui il ricorrente e la famiglia hanno rappresentato che l’alunno frequentava lezioni private di Inglese. Tant’è che nel verbale del Consiglio di classe dell’11 giugno 2024, si afferma chiaramente che “dovrà studiare autonomamente per lingua inglese”».
Innanzitutto si rileva «che il giudizio di non ammissione del 28 settembre 2024 non tiene conto delle specifiche situazioni soggettive del ricorrente».

LA DOCENTE DOVEVA ASTENERSI
Tutti gli atti di questa fase sono da annullare per illegittimità derivata per i medesimi vizi evidenziati nel ricorso principale, ma anche per vizi propri. Innanzitutto la docente di inglese ha violato l’obbligo di astenersi, che per il dipendente pubblico «appare configurabile laddove ricorra un contrasto tra interessi personali del dipendente e la cura dell’interesse pubblico perseguito dall’ufficio al quale è preposto. Orbene, nel caso in esame, con il primo ricorso, l’alunno ha esplicitamente accusato l’insegnante di Inglese di non aver applicato in suo favore quegli strumenti dispensativi e compensativi stabiliti». E dunque è palese che la stessa «fosse in una posizione di conflitto di interesse tale da non consentirle di sottoporre l’alunno ad un nuovo esame con la dovuta serenità ed imparzialità che una simile situazione richiedeva. Tant’è che durante la prova orale del 28 settembre 2024 l’insegnante in questione ha chiesto al ricorrente, al di là dell’argomento a piacere, anche la nomenclatura inglese delle varie etichette che, stranamente, non aveva mai chiesto durante tutto l’anno scolastico. Di certo, non ci si sbaglia nel presumere che la stessa insegnante avesse tutto l’interesse a dimostrare che, pur utilizzando i prescritti strumenti compensativi e dispensativi, l’alunno non era comunque in grado di superare la prova d’esame». In quanto la mancata adozione degli stessi «avrebbe potuto anche indurre il dirigente scolastico ad avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare».

L’ASPETTO PENALE
“Sistemata” la docente, si richiama la norma per la valutazione degli alunni con DSA. Nei due verbali il Consiglio di classe «non fa alcun accenno alla specifica situazione soggettiva del ricorrente, pur essendo nella loro disponibilità il certificato del 20 ottobre 2021, in cui si sottolinea il carattere introspettivo e particolarmente ansioso del ricorrente stesso, le sue difficoltà di apprendimento, nonché la circostanza che lo stesso abbia Bisogni Educativi Speciali». Così come, «in nessuno dei verbali di Consiglio di classe di tutto l’anno scolastico 2023-2024 si analizzano i problemi di apprendimento del ricorrente per valutare quali strumenti impiegare per aiutare il discente a migliorare». Negli atti non si rinviene la motivazione della non ammissione.
Per ribattere alle “accuse” di scarso impegno, l’avv. Petrone rileva che «l’alunno ha riportato a conclusione dello scrutinio del 28 settembre 2024, ad eccezione dell’Inglese (quattro), in tutte le altre discipline voti positivi tra cui un sette».
E veniamo alla richiesta di termine per presentare querela di falso in sede penale: «Devesi fermamente ribadire che l’affermazione contenuta sia nel verbale del 30 agosto 2024 che in quello del 28 settembre 2024, secondo cui gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge sarebbero stati utilizzati nell’insegnamento della materia Inglese è assolutamente “FALSA”».

Affermazione documentalmente provata, in quanto «la insegnante di Inglese, infatti, nella valutazione espressa il 30 agosto 2024, non fa alcun riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi adottati in favore dell’alunno (e se, in sede di esame il 30 agosto 2024, non si sono utilizzati gli strumenti indicati nel PDP, non è difficile ipotizzare che durante l’intero anno scolastico la stessa docente non li abbia mai utilizzati); anche nel verbale del Consiglio di classe del 6 febbraio 2024 di scrutinio intermedio (I quadrimestre) la insegnante di Inglese, nel motivare lo scarso rendimento del ricorrente, non fa alcun accenno alla sua condizione di alunno DSA con Bisogni Educativi Speciali, né tantomeno all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi per aiutarlo nello studio della materia; l’alunno, come si evince dal registro elettronico di Inglese estratto dalla did up scuola, veniva interrogato a settimane alterne, in violazione del PDP (oltre che del minimo “buon senso”, tenuto conto della sua condizione di DSA e BES)».

LE INDAGINI DIFENSIVE CHE SBUGIARDANO IL CONSIGLIO
In proposito l’avv. Petrone ha acquisito in sede di indagini difensive le dichiarazioni rese da altro alunno della stessa classe, che ha riferito: «La insegnante di Inglese non ha mai consentito al ricorrente di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi. Non gli ha mai fatto utilizzare, né durante le interrogazioni, né durante il compito in classe, né il PC portatile, né il vocabolario, né il correttore automatico, né le mappe concettuali o quantomeno gli appunti. Ogni volta che le chiedeva di utilizzare questi strumenti lei rispondeva sempre di no».

E in riferimento al verbale del 28 settembre 2024: «Posso riferire con certezza che la insegnante di Inglese non ha affatto consentito all’alunno l’uso degli strumenti indicati in quel verbale».
Dunque «è evidente che la deficitaria preparazione in Inglese del ricorrente è esclusivamente addebitabile al comportamento di una insegnante, che in palese violazione della normativa vigente in materia (ma anche di quel minimo di etica che dovrebbe ispirare il comportamento di ciascun docente), ha ritenuto di non dover riconoscere facilities al ricorrente».

Nell’istanza di sospensione infine si evidenzia che «sin dal 2021, il ricorrente segua una terapia farmacologica per forte stato ansioso. La bocciatura non ha fatto altro che peggiorare tale stato ansioso, tant’è che il ricorrente è stato anche colpito da attacchi di panico, che lo hanno spinto a chiudersi ancor di più in se stesso. Pertanto, in attesa della fissazione dell’udienza di merito, la tutela giurisdizionale risulterebbe totalmente compromessa perché il denunziato stato emotivo potrebbe peggiorare inducendo il ricorrente ad abbandonare gli studi».
E il Tar ha già fatto in parte giustizia, consentendo allo studente di frequentare la V classe.

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