Nuovo capitolo della faida foriana legata alla compatibilità degli amministratori comunali. Dopo la “battaglia” tra Giuseppe Colella, il Comune di Forio e il Prefetto di Napoli, il dott. Michele di Bari, e dopo la denuncia per diffamazione che ha smosso in particolare i giornalisti cugini di Del Deo e in lite con il Comune di Forio per abusi edilizi, arriva una pagina “amministrativa”. Giuseppe Colella, infatti, è ricorso al TAR Campania per chiedere l’annullamento della delibera di giunta che avvia l’iter che ha portato, poi, alla denuncia penale.
Un ricorso molto dettagliato che si incardina, in maniera particolare, su un solo motivo: il conflitto di interessi del Sindaco Stani Verde, di Jessica Lavista e di Nino Savio nell’ambito della stessa delibera di giunta.
Proviamo a capirne di più.
Giuseppe Colella, difeso dell’avv. Ivan Colella e dall’avv. Christian Iacono ha chiesto l’annullamento previa sospensione della delibera della Giunta di Forio con la quale è approvata la proposta formulata dal Sindaco di affidare ad un legale un incarico per tutelare l’immagine del medesimo Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale “infangate dalle note inviate al Prefetto e divulgate dalla stampa e in rete”; e del decreto con il quale è stato conferito all’avv. Cristiano Rossetti l’incarico di “tutelare l’immagine dell’Ente e proporre denuncia-querela”
Come ricorderanno i lettori, Giuseppe Colella è risultato il primo dei non eletti della Lista “Noi per Forio” alle ultime elezioni comunali di Forio del 14 e 15 maggio 2023 e dopo ha avviato un lungo percorso per verificare l’esistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità tra gli amministratori di Forio.
LA CRONISTORIA DELLA CORRISPONDENZA
Il 4 marzo 2024, Colella in qualità di candidato non eletto, ha chiesto alla Segretaria Comunale di rilasciargli “attestazione dalla quale si evinca se sussistono o meno motivi di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio del Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali.
Il 10 maggio 2024, la Segretaria Martino ha rappresentato che “è stata espletata una regolare attività istruttoria, da parte dei soggetti competenti, le cui risultanze sono state trasmesse alla Prefettura UTG di Napoli”.
Il 3 giugno 2024, la Prefettura di Napoli ha informato il Colella che “Con riferimento alla missiva del 2 marzo, inoltrata dalla S.V. al Segretario Generale del Comune di Forio e qui per conoscenza, concernente l’oggetto, si comunica che, al riguardo, è stata avviata apposita istruttoria”.
Il 28 giugno 2024 Colella ha chiesto al Prefetto “l’esito dell’istruttoria della segnalazione relativa ad asserite cause di ineleggibilità e incompatibilità di Consiglieri Comunali del Comune di Forio”.
LO “SCONTRO” MATTERA-COLELLA
Alla nota prefettizia in questione è stata allegata la comunicazione a firma del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mattera nella quale si legge che dall’istruttoria espletata dai responsabili di settore del Comune di Forio e dalle attestazioni ADER relative alle posizioni debitorie degli amministratori del Comune di Forio nei confronti dell’ente, non sussistono, allo stato, cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel riscontrare immediatamente tale comunicazione, Colella con istanza del 2 luglio 2024, ha chiesto alla Prefettura di chiarire se si fosse svolto il Consiglio Comunale di Forio con l’inserimento all’ordine del giorno dei punti richiesti dalla medesima Prefettura e quale determinazione fosse stata assunta in sede consiliare in ordine alla richiesta “attestazione” di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio in relazione a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, ribadendo nuovamente quanto appreso dalla stampa locale circa un presunto coinvolgimento di natura penale a carico di alcuni degli amministratori comunali.
In sintesi, Colella ha ribadito di voler conoscere se nell’ambito di apposita assemblea consiliare si fosse discusso in ordine alle cause di incompatibilità degli amministratori e quali determinazioni finali il Consiglio avesse adottato.
“Fatta questa doverosa premessa – scrivono gli avvocati Colella e Iacono -, va evidenziato che, con la impugnata delibera n. 190 del 17 luglio 2024, la Giunta di Forio ha approvato la proposta a firma del Sindaco di Forio nella quale si legge che «facendo riferimento alle notizie apparse sulla carta stampata e alcune rilanciate anche dall’Ansa del 13 giugno, 20 giugno e 23 giugno, nella quale si afferma che secondo gli atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Napoli, dal Commissariato di Polizia di Ischia, guidato dal vicequestore Ciro Re, ci sono ben undici indagati tra gli eletti in qualità di consiglieri comunali di Forio o nominati assessori dello stesso Comune per pendenze a loro carico non saldate tra cui contravvenzioni per violazioni al codice della strada, cartelle ADER, Tari e di altra natura e vi sarebbero varie notizie di reato per abusi edilizi emessi a carico di alcuni degli stessi Amministratori, tra cui figura anche il Presidente dello stesso Consiglio Comunale di Forio», e che «In tale nota il sig. Giuseppe Colella chiedeva ancora una volta di conoscere, vista l’esplicita richiesta di “inserimento punti all’ordine del giorno in merito all’eventuale sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai e del sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 267/2000, a ricoprire la carica di Amministratore Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del consiglio e della Giunta Comunale”, quali fossero le determinazioni assunte in sede consiliare in merito alla richiesta di attestazione dalla quale si evinca se sussistono o meno motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 267/2000 a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale”, allegando copia di notizie apparse sulla carta stampata », ha chiesto di «demandare al Responsabile del procedimento l’avvio di tutte le procedure al fine di predisporre gli atti propedeutici al conferimento di incarico legale per tutelare l’immagine dell’Ente e proporre denuncia-querela in ordine ai fatti descritti, per tutti i reati ravvisabili, in primis contro l’autore delle note indirizzate al Prefetto, nonché degli autori degli articoli pubblicati dalla stampa e dei post pubblicati in rete, e poi contro chiunque abbia agito al fine di creare nocumento all’Amministrazione Comunale».
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE
Nella vicenda in esame, il Sindaco di Forio Stanislao Verde e gli Assessori Jessica Lavista e Gaetano Savio, firmatari della delibera di G.M. n. 190/2024, hanno partecipato alla discussione ed approvato la proposta di delibera a firma del medesimo Sindaco, benché fossero tutti in quel momento portatori di interessi propri, ovvero personali ed egoistici, tali da obbligarli ad astenersi, come previsto per legge.
“Al riguardo – sottolineano Colella e Iacono, occorre ribadire che le informazioni richieste sin dal 2 marzo 2024 al Comune di Forio e alla Prefettura di Napoli da parte del ricorrente hanno sempre ed esclusivamente riguardato la posizione degli attuali amministratori comunali, ovvero Sindaco, Consiglieri Comunale ed Assessori, i quali, sin dal primo Consiglio Comunale successivo alle elezioni amministrative di maggio 2023, ovvero sin dal 12 giugno 2023, avrebbero dovuto risultare immuni da qualsivoglia condizione di incandidabilità e/o incompatibilità. Tuttavia, gli articoli giornalistici apparsi lo scorso mese di giugno sulla stampa locale e richiamati dal Colella nelle proprie richieste hanno riferito della esistenza di atti di indagine a carico degli amministratori comunali in relazione a posizioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di Forio, sì da far emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’assunzione degli incarichi politici. A nulla rileva, quindi, la dichiarazione resa dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Mattera, nella nota trasmessa lo scorso 11 giugno 2024 al Prefetto di Napoli, nella quale leggesi che “allo stato non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità”.
LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI
A seguito di istanze di accesso presentate da Colella con le quali è stata richiesta alla Segretaria Martino copia delle attestazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità degli attuali amministratori comunali, la stessa funzionaria ha avviato il relativo procedimento, concedendo a tutti i controinteressati – e, quindi, anche al Sindaco Stanislao Verde e agli Assessori Lavista e Savio – termine per presentare proprie controdeduzioni. Ebbene, sia il Sindaco che i predetti Assessori Lavista e Savio si sono fermamente opposti all’ostensione di tali certificazioni, dimostrando inequivocabilmente di “non gradire” l’iniziativa amministrativa portata avanti dal ricorrente, lamentando addirittura che l’invocata ostensione avrebbe certamente violato la loro “riservatezza”.
L’OSTINAZIONE DI SINDACO E ASSESSORI
“È, dunque, evidente – scrivono gli avvocati di Colella – che l’ostinazione con cui Sindaco ed Assessori si sono opposti all’ostensione di tali certificazioni all’indomani della notizia di un presunto procedimento penale che li vedrebbe indagati per false attestazioni, al di là del significato più o meno esplicito della loro volontà di “nascondere”, evidenzia soprattutto una situazione di grave conflittualità con l’interesse pubblico volto a consentire che l’esercizio dei munera da parte degli amministratori pubblici avvenga nella massima pubblicità. Ed è grave che il primo cittadino di Forio dimentichi che l’azione della pubblica amministrazione deve essere rispettosa del principio di trasparenza.
Ma tale ostinazione dimostra, altresì, uno spirito di conflittualità nei confronti del ricorrente che, con la sua “pervicace richiesta” (il riferimento a quanto riportato nella impugnata delibera non è meramente casuale!), ha avuto l’ardire di chiedere a chi di competenza di accertare la sussistenza o meno di condizioni di incompatibilità a carico degli attuali amministratori sin dal momento di conseguimento dei munera pubblici.”
L’OBBLIGO DI ASTENZIONE
“In base al dato testuale delle disposizioni dell’art. 78 TUEL – si legge nel ricorso -, il primo comma dell’art. 78 si riferisce ad un principio generale di imparzialità da cui deriva l’obbligo di astensione, che deve pertanto ritenersi di carattere generale. Ciò è confermato dal secondo comma dell’art. 78 che impone l’astensione non solo dalla votazione ma anche dalla “discussione” di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione di carattere generale prescinde quindi da ogni valutazione sia dell’effettivo contributo causale alla delibera concretamente adottata nonché del concreto rapporto con l’interesse in questione.
IL CONFLITTO DI INTERESSI
Il conflitto d’interessi – spiegano Colella e Iacono -, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” ed un altro di tipo personale. Non rileva, quindi, che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l’obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. Viene nella sostanza recepito nella norma in esame quel comune sentire che nei riguardi di coloro che amministrano la cosa pubblica si traduce nel detto secondo il quale essi non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto con l’oggetto della questione che sono chiamati a deliberare. In definitiva, con riferimento al caso di specie, è innegabile che tale interpretazione dell’obbligo di astensione come principio di carattere generale comporta che sia il Sindaco che gli Assessori Lavista e Savio non avrebbero dovuto votare la delibera impugnata, ma nemmeno partecipare alla discussione sulla stessa.
Neppure può rilevare la circostanza che, allo stato, non esisterebbe la prova di quanto affermato dalla stampa locale, rilevando in base alla disciplina normativa e alla sua interpretazione giurisprudenziale anche un conflitto di interessi meramente potenziale. Va da sé che gli atti impugnati violano anche l’art. 3 della l. n. 241/90, per il quale “ogni provvedimento amministrativo (ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale)…deve essere motivato”, non contiene alcuna valida indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Orbene, nel caso in esame, non è dato comprendere le ragioni per le quali la richiesta del ricorrente abbia potuto ledere l’immagine del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, al punto da demandare al dirigente competente l’onere di avviare l’iter per il conferimento di incarico ad un legale di fiducia con lo specifico compito addirittura di proporre denuncia-querela nei confronti del ricorrente.
LA RICHIESTA ISTRUTTORIA
Si chiede che l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse, con particolare riferimento alle autocertificazioni allegate dal Sindaco Stanislao Verde e dagli Assessori Gaetano Savio e Jessica Lavista al momento dell’assunzione dei rispettivi incarichi politici, e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni.