Cessata materia del contendere. È questo il concetto che sta alla base dell’Ordinanza Dirigenziale N. 108 del 18/12/2024 emessa da Gaetano Grasso con oggetto: “Revoca Ordinanza Dirigenziale n° 67 del 24/09/2024”. Come si legge nel testo della decisione comunale di Casamicciola, la manovra del comune termale è soprattutto quella di spuntare le armi dal Ministero e al Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che avevano proposto ricorso contro l’ordinanza comunale e di presentarsi davanti al tribunale amministrativo con l’atto già revocato e non beccarsi una potenziale condanna. Una strategia, questa, che di facile lettura e che, è evidente, mette al sicuro il dirigente comunale e l’ente di Via Salvatore Girardi dalla condanna, soprattutto, alle spese. E, si sa, la Corte dei conti è sempre ben attenta.
Tuttavia, però, Grasso richiama anche altri motivi. Secondo il dirigente in quiescenza con ampi poteri, la revoca “si tratta di un provvedimento favorevole che non incide su posizioni di interesse legittimo consolidato si omette l’avvio del procedimento” e, ancora, vista “la necessità di una più approfondita istruttoria in merito ai dedotti fatti processuali per mera ragione di opportunità e in virtù dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra Enti pubblici”.
Una mera ragione di opportunità e in virtù dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra Enti pubblici che sarebbe potuta emergere anche prima dell’emissione dell’ordinanza stessa.
Il cuore della revoca
“Il responsabile dell’Area VII – manutentiva – patrimonio, premesso che in data 24/09/2024 è stata emessa l’Ordinanza n° 67 ad oggetto: “Ripristino stato dei luoghi della zona del Bosco della Maddalena, sito in Casamicciola Terme e insistente sul terreno riportato in mappa nella maggiore consistenza della particella n. 9(ex.1) del foglio 4, dove doveva sorgere la Caserma della Forestale”; Visto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata contro il Comune di Casamicciola Terme per l’annullamento previa sospensione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 67 del 24/09/2024; Visto il Decreto Sindacale n° 30 del 12/09/2024 con il quale è stato conferito all’Ing. Gaetano Grasso, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica; Considerato che si tratta di un provvedimento favorevole che non incide su posizioni di interesse legittimo consolidato si omette l’avvio del procedimento; Visto la necessità di una più approfondita istruttoria in merito ai dedotti fatti processuali per mera ragione di opportunità e in virtù dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra Enti pubblici con la presente SI REVOCA in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss. mm. e ii. l’Ordinanza n° 67 del 24/09/2024”.
Il precedente
Va anche evidenziato come il Comune di Casamicciola già si sia trovato in una situazione del genere, ovvero con una pronuncia negativa del TAR, nonostante avesse annullato in autotutela un proprio atto e che qualche pomposo legale locale aveva anche starnazzato sul media di riferimento (in limoncello veritas!). Grasso, forse, avrà imparato la lezione….