lunedì, Novembre 25, 2024

“Salvata” per la seconda volta dal Consiglio di Stato. La scala “blocca” la demolizione

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Una cittadina di Casamicciola destinataria di ordinanza di demolizione. L’abbattimento della scala di accesso non le consentirebbe di entrare in casa. Il Tar ha rigettato il ricorso ma i giudici di secondo grado hanno nuovamente concesso la sospensiva in attesa del merito, da decidere nel primo trimestre 2025

Il Consiglio di Stato è dovuto intervenire per la seconda volta sul caso di una ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Casamicciola Terme e impugnata dalla destinataria dinanzi al Tar Campania. I giudici amministrativi di secondo grado sono venuti “in soccorso” della cittadina in quanto in questo caso specifico la demolizione delle opere abusive comporterebbe l’abbattimento dell’unica scala di accesso alla propria abitazione. Già con la prima ordinanza risalente ad ottobre dello scorso anno il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello contro la decisione del Tar che invece, mostrandosi meno “sensibile”, aveva rigettato l’istanza cautelare di sospensione.

Il collegio della Seconda Sezione spiegava «di dover sospendere il gravato atto di demolizione in considerazione della effettiva gravità del pregiudizio derivante dall’esecuzione dello stesso (i.e. rimozione della scala che impedisce alla appellante di accedere alla propria abitazione), al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione della fase di merito in primo grado». Una decisione equa, in quanto senza una pronuncia nel merito, sarebbe stato illogico e ingiustificatamente penalizzante impedire all’appellante di accedere alla propria abitazione. All’epoca il Consiglio di Stato, proprio alla luce dell’interesse primario in gioco, aveva trasmesso l’ordinanza al Tar «per la sollecita fissazione dell’udienza di merito».

E la decisione è arrivata con una certa sollecitudine, ma anche con una sentenza negativa per l’interessata, rigettando il ricorso. Nuovamente con la spada di Damocle di non poter entrare in casa, la cittadina ha proposto ancora appello al Consiglio di Stato per la riforma di quella sentenza, sempre con richiesta di sospensione presentata in via incidentale. Peraltro in questa vicenda risulta presente una controinteressata (la solita vicina…) che però a differenza del Comune di Casamicciola non si è nemmeno costituita in giudizio.

Anche stavolta i giudici della Seconda Sezione hanno accolto la richiesta della cittadina, seguendo lo stesso filo logico della prima decisione: «Ritenuto, alla stregua della delibazione propria della presente fase, che, impregiudicato il miglior apprezzamento della fondatezza dell’appello alla luce degli approfondimenti del merito, allo stato risulta dirimente la considerazione del pericolo di danno prospettato dalla parte appellante, facendosi questione di abbattimento della scala di accesso alla propria abitazione». Sollecitando anche in questo caso una accelerazione della sentenza, ritenendo «altresì l’esigenza di fissare per la discussione del merito l’udienza che sarà indicata dal presidente titolare della Sezione possibilmente nel primo trimestre del 2025». Una questione da dirimere in tempi rapidi (e non con quelli solitamente lenti della giustizia italiana…), proprio per gli aspetti particolari di questo caso, che investe un diritto primario della destinataria della demolizione.

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