Sarà un Natale “sereno” per la complessa vicenda aziendale del Bar Calise, per le sue società, per i suoi nuovi gestori. Lo sarà meno per il Comune di Casamicciola (costretto al reclamo nei prossimi 15 giorni) e per tutti gli altri creditori perché, stando alle decisioni della Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, è stata dichiarata l’omologa del concordato preventivo proposto da CALISE AL PORTO S.r.l. ed è stato nominato liquidatore giudiziale il dott. Francesco Corbello.
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr. Gian Piero Scoppa (presidente), dr. Edmondo Cacace (giudice), dr. Marco Pugliese (giudice relatore) ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 13 novembre 2024 e ha emesso la sentenza di cui già vi abbiamo riportato l’esito.
Il tribunale ha preso atto del procedimento unitario iscritto al 196/2022 sub 2 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da Calise al Porto S.r.l. in Liquidazione e del procedimento unitario iscritto al 195/2022 sub 2 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da Marianna Calise srl.
Il CRAM DOWN FISCALE
La vicenda è molto tecnica e proveremo a renderla quanto più semplice possibile.
L’omologa del concordato per le aziende del Bar Calise va inquadrata in quello che tecnicamente si chiama “Cram down fiscale”. Si parla di cram down (ristrutturazione forzata del passivo) quando un’impresa in crisi presenta una proposta per soddisfare parzialmente i creditori e il Tribunale decide di confermare o modificare il piano presentato anche se i creditori sollevano delle obiezioni al contenuto del piano del debitore. In genere si ricorre al cram down quando il Tribunale rileva che il debitore sta mettendo in atto uno sforzo concreto per pagare i creditori, superare così un momento di crisi e riorganizzarsi per proseguire l’attività.
LE OPPOSIZIONI ANNULLATE DAL TRIBUNALE
Il tribunale ricostruisce quelli che sono state le opposizioni al concordato e, in particolare si è espresso su quella dell’Agenzia delle Entrate e su quella del Comune di Casamicciola Terme.
L’opposizione dall’Agenzia delle Entrate di Napoli
“In particolare non è condivisibile l’eccezione secondo cui la proposta concordataria non sarebbe conveniente rispetto alla percentuale di soddisfo della ragione di credito che l’erario riceverebbe dalla liquidazione dell’impresa ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Come più diffusamente illustrato la convenienza della proposta concordataria risulta ampiamente documentata ed attestata in atti, e non sono emersi elementi sufficientemente in grado di mettere in dubbio le conclusioni dagli attestatori e dai commissari giudiziali, condivise dal Tribunale. Tra l’altro seguendo il ragionamento dell’Avvocatura dello Stato sulla questione della validità ed efficacia dell’ipoteca iscritta sui beni dell’impresa ricorrente dopo la presentazione del concordato preventivo, l’alternativa liquidatoria risulterebbe addirittura deteriore a quanto prospettato in atti dai professionisti coinvolti.
Sul punto, priva di pregio appare, infatti, anche l’eccezione secondo cui l’alternativa liquidatoria sarebbe comunque preferibile per l’Agenzia delle entrate in quanto l’ipoteca iscritta in data successiva al deposito della domanda di concordato deve ritenersi efficace in caso di liquidazione giudiziale”.
Poi il Tribunale spiega: “Pertanto, essendo l’iscrizione ipotecaria stata effettuata dall’Agenzia delle entrate addirittura dopo la domanda di concordato e comunque in occasione della procedura attivata su ricorso per la liquidazione giudiziale fondato proprio sugli accertamenti erariali, detta iscrizione sarebbe certamente revocabile, con la conseguenza che la questione risulta appunto “neutra” in rapporto all’alternativa liquidatoria. Anzi, volendo ragionare sul punto secondo la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, essendo pacifica la fondatezza della revocatoria che il curatore dell’eventuale liquidazione giudiziale susseguente potrebbe esperire in tale contesto, il suo esercizio risulterebbe doveroso con conseguenze significative sulle “performance” satisfattive”.
Infatti, l’impatto di detta azione sull’attività liquidatoria risulta evidente già solo se si considerano le spese da sostenersi (e la cui fondatezza della domanda non ne garantirebbe il recupero con certezza e per intero, neppure in caso di accoglimento).
Senza considerare il tempo occorrente per “svincolare” le risorse derivanti dai beni sottoposti all’ipoteca in questione, da distribuire ai creditori, fintanto che non sarà definitivamente stabilita l’effettiva inopponibilità (o meno) della prelazione (anche considerati i vari gradi di giudizio). Circostanza che procrastinerebbe ulteriormente la loro soddisfazione rispetto alla proposta concordataria che, invece, come visto è dotata da ampi margini migliorativi rispetto all’alternativa liquidatoria anche in punto di tempistica; laddove le risorse concordatarie – già in gran parte versate dagli assuntori – sono “slegate” dalla liquidazione degli immobili in questione”.
L’INATTENDIBILITÀ’ DEL PIANO
Anche l’eccezione di inattendibilità della valutazione della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria appare priva di fondamento.
Nella specie, non può affermarsi che le proposte concordatarie, per come attestate da professionisti indipendenti e riscontrate dai commissari giudiziali, siano inattendibili per il solo fatto che risultano indagini penali in corso nei confronti degli imprenditori di riferimento delle proponenti (famiglia Calise) e dell’imprenditore di riferimento di una delle società assuntrici (sig. Domenico Raccioppoli). Quest’ultimo poi risulta anche dimessosi nel corso della procedura dalla sua qualità di amministratore proprio per scongiurare una simile conseguenza.
Non è fondata neppure l’eccezione di “inaffidabilità” delle proposte concordatarie in ragione delle osservazioni del professionista indipendente (attestatore) e del Commissario giudiziale, in ragione dell’inattendibilità dei dati contabili dell’impresa, poi valutati e riscontrati ai fini attestativi e posti alla base del piano.
La circostanza che un’impresa in crisi intraprenda un percorso di risanamento in una situazione di “disordine” contabile, lungi dall’essere un’anomalia, rappresenta invece proprio ciò che normalmente accade nella pratica.
Sempre sul punto, va anche evidenziato che fin dall’inizio gli assuntori sono intervenuti sugli aspetti anche operativi del complesso imprenditoriale, che all’epoca versava in una situazione di incapacità di continuare le relative attività in ragione della debitoria erariale ormai consolidatasi, stante anche il momento congiunturale dipeso dalla pandemia da Coronavirus (che, come noto, ha colpito le attività economiche proprio del tipo di quelle oggetto delle imprese in concordato).
BOCCIATA L’AZIONE DEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
Come vi abbiamo raccontato di recente, contro il concordato di Calise, il Comune di Casamicciola aveva intrapreso un’azione mirata a bloccare l’operazione. Il tribunale, nella sentenza di omologa, invece, “demolisce” quanto asserito dal comune termale.
Le eccezioni del comune.
Le eccezioni all’omologazione del piano di concordato, per come risulta approvato, formulate dal Comune di Casamicciola Terme: illegittimità della proposta delle società assuntrici (CG Immobiliare S.r.l. e Pama Holding S.r.l.), in quanto unitaria benché riferibile a due distinte procedure la Calise al Porto s.r.l. in Lq e la Marianna Calise s.r.l.; l’aleatorietà in quanto consentirebbe agli assuntori di ritirare l’offerta per entrambe le procedure qualora una delle due non venisse approvata; risultano superate alla luce della espressa rinuncia formulata in atti dalle proponenti e gli assuntori.
L’IMMOBILE ISOLA FIORITA
Risulta infondata anche l’osservazione dell’opponente Comune che assume la convenienza dell’alternativa liquidatoria al concordato, con riferimento in particolare alle azioni esperibili verso i componenti della famiglia Calise.
Il comune di Casamicciola Terme eccepisce che l’immobile sito in via Eddomade, “Isola Fiorita” venduto dalla Marianna Calise e suscettibile di subire l’esercizio di una vittoriosa revocatoria ordinaria avrebbe un valore stimato da un tecnico dello stesso ente comunale di euro 1.9 milioni, a fronte di un valore di stima riportato nel piano concordatario (euro 610mila).
Sul punto va chiarito che i commissari giudiziali hanno disposto opportuni riscontri, anche con riferimento proprio ai rilievi del comune qui in esame. Il perito incaricato della stima ha evidenziato che i Commissari nel corso della procedura hanno chiesto al tecnico di fiducia di verificare l’attendibilità dei valori dedotti dal comune “anche in considerazione delle notizie già in loro possesso circa la non conformità e l’esistenza di un provvedimento di abbattimento dello stesso”.
Il tecnico ha relazionato che sul principale immobile grava un’istanza di condono ancora non evasa, che già di per sé abbatte il suo valore, oltre a determinare oneri da versarsi, in caso di condono. Inoltre, ha riferito che l’immobile è sottoposto a sequestro penale (che non renderebbe neppure chiara la sua libera circolazione); proprio in occasione della fase di omologazione del presente concordato preventivo, la stessa la Polizia municipale ha proceduto ad accedere ai luoghi per accertare che “l’immobile individuato come C2 è abusivo”, con conseguente obbligo di abbattimento e relativi costi a carico.
Risulta infondata anche l’eccezione del comune di Casamicciola Terme circa la sussistenza di “attivi” riconducibili alla cessione di partecipazioni detenute dai membri della famiglia Calise nelle società Le Rocce S.r.l., Calise S.r.l. e Maison Elise di Elsa Calise C. S.n.c. Infatti, come da approfondimenti del commissario giudiziale, “le società risulterebbero attualmente inattive e non depositano regolarmente i bilanci” e non appaiono sussistere elementi “per attribuire un concreto valore di cessione alle predette partecipazioni”.