venerdì, Febbraio 28, 2025

La convenzione del mistero. Per il Parcheggio della Siena parte un nuovo scontro dinanzi al Tar

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La “Turistica Villa Miramare” impugna l’ultima nota del Comune d’Ischia. Nodo del contendere la validità dell’atto di sottomissione, messa in dubbio nell’ambito del giudizio penale. L’Ente ha negato la validità della convenzione allegata alla delibera di Giunta del 2010 in quanto «non risulta sottoscritta dalle parti». Contestate anche la mancata attestazione d’interesse pubblico del Consiglio Comunale e la concessione di deroga PTP e al PRG. Pronta la replica dei legali di Santaroni

Lo scontro tra il Comune d’Ischia e Santaroni per il parcheggio alla Siena torna dinanzi al Tar. Stavolta il nodo del contendere riguarda la validità della convenzione risalente al 2010 e l’interesse pubblico dell’opera, circostanze rilevanti nell’ambito del giudizio penale e negate dall’Ente.

Il ricorso presentato dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente per conto della “Turistica Villa Miramare” chiede infatti l’annullamento «della nota dell’8.11.2024 con cui il Comune di Ischia, nel riscontrare l’atto di significazione trasmesso dalla ricorrente in data 10.10.2024 ha negato la validità della convenzione allegata alla Delibera di Giunta n. 270/2010, ritenendo che la stessa “non risulta sottoscritta dalle parti” e ha erroneamente affermato che “per l’intervento in esame si evidenzia inoltre che allo stato manca l’attestazione d’interesse pubblico del Consiglio Comunale e la espressa concessione di deroga al piano territoriale paesaggistico ed al PRG vigente, che l’art. 42, comma 2 lett. a del D.lgs 267/2000 attribuisce alla esclusiva competenza del Consiglio”».

Nella descrizione dei fatti si richiamano il permesso di costruire n. 38 del 26 novembre 2010 e la connessa Autorizzazione paesaggistica n. 1/2010, in forza dei quali la società ha realizzato «una sala polivalente/auditorium ed un parcheggio multipiano, entrambi interrati». Lavori «ultimati sia nella parte strutturale che in quella impiantistica e, per quanto attiene l’auditorium, anche arredativa, oramai mancando solo le rifiniture esterne».

LE PATTUIZIONI PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO

E veniamo alla questione centrale: «Prima del rilascio del p.d.c. n. 38/2010, con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 19.11.2010, il Comune di Ischia ha approvato l’atto di sottomissione relativo alla definizione degli obblighi a carico della società ricorrente per la successiva fase di gestione del parcheggio interrato oggetto di intervento.

La scelta dell’Amministrazione di Ischia di regolamentare le modalità di gestione del parcheggio interrato risulta dalla lettura della motivazione della Delibera di Giunta in argomento, ove in parte qua si riconosce “che tale atto di sottomissione possa essere condiviso e rappresentare per l’Amministrazione Comunale una valida soluzione agli endemici problemi di traffico che interessano l’area di Ischia Ponte”».

Tanto che in premessa si afferma che «Il Comune di Ischia ha interesse a che venga realizzato il detto parcheggio perché funzionale alla riqualificazione di tutta la zona di Ischia Ponte ed indispensabile alla eventuale chiusura al traffico, con trasformazione in isola pedonale, della stessa zona di Ischia Ponte, già abitualmente inibita al traffico veicolare seppur in fasce orarie determinate”».

Nel ricorso si evidenzia che le stesse pattuizioni disciplinate nell’atto di sottomissione «confermano, ulteriormente, la attitudine dell’opera ad iniziativa privata a soddisfare il pubblico interesse perseguito dalla P.A.».

E «il carattere vincolante dell’atto di sottomissione, giusta art. 5 dello stesso, è subordinata alla definitività del p.d.c. autorizzativo dell’intervento. Non è, pertanto, previsto alcun ulteriore adempimento finalizzato alla efficacia dell’atto in argomento. L’approvazione dell’atto di sottomissione con Delibera di Giunta n. 270/2010 cristallizza gli effetti delle obbligazioni assunte dalla ricorrente, la quale è sempre stata consapevole che, ultimate le opere, la gestione del parcheggio interrato sarebbe stata improntata al rispetto delle obbligazioni di cui all’atto di sottomissione».

Il nodo cruciale è che «nell’ambito del giudizio pendente innanzi all’A.G. penale è stata posta in dubbio l’esistenza e/o efficacia e/o validità dell’atto di sottomissione ad opera di un consulente tecnico di parte». A questo punto, «al fine di fugare ogni dubbio circa la efficacia e vincolatività dell’atto di sottomissione» la “Turistica Villa Miramare” ad ottobre scorso ha trasmesso al Comune apposito atto di significazione con cui è stata ribadita «la già avvenuta accettazione e soggezione tuttora valida ed efficace agli obblighi di cui all’atto, espressamente approvato con Delibera di Giunta n. 270/2010, ad essa allegato”». L’Ente ha invece risposto con l’atto impugnato.

LE RESPONSABILITA’ DEL SETTORE TECNICO

Nel ricorso si contesta che tale nota «è lesiva degli interessi della ricorrente, in quanto, per un verso si tenta di disconoscere il valore dell’atto di sottomissione approvato con Delibera di Giunta n. 270/2010, in ragione del quale la ricorrente ha posto in essere un enorme investimento finanziario, e, per l’altro verso, si ipotizza, seppur vagamente, una non meglio precisata omissione procedimentale che avrebbe dovuto investire il Consiglio Comunale (?) e, ancora più confusamente si menzionano inesistenti deroghe al PTP e al PRG vigenti nell’Isola d’Ischia».

Un atto illegittimo «perché finalizzato ad attribuire valore alla omessa sottoscrizione dell’atto di sottomissione». “Vizio” che non si potrebbe contestare al privato, «atteso che, ove ritenuto necessario, trattasi di adempimento di esclusiva competenza del Responsabile p.t. del settore tecnico del Comune di Ischia come risulta per tabulas dal deliberato della Giunta Comunale». Il Comune quindi «avrebbe dovuto, ove ritenuto necessario, invitare la società ricorrente alla sottoscrizione della convenzione e, giammai opporre al privato la mancata sottoscrizione ad opera delle parti».

L’INTERESSE PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La seconda censura riguarda l’interesse pubblico e la normativa paesaggistica. Per sostenere l’errore in cui sarebbe incorso il Comune i legali ricordano che il Tar aveva annullato l’ordinanza di ripristino emessa dall’Ente. Quanto al connesso giudizio penale pendente, «ha invece condotto al sequestro dell’area di cantiere – nonostante i lavori fossero in via di ultimazione funzionale – e, nell’ambito di tale vicenda contenziosa, attesa la piena legittimità di tutte le opere realizzate dalla ricorrente così come accertato da codesto Tribunale, si intenderebbe ricondurre il p.d.c. 38/2010, ormai divenuto intangibile, ad una condizione di illegittimità originaria così da addivenire alla disapplicazione di tutti i successivi atti autorizzatori già ritenuti legittimi dall’Ecc.mo Tar».

I siluri all’indirizzo del Comune proseguono in relazione alla mancata attestazione d’interesse pubblico ad opera del Consiglio comunale. Ribattendo: «Non è dato comprendere a quale scopo occorrerebbe tale attestazione di pubblico interesse tenuto conto che le opere oggetto di p.d.c. sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in quanto tali, rientrano ex lege nel novero delle opere di interesse pubblico ex lege».

Infatti «La legislazione nazionale riconduce le aree destinate a spazi di sosta e parcheggio all’elenco delle opere di urbanizzazione primaria». In riferimento alla legge regionale, si richiama la giurisprudenza amministrativa: «L’esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standard urbanistici». Medesime considerazioni per la sala polivalente/auditorium «che rientra nella nozione di “centri sociali e attrezzature culturali” di cui all’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria».

La difesa di Santaroni ribadisce dunque: «La corretta qualificazione delle opere in corso di realizzazione ne attesta la natura di opere di pubblico interesse – trattandosi di urbanizzazioni – e perciò, esclude la necessità dell’attestazione d’interesse pubblico ad opera del Consiglio Comunale, assolutamente inconfigurabile nel caso che occupa».

NESSUN POTERE DI DEROGA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune d’Ischia avrebbe sbagliato anche nel ritenere mancante «la espressa concessione di deroga al piano territoriale paesaggistico ed al PRG vigente, che l’art. 42, comma 2 lett. a del D.lgs 267/2000 attribuisce alla esclusiva competenza del Consiglio». Nel ricorso si sostiene che «le opere oggetto di p.d.c. e di autorizzazione paesaggistica non necessitano di alcuna deroga espressa al PTP dell’Isola d’Ischia e al PRG. Neppure è configurabile un potere di deroga attribuito dall’art. 42, comma 2 lett. a) del TUEL al Consiglio Comunale in quanto l’intervento volto alla realizzazione di opere di urbanizzazione involge una c.d. “zona bianca” priva di pianificazione urbanistica».

In proposito si aggiunge: «La irrilevanza urbanistica degli spazi destinati a parcheggio e dell’auditorium e la conseguente inidoneità delle opere in esame a gravare sul carico urbanistico ne dimostrano la compatibilità con qualsiasi destinazione di zona, ivi comprese quelle prive di pianificazione». In sostanza, «trattandosi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il parcheggio e l’auditorium assolvono alla opposta funzione di “diminuire” il carico urbanistico, migliorando la qualità della vita dei residenti e dei fruitori della zona di intervento». A conferma si invoca anche la legislazione regionale.

In sostanza «Il dato legislativo attesta che in zona bianca è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione anche se realizzate da privati e non è richiesta alcuna deroga espressa. Né potrebbe essere diversamente, tenuto conto che, se la zona bianca è priva di pianificazione non si comprende a quali parametri edilizi o urbanistici si dovrebbe derogare».

Quanto alla ipotizzata deroga al PTP dell’Isola d’Ischia «si evidenzia che l’intervento, già ritenuto compatibile dalla competente Soprintendenza, è pienamente conforme all’art. 17 che consente “in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa la realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale”». E a sostegno si invoca la giurisprudenza del Tar.

Una deroga, dunque, che «non necessita di alcuna altra attestazione ad opera di organi dell’Amministrazione Comunale i quali non sono titolari di alcun potere di deroga, non essendo l’Ente titolare della gestione del vincolo».

Autore

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

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