venerdì, Novembre 22, 2024

Altro che “know how”, la Palermo Group gestisce solo un chiosco a Mergellina

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La nota dell’avvocato Bruno Molinaro che svela il “bluff”. Un punto a favore del Comune di Lacco Ameno nel contenzioso sul porto turistico. Sia pure con ritardo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata dall’Ente. E il risultato è “clamoroso”: la società partenopea è titolare solo di una “misera” concessione, peraltro scaduta, per una struttura adibita a edicola e info point

Il contenzioso tra il Comune di Lacco Ameno e la “Palermo Group” sulla gestione del porto turistico fa segnare un punto a favore dell’Ente guidato da Giacomo Pascale. Sia pure con ritardo (tanto che era già pronto il ricorso al Tar contro il silenzio-diniego) l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale il 14 novembre ha risposto alla istanza di accesso agli atti presentata dal Comune per conoscere le concessioni di cui è titolare la società. E il risultato è stato per certi versi “clamoroso”, dando ragione all’azione intrapresa da Pascale. Come riferito dal legale dell’Ente avv. Bruno Molinaro, infatti, dalle informazioni trasmesse dall’Autorità, la “Palermo Group” risulta titolare solo di una “misera” concessione, peraltro scaduta, per un chiosco sul pontile di Mergellina. Un dato che peserà non poco quando il Tar dovrà valutare il ricorso della società napoletana che si voleva candidare a gestire l’approdo turistico lacchese.

L’esito dell’iniziativa è stato riferito con una nota dell’avv. Molinaro al primo cittadino, informandolo che «la nostra istanza di accesso, nonostante la ferma opposizione della società Palermo Group, è stata accolta dall’Autorità Portuale senza limitazione alcuna, come da provvedimento che allego.
Nell’esaminare la documentazione ostesa, ho appurato, con mia somma sorpresa, che la società Palermo Group è titolare soltanto di una concessione demaniale marittima ex art. 36 C.N., peraltro scaduta al 31 dicembre 2022, per “il mantenimento di una struttura di facile rimozione (chiosco) di mq 6, ubicata nel comune di Napoli e precisamente in località Margellina – radice Pontile Alilauro – levante Darsena Sannazzaro, adibita ad edicola per la vendita al dettaglio di giornali e riviste, nonché a punto di informazioni turistico-ricreative, quali il noleggio nautico”.

Conseguentemente, quanto dichiarato nel ricorso n. 3723/2024, Sez. VII, pendente innanzi al T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, secondo cui la società Palermo Group s.r.l. opererebbe nel settore “nautica da diporto” con un consolidato know how, essendo in grado di offrire “una serie indistinta di servizi, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio”, è risultato privo di ogni fondamento: circostanza – questa – della quale certamente terrà conto il T.A.R. ai fini della valutazione, nel merito, dell’interesse a ricorrere.
Comunico, infine, di non aver notificato il ricorso contro il diniego di accesso, che avevo prontamente predisposto subito dopo il conferimento dell’incarico, risultando l’interesse del Comune di Lacco Ameno ormai soddisfatto dal provvedimento di accoglimento dell’Autorità Portuale».

LA NOTA DELL’AUTORITA’ MARITTIMA
Il provvedimento dell’Autorità Portuale chiarisce anche i motivi del ritardo, imputabili all’opposizione tardiva della “Palermo Group”. Che è stata ad ogni modo rigettata nel merito delle questioni sollevate.
Il segretario generale ricostruisce l’iter del procedimento dopo la presentazione dell’istanza del Comune: «Con nota in data 7.10.2024 l’istanza de qua è stata comunicata a norma di legge al controinteressato Palermo Group, assegnando all’uopo termine di 10 giorni per formulare eventuale motivata opposizione; elasso il termine suindicato, con nota assunta al protocollo del 21.10.2024, perveniva tardiva opposizione da parte del controinteressato;

tuttavia, non essendo a quella data ancora stato adottato formale provvedimento conclusivo del presente procedimento, la scrivente ha comunque ritenuto conforme ai principi di buona amministrazione assumere la stessa al fascicolo del procedimento, a garanzia della maggior trasparenza e partecipazione; in particolare, in accoglimento di specifica richiesta ivi contenuta, con nota 25.10.2024 si procedeva a integrare la precedente comunicazione trasmettendo copia dell’istanza di accesso e riassegnando termine di ulteriori 10 giorni per formulare eventuale opposizione conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sull’accesso agli atti/civico. A tale ultima comunicazione perveniva riscontro, nuovamente tardivo (nota del 6.11.2024), meramente ripropositiva dell’opposizione già formulata in precedenza».

L’INTERESSE DIFENSIVO DEL COMUNE
Tutti i motivi di opposizione della “Palermo Group”, che intendeva ovviamente celare di non essere in possesso del tanto millantato “know how” nel settore della nautica da diporto, sono stati “smontati”.
Scrive l’Autorità Portuale: «Nel merito della summenzionata opposizione assunta al prot. del 21.10.2024: quanto al punto B) non è condivisibile quanto sostenuto in relazione alla presunta carenza di legittimazione all’accesso da parte del Comune, in quanto Ente pubblico; e infatti, sebbene il citato art. 22 Legge 241/90 menziona come interessati all’accesso i “soggetti privati”, l’art. 9 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 estende l’operatività delle norme sull’accesso, in quanto compatibili,” alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’; nel caso di specie, peraltro, l’istanza di accesso è stata formulata dal Comune nella sua qualità di resistente in un giudizio pendente innanzi al Giudice Amministrativo, al fine precipuo di esercitare in tale sede il diritto di difesa, nel cui ambito ai sensi dell’art. 2 c.p.a. le parti sono poste in condizione di piena parità; sempre in relazione al punto B) e al difetto di legittimazione, si chiarisce che la scrivente non può e non deve scendere a vagliare, nel merito, la fondatezza o meno delle difese che l’istante, servendosi dei documenti richiesti, ha intenzione di formulare in giudizio, dovendosi invece soffermare a valutare solo la effettiva e necessaria “strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”; nel caso di specie, l’istante non si è limitato a svolgere un “generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive”, avendo al contrario motivato la richiesta estensiva al fine di verificare, ed eventualmente far valere nel processo, un’eccezione di difetto di legittimazione della sua controparte che, laddove accolta, paralizzerebbe l’avversa azione, tutelando così la posizione sostanziale del resistente. Pertanto, l’istanza de qua appare sorretta da adeguate esigenze difensionali».

RIGETTATA L’OPPOSIZIONE TARDIVA
Identica sorte per l’ulteriore motivo di opposizione: «In relazione al punto C) nel premettere che la presente istanza è stata valutata ai sensi della normativa sull’accesso agli atti e non dell’accesso civico generalizzato, si evidenzia che le ragioni di riservatezza versate nell’opposizione appaiono piuttosto generiche, non venendo adeguatamente chiarito come le informazioni ritraibili dalla concessione rilasciata dalla scrivente sarebbero idonee a costituire un vantaggio competitivo per l’istante. Ad ogni modo, le suddette motivazioni di riservatezza appaiono abbastanza labili e riferibili ad una situazione futura e incerta (eventuale procedura competitiva demaniale), e non sono comunque idonee a contrastare, l’interesse attuale e di natura difensiva dell’istante il quale, nel bilanciamento, non può che apparire prevalente anche ai sensi del disposto dell’art. 24, comma 7, Legge 241/90».

Lapidaria la conclusione: «L’opposizione tardiva del controinteressato non viene pertanto accolta. Nel merito dell’istanza: la richiesta appare correttamente motivata, in quanto riferita ad un interesse difensivo relativo ad un giudizio pendente per cui sussiste un interesse attuale e diretto collegato agli atti di cui si chiede l’ostensione. L’istanza è pertanto accolta ai sensi della Legge 241/90 e per l’effetto si trasmette la concessione demaniale marittima n. 33/2012 rep. n. 6839 e relativa attestazione di proroga n. 156/2021 rep. prot. 255, rilasciata dalla Scrivente a favore della Palermo Group srl». Quella appunto per il chiosco adibito ad edicola e info point a Mergellina…

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