martedì, Febbraio 11, 2025

Il Tar non salva l’«Isola Fiorita». No alla sospensiva della demolizione

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Respinta la domanda cautelare presentata da Mario Lettieri. Per il collegio della Sesta Sezione il Comune di Casamicciola ha agito correttamente, «tenuto conto dell’ordito delle opere abusive stigmatizzate nella ingiunzione a demolire». La mancata corrispondenza con l’istanza di condono del 1986

Nessuna “dilazione” dal Tar a Mario Lettieri, l’ex amministratore dell’Amca, per la demolizione dell’“Isola Fiorita”, il complesso in via Eddomade a Casamicciola che un tempo era di proprietà della famiglia Calise. Per la struttura, oggetto anche di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Napoli, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 85 del 7 novembre 2024 che ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, impugnata appunto innanzi ai giudici amministrativi per ottenerne l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Oggetto del ricorso anche l’accertamento congiunto dei vigili urbani e dell’Utc effettuato il 9 ottobre 2024. L’Ente casamicciolese si è costituito in giudizio.

Ebbene, il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller in questa fase ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da Lettieri.
Un’ordinanza, quella emessa dal Tar nella camera di consiglio del 5 febbraio, dettagliatamente motivata. Si legge infatti che, «all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non appaiono ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che: le allegazioni di parte ricorrente non appaiono scalfire la correttezza dell’azione della Amministrazione, tenuto conto dell’ordito delle opere abusive stigmatizzate nella ingiunzione a demolire che: da un canto, si appalesano ictu oculi “altre” rispetto a quelle descritte nella domanda di condono presentata in data 1 aprile 1986; dall’altro, concretano un fabbricato toto corde abusivo, insistente su una area di sedime di circa 245 mq, la cui epoca di realizzazione risale ai primi anni 2000, e tutt’affatto privo di qualsivoglia titolo abilitativo». Abusi evidenti e mancata rispondenza all’istanza di sanatoria che appunto legittimano l’ordinanza.

LE MODIFICHE SUCCESSIVE
Il collegio prosegue evidenziando che «non solo non può dirsi assolto, per vero, l’onus probandi irremissibilmente gravante in capo al ricorrente relativo alla asserita aderenza delle opere contestate a quelle oggetto della domanda di condono; e, invero, in ossequio al cd. “principio di vicinanza della prova”, è ragionevolmente esigibile da chi ha posto in essere le opere, ovvero dal proprietario dell’immobile, la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse – anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell’immobile, sia ex ante che ex post – e le caratteristiche morfologiche e planovolumetriche rappresentate nella domanda di sanatoria», citando la giurisprudenza del Tar in materia.

E si arriva alle ulteriori opere abusive: «Di contro, e di più, apertamente riconosciute sono le successive modificazioni della consistenza del manufatto oggetto di condono, nel mentre affatto privo di qualsivoglia titolo (mancando peraltro anche un procedimento pendente volto alla sanatoria) si appalesa l’altro corpo di fabbrica parimenti colpito dalla reazione sanzionatoria della civica Amministrazione; in ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava “l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi”». Un principio sancito dal Consiglio di Stato e più volte ribadito dai giudici amministrativi.

L’ultimo passaggio dell’ordinanza va letto come una esplicita “condanna” per l’“Isola Fiorita”, quasi in anticipazione del giudizio nel merito: «Infine, la congerie di abusi che ne occupa – non contestabili, che non sembrano neanche disconosciuti dal ricorrente nella loro oggettiva consistenza – appare sintomatica della esistenza di un più ampio ed unitario ordito illecito che, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, legittimamente appare essere stato represso dalla Amministrazione mercé il gravato provvedimento ingiuntivo».
Sospensiva respinta, dunque, e per Mario Lettieri condanna al pagamento delle spese di questa fase in favore del Comune di Casamicciola Terme.

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