Non c’è pace tra l’amministrazione di Ischia e il gruppo dei Santaroni ad Ischia. Dopo il parcheggio della Siena, il cantiere sospeso che tutti conosciamo ad Ischia Ponte, il prossimo 2 aprile dinanzi al TAR Campania sarà discusso il ricorso al TAR presentato dalla società Villa Miramare contro il rigetto del condono presentato per alcune opere realizzate presso l’Hotel Miramare e Castello di Ischia Ponte e contro la successiva ordinanza di demolizione delle opere.
Opere che, già da tempo, sono al centro delle attenzioni dell’Autorità Giudiziaria che ha dapprima sequestrato tutto e poi dissequestrato dopo la dismissione operativa delle stesse.
I problemi edilizi dell’Hotel che sorge a pochi passi dal cantiere della Siena erano già emersi durante le fasi più concitate che poi hanno portato al sequestro da parte della Procura della Repubblica di Napoli delle opere di cui tutta l’isola parla.
Tuttavia, ora sono gli atti del comune di Ischia che tornano al centro dello scontro amministrativo che, vale la pena dirlo, per quanto riguarda il parcheggio ha visto Santaroni avere la meglio.
Il prossimo 2 aprile, dinanzi alla Sesta Sezione del TAR Campania gli Avvocati Prof. Gianluca Maria Esposito e Angela Parente sosterranno le tesi della Turistica Villa Miramare Spa e si troveranno, come controparte, l’avvocato Bruno Molinaro che difende, anche in questo caso, l’operato del Comune di Ischia.
Come per il parcheggio anche per l’Hotel la vicenda giudiziaria si vive su due fronti: se quella amministrativa, come detto, si discuterà il prossimo 2 aprile, quella penale, invece, è stata già rinviata nei processi gestiti in questa fase di crisi dinanzi al giudice togato presso la Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia e dovrà essere fissata a breve dinanzi al giudice indicato presso la Sede Centrale di Napoli dopo il suo insediamento il prossimo 27 marzo.
IL RIGETTO DEL CONDONO E ORDINE DI DEMOLIZIONE
Il Comune di Ischia ha rigettato la richiesta di condono edilizio richiesto dalla società “Turistica Villa Miramare S.p.A.” per opere abusive realizzate in area demaniale e disponendo la demolizione delle strutture irregolari. La vicenda riguarda la realizzazione di una terrazza panoramica in cemento e un braccio a mare, interventi non sanabili secondo la normativa vigente.
La richiesta di condono, avanzata nel 2004 ai sensi della Legge 326/03, è stata ritenuta improcedibile dal Comune di Ischia in quanto le opere ricadono su suolo demaniale marittimo, ambito in cui la normativa esclude la possibilità di sanatoria edilizia. Secondo l’articolo 32, comma 14, della Legge 326/03, il condono non può essere concesso su aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale o su terreni gravati da diritti di uso civico. Inoltre, le verifiche tecniche condotte dagli uffici comunali e dalla Regione Campania hanno evidenziato che, nel corso degli anni, le opere abusive sono state ampliate e modificate, trasformando in maniera irreversibile la loro conformazione originale.
Il provvedimento di rigetto è stato ufficializzato con protocollo n. 0021029/2024 del 30 aprile 2024 dall’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ischia. Il documento, firmato dall’Ing. Francesco Fermo, evidenzia che la domanda presentata dalla Turistica Villa Miramare S.p.A. non risponde ai requisiti previsti dalla legge e che il procedimento amministrativo avviato nel 2004 è stato chiuso per improcedibilità. La società interessata, nei termini di legge, avrebbe potuto presentare osservazioni, ma nessuna memoria difensiva è stata inoltrata, consolidando così la decisione dell’ente locale.
A seguito del rigetto del condono, il 2 maggio 2024 il Comune di Ischia ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (protocollo n. 0021416/2024). Il documento, firmato dall’Ing. Francesco Iacono, Responsabile del Servizio 5 Sportello Unico per l’Edilizia, imponeva alla società Turistica Villa Miramare S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Unico Generoso Santaroni, di procedere entro 90 giorni alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato originario del suolo.
L’ordinanza di demolizione richiamava gli accertamenti tecnici eseguiti dal Comune e dalla Capitaneria di Porto, che hanno confermato la presenza di ampliamenti successivi all’istanza di condono.
Le ortofoto storiche della Regione Campania hanno mostrato che il braccio a mare e la terrazza sono stati modificati nel tempo, aumentando la loro superficie rispetto alla configurazione originaria. La Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli ha inoltre aveva segnalato come tali ampliamenti siano riscontrabili solo a partire dal 2005, evidenziando un ulteriore elemento che ha portato all’improcedibilità della domanda di sanatoria.
LE OPERE CONTESTATE
Le opere contestate comprendono la modifica della sagoma della terrazza a mare per una lunghezza di circa 20,22 metri, con ampliamento della larghezza fino a 8,53 metri, l’estensione del braccio a mare per circa 95 metri quadrati e la realizzazione di ulteriori strutture cementizie parzialmente sommerse dalla sabbia. Tali interventi, eseguiti in assenza di titoli abilitativi edilizi, urbanistici e paesaggistici, costituiscono violazioni edilizie sanzionate dal DPR 380/2001 e dal D.Lgs. 42/2004 sulla tutela del paesaggio.
LA QUESTIONE TEMPO
Come per altri casi analoghi e pensiamo alla vicenda “Siena” e al caso “Pagoda”, anche in questo caso emerge il grande lasso di tempo che è intercorso dalla realizzazione delle opere e la data della contestazione del reato. Se per il caso del Parcheggio della Siena (e non facciamo fatica che la difesa lo possa richiamare dinanzi al presidente Scudeller) si parlava di “inerte contegno” da parte del Comune anche in questo caso la partita si giocherà sulla questione date.
L’ordinanza di demolizione, infatti, richiama “il Rapporto Tecnico prot. n. 19058 del 17.04.2024, con il quale sono state accertate le seguenti opere eseguite su area demaniale marittima in assenza di titoli abilitativi edilizi – urbanistici e paesaggistici: Modifica della sagoma del secondo tratto della “terrazza a mare” (verso sud) per una lunghezza di m. 20,22 circa, con ampliamento della larghezza da m. 6,00 a m. 8,31 (min.)fino a m. 8,53 circa (max.). Ampliamento del “braccio a mare” di mq. 95circa, con modifica della sagoma Ulteriori opere cementizie di pavimentazione sommerse da sabbia, oltre a un piccolo muretto in cls lungo m. 2,30 alto cm. 70 circa, avente uno spessore di cm. 40 circa, poste sull’arenile, lato nord della struttura ricettiva”.
La difesa, invece, dimostrerà al TAR Campania (e lo vedremo nelle prossime edizioni nel dettaglio) come queste opere fosse risalenti a molti anni prima e, ancora di più, giù autorizzate nel tempo sia dal Comune di Ischia sia dalla Soprintendenza.