mercoledì, Ottobre 23, 2024

Chiesto il risarcimento dei danni per la morte di Lina Balestrieri

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Antonio Cutaneo e i figli Angela Maria, Nicola, Alessandro Giuseppe, Valentina, Elisabetta e Amalia Rosa hanno chiamato alle loro responsabilità la Diocesi di Ischia, il Comune di Casamicciola, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza

Gli avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Gianpaolo Buono hanno attivato la conciliazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge per la richiesta di “Risarcimento danni derivanti dal decesso della signora Balestrieri Carmela, Lina, deceduta nel terremoto del 21 agosto 2017 a causa del crollo del timpano della Chiesa del Purgatorio in Via D’Aloisio a Casamicciola Terme.

Antonio Cutaneo e i figli Angela Maria, Nicola, Alessandro Giuseppe, Valentina, Elisabetta e Amalia Rosa hanno chiamato alle loro responsabilità la Diocesi di Ischia, il Comune di Casamicciola Terme, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

La richiesta per il “Risarcimento dei danni morali, non patrimoniali, patrimoniali e biologici derivati agli attori dalla morte di Carmela Balestrieri, sia iure proprio che iure hereditatis” ripercorre le fasi di quel famoso 21 agosto: “Il giorno 21 agosto 2017, alle ore 20.57 circa, la signora Carmela Balestrieri, recatasi ad una serata di preghiera presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio (detta “delle Anime del Purgatorio”) in Casamicciola Terme alla via D’Aloisio, veniva colpita da alcuni calcinacci provenienti dal timpano dell’edificio interessato da un movimento tellurico. Attinta dai blocchi di tufo del frontone, la Balestrieri rovinava al suolo e decedeva subito dopo. A seguito del drammatico evento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli apriva un procedimento a carico di ignoti, conferendo incarico al Prof. Ing. Francesco Marotti de Sciarra e all’Ing. Mario Iannelli di accertare le cause del crollo e la sussistenza delle correlative responsabilità.

LE CAUSE DELLA MORTE DI LINA

Nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 15 novembre 2018, le conclusioni dei periti venivano rassegnate nei termini che seguono: “CAUSE TECNICHE DEL CROLLO. Il confronto tra le fotografie della facciata della Chiesa, all’epoca dell’incendio del 1969, il grafico di Progetto del 1970 a firma dell’ing. Tiscione e le immagini ricavate da Google Maps del reale progetto antesisma ha mostrato che il timpano alla sommità della facciata è stato ricostruito con una forma diversa rispetto sia all’originario elemento architettonico del 1969, che a quello riportato nel grafico del 1971. Le riprese aeree della Chiesa effettuate dai VV.FF. dopo il crollo mostrano l’assenza di qualunque tipo di collegamento dell’elemento con la muratura sottostante.

A seguito delle oscillazioni indotte dal sisma del 21/08/2017 si è verificato un cinematismo di rotazione del parametro in tufo, costituente il timpano della chiesa intorno ad un asse coincidente con l’estradosso del cordolo alla base dell’elemento. L’assenza di elementi di connessione alla base del timpano, così come la mancanza di elementi trasversali di ritegno alle spalle di esso, non ha consentito un contrasto efficace alla rotazione dell’elemento di sommità indotta dalle azioni orizzontali connesse al sisma. Di conseguenza, la rotazione innescata dalle oscillazioni provocate dalla scossa ha determinato la perdita di equilibrio dell’elemento architettonico di sommità ed il suo conseguente ribaltamento con successivo crollo”.

I medesimi periti, dopo essersi soffermati sugli “Interventi modificativi dell’organismo originario” e sulle autorizzazioni amministrative intervenute, ribadivano, dunque, che:
“Il prospetto della Chiesa antesisma era diverso da quanto previsto nel progetto dell’ing. Tiscione. Inoltre, l’assenza di idonei elementi strutturali di collegamento o di irrigidimento tra la muratura del timpano e la sottostante parete muraria ha avuto un ruolo fondamentale in relazione al crollo intervenuto …”. Così ricostruiti i fatti, non è revocabile in dubbio che la responsabilità dell’evento luttuoso debba essere ascritta ai soggetti appresso indicati, in conseguenza delle responsabilità connesse ai ruoli ricoperti.
La richiesta, poi, evidenzia i diversi gradi di responsabilità

Le responsabilità degli enti

La DIOCESI di ISCHIA, quale proprietaria e “custode” della Chiesa Santa Maria del Perpetuo Suffragio, ovvero dell’edificio oggetto di crollo, per violazione dei doveri connessi a tale qualifica ex art. 2051 c.c. L’art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’art. 832 c.c. definisce notoriamente il contenuto del diritto di proprietà: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Tra gli “obblighi” in questione vi sono, come è noto, quelli di cui all’art. 2051 c.c., ovvero gli obblighi relativi alla “custodia” del bene.

È evidente, pertanto, che, a causa del legame giuridico con l’immobile, la Diocesi di Ischia, quale proprietaria dello stesso, aveva l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ed era, pertanto, tenuta a scongiurare i danni che, purtroppo, si sono poi verificati, provocando il decesso della Balestrieri. In tal caso non sembra possibile invocare la sussistenza della causa di esclusione della colpevolezza, di cui allo stesso art. 2051 c.c., ovvero il “caso fortuito”. Il fatto che l’evento si sia verificato in occasione del terremoto del 21 agosto del 2017 non ha, invero, alcuna valenza scriminante di alcuna delle forme di responsabilità in concreto ascrivibili alla Diocesi, non vertendosi in ipotesi di caso fortuito. Infatti, che il territorio del comune di Casamicciola Terme fosse ad alto rischio sismico era circostanza, purtroppo, ampiamente nota, risultando tale Ente inserito nell’elenco dei comuni assoggettati alla normativa sulle costruzioni sismiche fin dal 1962, dopo il terremoto del 28 luglio 1883, passato alla storia come uno tra i più catastrofici di sempre. Inoltre, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, il comune di Casamicciola Terme era stato classificato come ricadente in “zona sismica 12” (“Zona in cui si verificano terremoti con elevata sismicità”). Tali evenienze avrebbero dovuto imporre una attività di vigilanza e controllo sull’edificio destinato al culto molto più severa e rigorosa di quanto comunemente accade in contesti territoriali non esposti a rischio sismico.

Il COMUNE di CASAMICCIOLA TERME, in ragione dell’assenza dei titoli abilitativi necessari alla ricostruzione della Chiesa di Santa Maria dei Suffragi, a seguito dell’incendio che la vide a suo tempo coinvolta: Chiesa la cui conservazione in sito nonostante l’abusività dell’intervento eseguito è in diretta connessione causale con l’evento – morte della Balestrieri. Risulta, infatti, accertato, a tal proposito, che la Chiesa in questione, dedicata a Santa Maria del Perpetuo Suffragio, non è nuova ad eventi infausti.

Già in data 25 settembre 1969, come emerge dalla predetta relazione di consulenza, veniva interessata da un incendio che ne distruggeva la copertura e ne danneggiava le strutture portanti verticali. Successivamente, il comune di Casamicciola Terme, con nota del 28 settembre 1970, prot. 3684, trasmetteva alla Soprintendenza ai Monumenti il progetto di ricostruzione predisposto dall’Ing. Franco Tiscione, all’uopo incaricato. Nella comunicazione veniva evidenziato che la commissione edilizia comunale aveva approvato il progetto nella seduta del 15 settembre 1970. In data 21 gennaio 1971, la Soprintendenza ai Monumenti della Campania esprimeva il parere favorevole alla esecuzione dell’intervento di recupero. Al riguardo, i consulenti del P.M. sottolineano nell’elaborato depositato che non è stato assolutamente possibile reperire presso il comune di Casamicciola Terme la concessione edilizia relativa al suddetto parere, aggiungendo, altresì, che “presso il Comune di Casamicciola Terme non è stata tuttavia rinvenuta la Concessione Edilizia relativa all’attività edilizia di ricostruzione dell’edificio”. Risultando, dunque, accertata l’abusività delle opere relative all’intervento di ricostruzione, è evidente la responsabilità del comune di Casamicciola Terme per essere venuto meno ai suoi doveri di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, ricadendo, peraltro, l’immobile in zona assoggettata a speciale protezione in virtù di quanto previsto dal D.M. 23 maggio 1958.

Va, sul punto, precisato che, all’epoca, l’esercizio del potere sanzionatorio competeva al Sindaco. Che l’esercizio del potere sanzionatorio dovesse, poi, concretizzarsi in un ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi è – del pari – indubitabile alla luce della normativa applicabile ratione temporis. Se ne trae la conseguenza, in tema di giudizio controfattuale, che se la demolizione fosse stata disposta ed eseguita, la Balestrieri non sarebbe morta per inesistenza dell’edificio e, dunque, anche del timpano coinvolto nel crollo.
Quel che è più grave è che, da indagini effettuate, è anche emerso che un’ordinanza di demolizione, in seguito e, più specificamente, in data 16 ottobre 1995, venne pure adottata ma mai, in effetti, eseguita, nonostante la inottemperanza del contravventore.
Trattasi della ordinanza di demolizione n. 130/95, con la quale l’autorità comunale sanzionò a carico del Can. Don Pasqualino Castagna l’avvenuta realizzazione, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, di un “ampliamento ad un fabbricato, un vano di mq 6.50 x 3.10 con copertura a falda inclinata in lamiera coibentata di H max mt 2.70 e H min. 2.50 completo ed abitato”.

MINISTERO della CULTURA (MIC) e, per esso, la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI e PAESAGGIO per L’AREA METROPOLITANA di NAPOLI, per violazione dei doveri istituzionali attribuiti a tale amministrazione statale dal d.lgs. n. 42/04, che impone, agli artt. 30 e ss., la realizzazione di interventi conservativi sul patrimonio culturale o esecuzione dei medesimi in via sostitutiva sui beni che fanno parte del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio e, all’art. 160, l’adozione di apposito provvedimento finalizzato alla reintegrazione del bene culturale danneggiato. La Chiesa di S. Maria del Perpetuo Suffragio venne realizzata nel 1693. Intorno al 1700 l’intitolazione venne modificata in “Venerabile Chiesa di S. Maria dei Suffragi” detta del “Purgatorio nel casale di Casamicciola”. La sua appartenenza al “patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio” è, pertanto, fuori discussione, sussistendo il requisito prescritto per l’attribuzione al bene della natura “culturale”, ovvero l’“anzianità” dell’edificio (essendo, in detto patrimonio, ricompresi, come è noto, gli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”) risalente ad almeno 70 anni.

La responsabilità dell’amministrazione statale sussiste, nella specie, con assoluta certezza, in quanto quest’ultima, pur avendo per legge la disponibilità giuridica dell’edificio destinato al culto, ha completamente omesso di esercitare non solo i doveri di vigilanza e controllo sul bene (culturale a tutti gli effetti) ma anche quelli sanzionatori. In definitiva, un doveroso e certamente auspicabile intervento della Soprintendenza nell’esercizio del suo potere – dovere di controllo e sanzionatorio sulle strutture di valore storico – artistico presenti nel comune di Casamicciola Terme e, per quel che qui interessa, sulla Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Suffragio (v., in tema, anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 57), avrebbe, senz’ombra di dubbio, evitato il crollo del frontone e, dunque, la morte della malcapitata Balestrieri.

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