In vista della camera di consiglio fissata per oggi dinanzi alla Sesta Sezione del Tar Campania per la trattazione della istanza cautelare di sospensione, sul contenzioso per i campi da tennis al Lido tutte le parti in causa hanno affilato le armi. Non solo il Comune d’Ischia ha presentato memoria difensiva, ma anche l’attuale concessionaria Associazione Sportiva “Tennis Club Ischia Lido”, rappresentata dall’avv. Vincenzo Palmieri. “Sparando a zero” sulla “Ischia Tennis Club A.S.D.”.
La memoria innanzitutto richiama la convenzione stipulata con il Comune avente validità dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2022 per l’utilizzo della struttura sul Lungomare C. Colombo «e ciò al fine di consentire all’Associazione l’espletamento delle attività sportiva, sociale e promozionale connesse al conseguimento dell’oggetto associativo, oggetto naturalmente privo di scopo di lucro».
E subito evidenzia: «E’ documentale che nessuno degli atti amministrativi d’approvazione di tale Convenzione fu contestato da alcuno». Anche «gli atti d’applicazione (pacifica) della proroga ex lege della predetta Convenzione (quella legata alla pandemia, ndr) non sono stati impugnati dalla ricorrente che, dunque, vi ha prestato acquiescenza determinandone la relativa inoppugnabilità».
In questi anni il Comune non ha mai contestato inadempimenti da parte dell’Associazione sportiva e dunque «proprio in virtù della pregressa e soddisfacente gestione dell’impianto, nel giugno 2024 l’odierna esponente ha proposto al Comune di Ischia di rinnovare la concessione in esame presentando apposita domanda in base al “Regolamento per l’individuazione dei criteri di concessione degli impianti sportivi alle società sportive” approvato con la Delibera di Consiglio Comunale 12 dicembre 2003 n. 64».
I REQUISITI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE
Invece il Comune, «a seguito di valutazioni da parte dei suoi Organi, ha deciso d’indire una procedura d’evidenza pubblica per l’assegnazione degli impianti in questione, dapprima, con la Delibera di Giunta Comunale 17 luglio 2024 n. 78 e, poi, con la Delibera di Consiglio Comunale 23 dicembre 2024 n. 48. L’indicata Delibera di Giunta ha espressamente previsto che nella gara dovrà essere data rilevanza ai seguenti requisiti nella scelta del concessionario: “associazioni con sede nel Comune di Ischia; anzianità di gestione degli impianti sportivi da almeno un quinquennio; durata della concessione quinquennale; importo stabilito in euro 14.663,52 a cui sottrarre un importo complessivo di contributo per manutenzione e spese di pubblica illuminazione pari a complessivi euro 8.000,00; obbligo di applicazione agli utenti delle tariffe di cui all’art. 8 del regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 64/2003”.
Con la successiva delibera di Consiglio i predetti requisiti sono stati confermati ed integrati come segue: “associazioni e società sportive che operano e che hanno sede nel Comune di Ischia; anzianità di gestione degli impianti sportivi da almeno un quinquennio; possesso di una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi a quello per il quale di procede, nonché la capacità di esprimere le potenzialità dell’impianto sportivo a favore della collettività e del territorio; durata della concessione quinquennale; valore della concessione posto a base d’asta è di euro 14.663,52 annui per una durata di 5 anni a cui sottrarre le spese di pubblica illuminazione pari a complessivi euro 5.000,00». Per le tariffe nessuna modifica.
LA PROROGA VOLUTA DAL COMUNE
E si arriva a quello che viene definito «breve termine per procedere alla nuova assegnazione (30 aprile 2025) con previsione, in attesa d’individuare il nuovo gestore, di garantire nelle more la continuazione dell’attività sportiva e d’evitare disagi agli utenti».
Lamentando, in un certo senso, che «pertanto nel rispetto di tali atti d’indirizzo il Responsabile del servizio comunale competente ha potuto accogliere solo parzialmente (per 4 mesi) la domanda di concessione dell’Associazione sportiva odierna esponente». L’atto convenzionale di proroga è stato sottoscritto il 2 gennaio scorso.
Per rintuzzare il ricorso, si afferma che l’associazione, così come richiesto dal Comune, «sta dunque gestendo gli impianti in attesa dell’individuazione dell’assegnatario della concessione degli stessi tramite procedura d’evidenza pubblica (procedura d’avviare e concludersi nel termine stabilito del 30 aprile 2025), così evitando disagi alla numerosa utenza cittadina e turistica che potrà, per effetto delle ragionevoli decisioni comunali, usufruire degli impianti senza soluzione di continuità, considerando anche che tali impianti sono ubicati in una località a forte impatto turistico-ambientale e la funzionalità dei campi s’innesta proprio in tale contesto e, in particolare, in quello della passeggiata prospiciente gli stessi».
AZIONI «PRIVE DI FONDAMENTO GIURIDICO»
Qui parte il primo attacco alla “Ischia Tennis Club A.S.D.”: «A seguito della costituzione in giudizio s’è appresso che da anni l’Associazione ricorrente pone in essere azioni (totalmente prive di fondamento giuridico) volte ad ottenere l’assegnazione degli impianti sportivi in questione. Trattasi di diffide ed istanze varie inoltrate durante il periodo di validità della Convenzione del 2016 ove tali atti non sono mai stati accompagnati da azioni giudiziarie e ciò – si ritiene – nella consapevolezza dell’infondatezza d’eventuali iniziative giurisdizionali. In tale contesto si pone il ricorso ora in discussione il quale appare financo in contrasto con le precedenti richieste della ricorrente ove, infatti, dall’illustrazione dei fatti sopra esposti emerge che il Comune di Ischia ha deciso di procedere ad una gara (quella, appunto, invocata dal ricorrente) accogliendo, conseguentemente, solo parzialmente (ed in attesa degli esiti della gara) la domanda di concessione dell’odierna esponente».
Nella memoria si sostiene che il ricorso proposto è inammissibile, irricevibile, improcedibile nonché infondato nel merito, elencandone le ragioni.
IL DANNO PER L’ATTUALE CONCESSIONARIA
Venendo all’istanza cautelare di sospensione, la difesa “resistente” si sofferma dapprima sul periculum in mora, sostenendo dover essere respinta «poiché in ricorso non sono stati adeguatamente comprovati dal ricorrente elementi di concreto pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dai provvedimenti impugnati, elementi che giustifichino l’adozione d’una misura cautelare nelle more della decisione di merito».
Innanzitutto «I 4 mesi di proroga concessa non determinano alcun effetto sulle possibilità d’aggiudicazione della futura gara da parte dell’odierna esponente la quale, anche in assenza di tali 4 mesi, sarebbe comunque già in possesso del requisito di “anzianità di gestione degli impianti sportivi da almeno un quinquennio”.
Inoltre, l’atto convenzionale di proroga del 2 gennaio 2025 è stato già sottoscritto da Comune ed odierna esponente e dalla camera di consiglio del 5 marzo 2025 alla scadenza massima della proroga (30 aprile 2025) decorrono solo 56 giorni. E’, dunque, in re ipsa l’assenza d’un danno grave ed irreparabile ove, al contrario, risponde ad esigenze d’interesse pubblico che gli impianti sportivi in questione possano rimanere a disposizione della collettività ischitana e dei turisti senz’interruzioni…».
Tale prosecuzione «consente al Comune di Ischia, per il breve periodo di proroga, d’incassare il canone previsto e d’essere sollevato dai costi di gestione e manutenzione degli impianti che, rimanendo così in funzione, conservano il loro valore (oltreché la loro valenza sociale e turistica) con eliminazione del rischio di un loro deterioramento determinato dall’inoperatività».
Invece l’eventuale sospensione della proroga «determinerà addirittura un danno all’odierna esponente che facendo affidamento sulla disponibilità degli impianti fino alla fine di aprile 2025 ha programmato delle rilevanti attività tra cui è possibile documentare il torneo di IV categoria Circuito Primavera Campania previsto dal 14 Aprile a 27 Aprile 2024 nonché le gare dei campionati regionali FITP Regione Campania a cui sono state ammesse ben 4 squadre (2 under 14 e 2 under 16) dell’Associazione odierna esponente e che si svolgeranno a partire dall’inizio di marzo 2025 e proseguiranno per tutto il mese di aprile 2025».
LA GESTIONE QUINQUENNALE
In capo alla ricorrente si rileva poi la carenza d’interesse, in quanto le delibere di Giunta e Consiglio «hanno previsto che, nella procedura selettiva per l’individuazione del nuovo gestore dei campi da tennis, tra i requisiti da considerare dovrà essere compresa una “anzianità di gestione degli impianti sportivi da almeno un quinquennio”».
Invece «L’Associazione sportiva ricorrente esiste solo dal 3 maggio 2021 sicché ad oggi non può aver maturato il requisito di gestione quinquennale d’impianti sportivi e, perciò, è oggettivamente priva di uno dei requisiti alla base della preannunciata gara. Poiché il ricorrente non ha impugnato la Delibera di Giunta 17 luglio 2024 n. 78 né la delibera consiliare n. 48/2024 nella parte in cui è previsto tale requisito, ne deriva la palese carenza d’interesse alla presente impugnazione, non avendo il ricorrente neppure i requisiti minimi per ottenere la futura gestione degli impianti in questione».
La “Ischia Tennis Club A.S.D.” ha inviato al Comune «plurime diffide e richieste volte ad ottenere l’indizione d’una gara, tuttavia non ha mai presentato – come avrebbe dovuto – una domanda di concessione degli impianti sportivi in questione» in base al regolamento comunale.
Dunque non vi sarebbe interesse a produrre impugnazione «visto che la proroga di 4 mesi attribuita all’odierna esponente è stata concessa anche a seguito della domanda presentata in base alle previsioni del predetto regolamento, mentre l’Associazione sportiva dilettantistica Ischia Tennis Club A.S.D. non avrebbe potuto ambire a tale concessione non avendo presentato alcuna specifica domanda sul punto».
IL REGOLAMENTO COMUNALE
Ad ogni buon conto, si contesta il ricorso anche nel merito, avendo «totalmente obliterato alcune delle norme di procedimento amministrativo applicate dal Comune di Ischia». Richiamando ancora una volta il Regolamento, che è «espressamente indicato (come motivazione essenziale) in entrambi gli atti impugnati. L’odierna esponente – in vista della scadenza della sua concessione al 31 dicembre 2024 – ha presentato, nei termini previsti dal predetto regolamento (termine massimo 30 giugno; art. 3), apposita domanda di concessione degli impianti» in ossequio a quanto previsto dallo stesso regolamento.
Con atto d’indirizzo il Consiglio comunale «ha, invece, stabilito di procedere alla concessione – a titolo oneroso – degli impianti sportivi in parola ad un’associazione o società sportiva da scegliere con apposita procedura d’evidenza pubblica. Lo stesso Consiglio Comunale, al contempo, ha richiesto – nelle more e fino alla definizione di tale procedura di gara (comunque non oltre il 30 aprile 2025) – di garantire “la continuità dell’attività sportiva ed evitare disagi all’utenza”. Il Comune di Ischia (a questo punto, non più l’Organo politico, bensì quello amministrativo, ossia il Servizio n. 7), in esecuzione della Delibera consiliare n. 48/2024, prendendo atto dell’unica domanda di concessione degli impianti» presentata ex Regolamento, «ha concesso i campi da tennis per soli 4 mesi all’Associazione Sportiva Tennis Club Ischia Lido. Naturalmente, essendo ancora in corso una convenzione con tale Associazione, per ragioni di economicità s’è dovuto semplicemente prorogarla per tale limitato periodo (appunto dal 1 gennaio 2025 al 30 aprile 2025)».
Di qui la totale infondatezza ed inconferenza dell’unica censura dedotta ove, infatti, il ricorrente ha dedotto un motivo di ricorso incentrato sulla “proroga tecnica”, senz’affatto considerare che gli atti impugnati – oltre a non fare riferimento a tale tipo di proroga – sono atti applicativi del citato Regolamento comunale del 2003».
La “pallina” passa ai giudici del Tar.