giovedì, Gennaio 16, 2025

Lacco Ameno, un anno in più per Pascale: si voterà nella primavera del 2026

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Le elezioni amministrative che si sono svolte durante l’emergenza covid e che si sono svolte nell’autunno (o quasi) degli anni 2020 e 2021 dureranno rispettivamente fino alla primavera del 2026 e del 2027. E’ questo il contenuto della Circolare numero 83 del 6 dicembre 2024 emessa dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno.
Per quanto ci riguarda più da vicino, la circolare allunga i tempi di amministrazione dell’amministrazione di Lacco Ameno che ha votato a settembre 2020 e quella di Serrara Fontana che, invece, ha votato ad ottobre 2021.

Non tanto per Irene Iacono, ma per Giacomo Pascale e la sua “banda” un vero e proprio regalo di Natale da parte del ministro Piantedosi.
La circolare, diretta ai Prefetti della Repubblica e agli Uffici elettorali chiarisce l’orientamento per il rinnovo elettivo delle Amministrazioni Comunali che hanno votato nel turno ordinario del 2020 e 2021 (emergenza Covid-19).

“Pervengono – scrive il capo dipartimento Palomba – diversi quesiti sulla data del rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali che, in conseguenza della crisi pandemica da Covid-19 e per effetto di specifiche normative d’urgenza, hanno votato nel 2020 e nel 2021, oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno, e che vedranno quindi cadere il temine della consiliatura nel secondo semestre del quinto anno del mandato. In via preliminare, si rileva come la materia delle elezioni amministrative comunali sia regolata in via generale dall’art. 1 della L. 7 giugno 1991, n. 182 e s.m.i., a mente del quale: “1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni”.

La circolare poi continua: “L’emergenza sanitaria del 2020 e 2021, come noto, ha spinto il Legislatore statale a differire i termini elettorali rinviandoli, per entrambe le annualità, al periodo autunnale. In particolare, nel 2020, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha previsto che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020” (art. 1, co. 1, lett. b). Sulla base di tale previsione, il Ministro dell’interno, con decreto del 15 luglio 2020 – ai sensi del citato art. 3 della legge n. 182/1991 – fissò la relativa data per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Analogamente, nell’anno 2021, il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, ha previsto che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 “(art. 1, co. 1, lett. a). Ai sensi di tale disposizione, il Ministro dell’interno, con decreto del 3 agosto 2021, fissò la data di votazione nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021”.

NESSUN DIFFERIMENTO DEL VOTO
“Le citate norme urgenti – continua la Circolare -, tuttavia, nulla hanno disposto in merito ai termini del rinnovo elettorale degli enti interessati al differimento del voto e, pertanto, appare necessario richiamare per i comuni delle Regioni a statuto ordinario la disciplina statale sulla durata dei mandati elettivi e sui tempi di rinnovazione degli organi, rinviando per i comuni delle regioni a statuto speciale alla disciplina specifica eventualmente prevista. A tal riguardo – anche secondo il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 23 marzo 2023 – si ritiene tomi ad applicarsi la disciplina ordinaria di cui alla citata Legge del 1991, con i correlati risvolti pratici che discendono dalle previsioni in esso contenute, qualora appunto il mandato quinquennale degli organi scada nel secondo semestre: e cioè la proroga del mandato fino alla primavera dell’anno successivo”.

In conclusione, considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre del 2025, nel caso delle elezioni tenutesi nel 2020, e nel secondo semestre del 2026, per le elezioni tenutesi nel 2021, il rinnovo elettivo di quegli Enti dovrà rispettivamente svolgersi, ai sensi dell’unica disposizione applicabile, ossia l’art. 1 comma 1, della L. 182/1991, nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio e, quindi: nella primavera del 2026, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020; nella primavera del 2027, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021”.
Il senso politico della decisione del Ministero dell’Interno è più che chiaro. Un regalo di Natale per i due sindaci (quelli che, tra l’altro, si possono ricandidare senza limiti di mandato) che modificano la scena elettorale sui due comuni isolani.

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