giovedì, Gennaio 30, 2025

Forio, un contenzioso superabile con l’intesa tra Enti e cittadino

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Il Comune, difeso dall’avv. Paolo Scarano, aveva sollecitato un parere alla Soprintendenza, che in attesa della documentazione integrativa richiesta aveva bloccato temporaneamente il procedimento. Il collegio ha negato la sospensiva spiegando che per evitare ritardi è sufficiente che il privato produca tempestivamente gli atti

La Settima Sezione del Tar Campania è intervenuta con una ordinanza significativa nel contenzioso sorto tra un cittadino e due Enti pubblici: la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e il Comune di Forio, difeso dall’avv. Paolo Scarano. Il cittadino ha presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contestando una nota emessa dalla Soprintendenza il 23 settembre 2024.

Questa nota era stata inviata in risposta a una richiesta del Comune di Forio, che aveva sollecitato un parere ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004, per valutare la compatibilità paesaggistica di un progetto presentato originariamente dall’interessato nell’aprile 2022. Nella nota si richiedeva al ricorrente la produzione di documentazione aggiuntiva e, contestualmente, si sospendevano i termini per l’emissione del parere fino alla ricezione di tale documentazione. Questo ha determinato, secondo il ricorrente, un danno al regolare svolgimento della pratica amministrativa, motivo per cui ha richiesto l’intervento del Tar per sospendere l’efficacia della nota.
Il ricorso era motivato dalla convinzione che la richiesta di documentazione integrativa avesse determinato un arresto procedurale ingiustificato, con potenziali effetti negativi sul percorso amministrativo del ricorrente. Per tale motivo l’istanza era stata presentata con carattere d’urgenza, accompagnata dalla domanda di sospensione cautelare del provvedimento, ritenendo che il protrarsi della situazione potesse generare pregiudizi non trascurabili.

SOSPENSIONE TEMPORANEA
Il collegio della Settima Sezione ha esaminato il ricorso in camera di consiglio il 9 gennaio 2025. La relazione del caso è stata curata dalla presidente e relatrice dott.ssa Maria Laura Maddalena, alla presenza dei difensori delle parti coinvolte.
Nel corso dell’esame, il Tar ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali che hanno influenzato la decisione. Prima di tutto, il Tribunale ha chiarito che la richiesta di documentazione da parte della Soprintendenza non può essere considerata un blocco definitivo del procedimento, bensì una sospensione temporanea legata alla necessità di completare l’istruttoria. Questa sospensione, come evidenziato nell’ordinanza, è rimessa alla responsabilità del ricorrente, che ha la possibilità di porvi fine fornendo i documenti richiesti.

Il Tar ha inoltre valutato l’argomentazione del ricorrente secondo cui la sospensione avrebbe generato un “periculum in mora”, ossia un rischio di danno grave e irreparabile derivante dalla permanenza di un carico giudiziario annotato nel casellario amministrativo, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 313/2002. Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa prospettiva, ritenendo che non siano stati forniti elementi sufficienti a dimostrare un effettivo pregiudizio derivante dalla sospensione. In particolare, non è stato chiarito in che modo tale situazione avrebbe inciso negativamente sullo stato di servizio del ricorrente o sulla sua posizione amministrativa. Una “lamentela” troppo generica, in definitiva, per poter essere accolta.

Un passaggio importante dell’ordinanza è quello in cui il Tar evidenzia che «la richiesta di integrazione documentale impugnata non ha determinato un indefinito arresto procedimentale, ma la sospensione del procedimento nelle more del deposito della documentazione richiesta». Questo chiarimento è centrale per comprendere la decisione del Tribunale, che ha escluso la sussistenza di un’urgenza tale da giustificare un intervento cautelare immediato.

MISURA D’URGENZA INGIUSTIFICATA
Alla luce delle considerazioni esposte, il collegio ha deciso di respinge l’istanza cautelare presentata dal cittadino, ritenendo che non ci fossero i presupposti per una misura d’urgenza. La decisione, formalizzata nell’ordinanza emessa il 10 gennaio, lascia aperta la possibilità per il ricorrente di completare l’istruttoria fornendo i documenti richiesti, consentendo così la ripresa del procedimento.
Il Tribunale ha inoltre stabilito la compensazione delle spese legali per questa fase del procedimento, evitando di attribuire ulteriori oneri economici a una delle parti coinvolte. Questo approccio, spesso adottato nei casi in cui entrambe le parti abbiano contribuito in qualche misura alla situazione controversa, evidenzia l’equilibrio mantenuto dal Tar nel trattare la questione.

Infine, l’ordinanza rappresenta un richiamo implicito all’importanza della collaborazione tra le parti per risolvere le controversie in modo rapido ed efficace. Il Tribunale ha chiarito che il ricorrente ha piena facoltà di accelerare la conclusione del procedimento rispondendo tempestivamente alla richiesta di integrazione documentale. Questa possibilità, rimessa alla sua discrezionalità, potrebbe consentire di risolvere la questione senza ulteriori interventi giudiziari. Una soluzione ragionevole che gli eviterebbe ulteriori ritardi ed eventuali esborsi economici.

I RAPPORTI TRA CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questo caso mette in luce alcuni aspetti importanti del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Da un lato, sottolinea l’obbligo delle autorità di agire in modo trasparente ed equo, garantendo il rispetto dei termini procedurali. Un punto fermo, questo, dal quale non si può trascendere. Dall’altro, evidenzia la responsabilità dei cittadini nel contribuire attivamente al corretto svolgimento delle procedure amministrative, fornendo la documentazione richiesta in tempi ragionevoli, senza frapporre ostacoli o chiedere dilazioni.

In definitiva, la decisione del Tar riflette un equilibrio tra le esigenze delle parti e ribadisce il principio secondo cui la collaborazione e il rispetto delle regole rappresentano la chiave per risolvere le controversie in modo efficace e rispettoso dei diritti di tutti. In sostanza, un comportamento “leale” sia da parte degli Enti pubblici che dei privati. Se le parti in causa non si irrigidiscono su posizioni precostituite, è possibile addivenire ad una soluzione condivisa e positiva per entrambe. E’ questo il “suggerimento” che ha voluto dare il Tar nel caso della controversia che ha coinvolto il Comune di Forio.

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