Le “carte” dell’Evi sulla ricognizione delle mansioni aziendali restano segrete. Il Tar Campania ha infatti respinto il ricorso presentato da un dipendente, con cui chiedeva l’accesso ad alcuni documenti aziendali relativi alla sua posizione lavorativa. La sentenza conferma il diniego opposto dalla società idrica alla richiesta del lavoratore.
Il dipendente con qualifica di operaio specialista impianti e rete (III Livello CCNL Settore Acqua-Gas), aveva presentato una richiesta di accesso agli atti aziendali il 9 settembre 2024. In particolare, intendeva ottenere copia di una nota interna del presidente della società, con cui si chiedeva una ricognizione delle mansioni e degli inquadramenti del personale, e delle risposte fornite dai capi area.
La società, con atto del 17 settembre 2024, aveva respinto l’istanza, sostenendo che la documentazione richiesta contenesse informazioni aziendali riservate e non divulgabili. Il lavoratore, ritenendo che tali documenti fossero essenziali per far valere un’eventuale richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, aveva presentato ricorso al Tar.
Il collegio della Sesta Sezione ha ritenuto infondata la pretesa di accesso ai documenti, evidenziando che la richiesta del ricorrente non aveva un nesso di strumentalità necessario rispetto alla sua posizione lavorativa. Infatti, il lavoratore dispone già delle informazioni utili per valutare se le sue mansioni effettive corrispondano all’inquadramento contrattuale assegnato; la documentazione richiesta non ha un carattere determinante ai fini di un’eventuale azione per il riconoscimento di un livello superiore, trattandosi di un’analisi interna aziendale e non di un atto ufficiale di progressione di carriera; l’accesso civico generalizzato, previsto dal D.Lgs. 33/2013 per garantire trasparenza nella gestione della cosa pubblica, non può essere utilizzato per fini strettamente personali, come nel caso di specie. Di conseguenza, il collegio ha respinto il ricorso.
La sentenza ribadisce un principio già consolidato in giurisprudenza: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può essere esercitato in modo generico o esplorativo, ma deve essere strettamente funzionale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Inoltre, viene confermato che le richieste di accesso non possono essere utilizzate per ottenere informazioni aziendali interne che non riguardano direttamente la posizione giuridica dell’istante.
Il verdetto del Tar Campania potrebbe costituire un precedente per altri casi simili, specie nei rapporti tra dipendenti e società partecipate che gestiscono servizi pubblici, dove il confine tra trasparenza e riservatezza aziendale è spesso oggetto di dibattito.
Con questa decisione, il Tribunale ha confermato il principio secondo cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può essere utilizzato per scopi meramente personali, ma deve sempre rispondere a criteri di strumentalità e attinenza con la posizione giuridica del richiedente.
