giovedì, Gennaio 23, 2025

Diocesi ko. Asilo alla Sentinella, il TAR boccia la richiesta di risarcimento

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La requisizione di un immobile ecclesiastico per scopi scolastici ha portato a una lunga battaglia giudiziaria. Il TAR Campania ha stabilito che il Comune agì correttamente in risposta all’emergenza, rigettando la richiesta di risarcimento della Diocesi per presunti danni economici e di immagine.

Ci sono religiosi che fanno male all’isola con i loro comportamenti poco “ortodossi” e altri, invece, che hanno fatto male all’isola con comportamenti “ortodossi” ma con scelte azzardate che, in qualche modo, hanno proiettato la chiesa di Ischia nel cono dei peggiori umori tipicamente isolani e non, invece, aiutandola a crescere ed evitare di avere quegli atteggiamenti di possessività e di attaccamento alle proprietà materiali (come il famoso “mezzo metro di terra”). E questa storia che si è conclusa davanti al TAR Campania è un po’ l’eredità che l’ex Vescovo Pietro Lagnese ha lasciato alla nostra chiesa e alla nostra diocesi.

La lunga battaglia legale tra la Diocesi di Ischia e il Comune di Casamicciola Terme ha trovato, appunto, una conclusione con la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, che ha respinto il ricorso presentato dall’allora Vescovo Pietro Lagnese contro la decisione dell’ex sindaco di Casamicciola Terme, l’ing. Giovan Battista Castagna. La vicenda, iniziata a seguito del terremoto che colpì l’isola d’Ischia il 21 agosto 2017, ha avuto come fulcro la requisizione, da parte del Comune, di un immobile appartenente alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena, già destinato a uso scolastico, per far fronte all’emergenza causata dall’inagibilità di numerose strutture pubbliche, tra cui la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo IBSEN.

Le Origini della Controversia

Dopo il sisma del 2017, che lasciò oltre duemila sfollati e causò gravi danni a edifici pubblici e privati, il Comune di Casamicciola Terme dovette adottare misure straordinarie per garantire la continuità dei servizi essenziali, in particolare l’istruzione. Fu così che il 28 novembre 2017 il sindaco, con l’ordinanza n. 188, decise la requisizione temporanea dell’immobile di via Castanito, appartenente alla Diocesi di Ischia, per ospitare temporaneamente gli studenti della scuola dell’infanzia. La Diocesi contestò immediatamente il provvedimento, sostenendo che l’immobile non fosse idoneo all’uso scolastico e che la decisione dell’amministrazione comunale fosse stata adottata senza il necessario confronto con i proprietari dell’edificio.
La Diocesi di Ischia era rappresentata dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, mentre il Comune di Casamicciola Terme e il Sindaco erano difesi rispettivamente dagli avvocati Stanislao Giaffreda e dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli.

La controversia giuridica si è protratta per diversi anni, con un primo importante sviluppo nel 2018, quando il TAR Campania sospese l’ordinanza del Comune. Il tribunale ritenne che non vi fossero garanzie sufficienti sulla sicurezza dell’edificio, evidenziando come la struttura presentasse un rischio sismico superiore al 50%, rendendola non adatta ad accogliere studenti. Questa decisione portò alla sospensione della requisizione e alla restituzione dell’immobile alla Diocesi. Tuttavia, il caso non si chiuse lì: nel 2020 il TAR dichiarò l’improcedibilità del ricorso originario, ritenendo che l’ordinanza avesse cessato i suoi effetti nel 2019 e che, dunque, non vi fosse più un concreto interesse alla sua impugnazione.
Nonostante ciò, la Diocesi di Ischia avviò nel 2021 una nuova azione legale, chiedendo la condanna del Comune di Casamicciola Terme al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, stimati in 92.000 euro. La Diocesi sosteneva che l’impossibilità di disporre liberamente dell’immobile per oltre due anni avesse ostacolato la realizzazione di lavori di adeguamento sismico e la partecipazione a finanziamenti pubblici e privati per la messa in sicurezza della struttura. Inoltre, lamentava un danno d’immagine derivante dall’ingiustificata requisizione dell’edificio.

La Decisione del TAR: Un Ricorso Infondato

Nel pronunciarsi su questa nuova istanza, il TAR Campania ha stabilito che la richiesta di risarcimento della Diocesi non fosse fondata. In primo luogo, il tribunale ha sottolineato che non vi fosse un chiaro nesso causale tra l’adozione dell’ordinanza e il danno lamentato dalla Diocesi, poiché la situazione di inagibilità dell’immobile era antecedente alla requisizione ed era da attribuire esclusivamente al terremoto del 2017. Inoltre, la Diocesi era tornata in possesso dell’edificio già nel 2018, a seguito della sospensione dell’ordinanza da parte dello stesso TAR, e dunque non poteva sostenere di aver subito un danno economico per un mancato utilizzo prolungato.
Un altro elemento di rilievo della sentenza riguarda la questione dei finanziamenti. Il TAR ha evidenziato che la Diocesi non ha prodotto alcuna documentazione attestante la perdita di opportunità di finanziamento a causa della requisizione. Non è emerso alcun elemento che dimostrasse che la Diocesi avesse ottenuto fondi già nel 2017 e che li avesse persi a causa dell’indisponibilità dell’immobile. Inoltre, una volta terminata la controversia e riottenuto l’immobile, non risultano essere stati effettuati interventi edilizi di rilievo, il che contraddice la tesi secondo cui la requisizione avesse impedito l’accesso a fondi necessari per la messa in sicurezza.

Oltre agli aspetti legati alla mancanza di prove documentali sui danni economici subiti, il TAR ha sottolineato che già prima della requisizione esistevano criticità burocratiche che ostacolavano eventuali lavori di adeguamento. Tra queste, richieste di chiarimenti sulla destinazione urbanistica dell’immobile e la necessità di ottenere nulla osta paesaggistici, fattori che avevano comunque ritardato l’iter per l’eventuale ristrutturazione.
Di fronte a queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per configurare una responsabilità del Comune di Casamicciola Terme. La richiesta di risarcimento è stata quindi respinta, e il TAR ha deciso di compensare le spese legali tra le parti, riconoscendo la complessità della vicenda e la particolare situazione di emergenza in cui era maturata la requisizione dell’immobile.
La decisione del TAR chiude una lunga disputa che ha coinvolto la gestione dell’emergenza post-sisma e le responsabilità amministrative connesse. La sentenza conferma la necessità di un equilibrio tra le misure straordinarie adottate in situazioni di crisi e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. In questo caso, il TAR ha ritenuto che l’azione del Comune fosse giustificata dall’emergenza in atto e che la Diocesi non avesse subito un danno quantificabile derivante dalla requisizione.
Resta da vedere se la Diocesi deciderà di impugnare la sentenza presso il Consiglio di Stato o se la questione possa considerarsi definitivamente chiusa. In ogni caso, il caso rappresenta un precedente significativo per le future gestioni delle emergenze e delle relative controversie legali.

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