giovedì, Febbraio 6, 2025

Regno di Nettuno. La relazione che mette k.o. Strada

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Ecco la relazione con cui l’avvocato Giuseppe Di Meglio inchioda il direttore scientifico Riccardo Strada su mandato dell’assemblea dei sindaci

Il sottoscritto avv. Giuseppe Di Meglio, in virtù del mandato conferitomi con determina n. 18/2014 del Responsabile Amministrativo del Consorzio di Gestione dell’AMP Regno di Nettuno, facente seguito alla delibera di CdA n.16/2014, di esecuzione del mandato conferito al CdA con la delibera di Assemblea n.1/2014, di incaricare un legale affinché valutasse le criticità e illegittimità circa l’operato del Dottor Strada emerse dalle relazioni del Presidente del CdA, del Direttore del Consorzio, del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Finanziazio allegate, tutte, alla delibera di Assemblea n. 1/2014, riferisce al medesimo Consiglio di Amministrazione ciò che segue.

Ritenendosi qui richiamati per intero i rilievi mossi dal Presidente, dal Direttore, dai Responsabili di Servizio nelle relazioni di cui alla Delibera di Assemblea n.1/14, e a cui si rimanda, si riferisce di altre gravi inadempienze e atti illegititmi posti in essere dal Dottor Strada il cui reiterarsi, causa grave danno al funzionamento del Consorzio, bloccandone di fatto le attività.

 

In primis va segnalata la incompatibilità in cui il Dottor Strada si è venuto a trovare nei confronti dell’Ente in seguito alla proposizione, da parte sua, del ricorso 20522/14 al Giudice del Lavoro, da lui notificato a sé medesimo il 18.11.2014, attività dalla quale avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art 78 del D.Lgs. 267/00 e che non ha consegnato al Presidente del C.d.A. nascondendolo. In siffatta maniera sono stati pregiudicati gli interessi ed i diritti dell’Ente in quanto è stata ridotta al minimo il tempo per studiare la pratica giudiziaria e stabilire la linea processuale; in ogni caso è stata consumata la predetta violazione di legge ed è stato violato l’obbligo di lealtà verso l’Ente.

In tale ricorso il dott. Strada arriva a proporre una pretesa risarcitoria per la ‘cosiddetta inattività forzosa’ che rappresenta il ‘non plus ultra’ della disinvoltura nella alterazione dei dati di fatto. Come emergerà di seguito dagli addebiti, che seguono, il dottore Strada non ha subito alcuna inattività forzata, ma è stato egli che nella sua qualità di Responsabile con poteri istruttori è stato inerte, non ha adempiuto ai doveri di ufficio, ha predisposto atti carenti sotto il profilo della completezza e della idoneità ad essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, che ha dovuto muovergli contestazioni in ordine al ‘modus procedendi’.  Infatti, il dipendente  dell’Ente, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. del 22.2.2010 del settore, deve conformare ‘la sua condotta  con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché di quelle di collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c., anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi propri ed altrui’. Con contratto del 3.9.2012 è stato conferito al dr. Riccardo Strada l’incarico di Responsabile dell’ Area Marina Protetta per la durata di tre anni. Con il predetto contratto le parti stabilivano che il Responsabile sarebbe stato  tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dirigenti della P.A. e di quanto previsto dal CCNL del 22.2.2010; che, ai sensi dell’art.3 del Contratto medesimo ‘Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare il responsabile per motivate ragioni di inadempimento del proprio incarico secondo i modi e le termine previsti dal Titolo secondo del CCNL sottoscritto il 22.2.2010’.  Il dr. Riccardo Strada, nell’esercizio delle sue funzioni ha compiuto reiterate e gravi violazioni dei suoi doveri di ufficio, arrecando danno erariale all’Ente, ledendo l’immagine del medesimo ed il prestigio degli amministratori, consumando reiterate violazioni di legge e di regolamento, non ha svolto il suo lavoro con costanza e tempestività, come emerge dai dati  che di seguito si elencano.

In particolare al dr. Strada va inoltre contestato che:

a) Egli, quale unico addetto  dell’Ente agli uffici e ai servizi amministrativi, ha obbligo di assicurare la presenza negli stessi con continuità coordinando l’attività, registrando, pertanto, la sua presenza con la conseguenza che egli debba marcare l’ingresso e la uscita: invece, si limita a registrare la sua presenza una sola volta così vanificando la possibilità per l’Ente, datore di lavoro, di verificare la sua presenza all’interno della struttura amministrativa, la reale attività svolta e le concrete modalità di espletamento dei compiti di istituto:

b) Nonostante il provvedimento  del Responsabile Amministrativo del 1.8.2014 e del 6.11.2014 n.963 del Direttore del Consorzio del 6.11.2014 n. 963, che gli fanno carico di assicurare la sua presenza negli uffici per il contattato con il pubblico nelle fasce giornaliere ed orarie indicate non registra la presenza all’entrata e alla uscita, non ottemperando ai provvedimenti che lo onerano a tanto;

c) Ai sensi dell’art. 5 del contratto, i periodi di ferie debbono essere anticipatamente comunicati al Presidente e se superano i 15 giorni devono essere concordati; invece, il dr. Strada, in violazione di tale espressa clausola contrattuale, ha beneficiato nell’arco del solo 2014 di 5 giorni nel mese di aprile, di 2 giorni nel mese di Maggio,  di 2 giorni nel mese di giugno, di 5 giorni nel mese di Luglio,  11 giorni di ferie nel mese di agosto, di 11 giorni di ferie nel mese di settembre, con la conseguenza che abbia ampiamente superato il limite dei 15 giorni ed avrebbe dovuto essere autorizzato preventivamente; Nei mesi di luglio, agosto e settembre ha comunicato i giorni di ferie senza sostanziale preavviso con la conseguenza che sia vanificata la funzione della disposizione contrattuale che tende a fare sì che le ferie siano concesse ed organizzate in maniera tale che non si verifichino disfunzioni nei servizi, come si evince dalle comunicazioni intercorse nei mesi estivi. In tali mesi coincisi con un periodo particolarmente delicato per l’attività dell’Ente, essendovi molto lavoro correlato alle attività marinare dei turisti, si sono creati disservizi con danno erariale come emerge dalle comunicazioni degli utenti. Con nota del 17/07/14 il Presidente del CdA, espressamente invitata il dottor Strada a dare congruo preavviso delle ferie ma egli non se ne è curato minimamente e addirittura nei mesi successivi si è determinato che egli non abbia provveduto alla tempestiva doverosa comunicazione. E caso emblematico il caso del mese di agosto allorquando le ferie a decorrere dal 18/08 sono state comunicate alle ore 18:50 del 13/08 senza che ci fosse la possibilità materiale di organizzare gli uffici in maniera soddisfacente senza la presenza del dottor Strada. Ad esemplificazione si cita il caso del  ‘Progetto Pon Istituto di Istruzione Superiore Cristofaro Mennella’, che si svolgeva in quel periodo e di cui lo Strada era diretto Responsabile per conto dell’Ente  con la conseguenza che non fu possibile l’espletamento adeguato delle funzioni dell’AMP nell’ambito del progetto.

d) Il dr. Strada si è assentato senza giustificato motivo dal servizio per imprecisati “impegni istituzionali”, dei quali non ha mai fornito prova neppure successivamente, così come si è verificato nei giorni. 23.7.14 (quando sarebbe andato presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn “per  progetti da sviluppare in comune”, quando gli accordi di programma ai sensi del D.L.vo 267/00 rientrano nelle materie degli Organi di rappresentanza e non in quelli gestionali del responsabile di settore; l’ 8 ed 11 Agosto, il 12.9, il 4.11,  il primo 12 (per il quale ha dato comunicazione per posta elettronica addirittura alle ore 11,25) per presunti problemi di salute,  cha avrebbero dovuto essere attestati da sanitario con certificazione medica, da comunicare on-line attraverso l’INPS per le eventuali verifiche. Il 24.12.14 non si è presentato al lavoro senza essere stato autorizzato a tanto dal Presidente dell’Ente;

e) Il dott. Strada è tenuto, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, alla emissione delle autorizzazioni per la nautica da diporto. Egli, però, nel corso dell’anno solare 2014 non vi ha provveduto sia perché l’ufficio è rimasto chiuso senza neppure preavviso nonostante la disposizione del Direttore, sia perché egli non si era munito del bollettario necessario, costituente un banale adempimento materiale. Sarebbe stato sufficiente dotarsi di un timbro e di bollettari che si vendono. Invece, la pigrizia è stata tale che il dr. Strada, ritenendo forse che la misera mansione non gli competeva, cosa ha pensato beni di fare? Ha nientemeno che deliberato con le determine 75-13, 5-14, 6-14, 11-14,12-14,17-14,18-14,19-14,20-14 la proroga di tutte le autorizzazioni. Per le prime essa è stata a termine; con l’ultima la proroga è stata ‘sine die’ ed addirittura fino alla apertura degli uffici. In siffatta maniera costui ha arrecato un gravissimo danno erariale all’Ente che non ha incassato le tariffe delle autorizzazioni ed in ciascuna delle determine attesta falsamente che non sarebbe stato possibile provvedere alla ‘riorganizzazione degli uffici e di servizi della AMP’ quando invece gli uffici ci sono, gli arredi ci sono e sarebbe stato semplicissimo che il dr. Strada avesse fissato gli orari di accesso del pubblico ed avesse incassato il pagamento delle tariffe relative. Invece, egli pretenderebbe che il suo compito di istituto, cui è tenuto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione, sia espletato da personale da assumere con aggravio di spesa per l’Ente Pubblico, con costi che renderebbero passivo il servizio ed in ogni caso il costo del personale non ha alcuna copertura finanziaria. Per porre fino a tale inadempimento dello Strada, il Direttore ha dovuto dare tassative disposizioni con il provvedimento 963 del 6.11.12014.

f) Egli ha tenuto comportamenti offensivi nei confronti degli organi di rappresentanza. Basterà richiamare l’articolo apparso nell’agosto 2014 sul quotidiano “Il Dispari”, pubblicato con vasta tiratura nell’isola d’Ischia e ampiamente seguito sul web. In tale articolo, a firma del medesimo Riccardo Strada, si attacca frontalmente la figura e l’operato del Presidente del CdA dott. ssa Migliaccio affermando che la paralisi dell’Ente sia dovuta alla mancata produzione di atti da parte del CdA e dell’Assemblea che egli attenderebbe “di portare avanti nella gestione dell’AMP”. Egli, ignorando le violazioni di legge e le reiterate inadempienze organizzative di cui a punti che precedono, si dà ad una serie di considerazioni sul “rallentamento dell’AMP da quando c’è questo CdA”. Ancora nello stesso articolo si ritiene suo diritto pubblicare “un articolo su di un giornale” per dare informazioni alla gente e non per fare “ciacole goldoniane” in quanto “la presidentessa possa discutere sul campo le circostanze relative alla gestione”. Tale scritto costituisce violazione dei doveri di lealtà e di rispetto verso il Consorzio a cui egli è tenuto in quanto l’articolo 12 del codice di comportamento vigente prevede espressamente che il dipendente debba astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione e che anche allorquando le renda deve omettere giudizi e considerazioni personali. L’art. 5 del CNNL prevede che i dipendenti dell’Ente debbano uniformarsi a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità delle persone che rappresentino l’Ente ed infine l’art. 12 del DPR 62/13 in relazione al Decreto Legislativo 165/02 stabilisce che il dipendente debba astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione da cui dipende. Non vi è dubbio che, nel caso specifico, tale articolo inserendosi in una serie reiterata di esternazioni pubbliche, costituisce violazione dell’obbligo contrattuale di lealtà verso l’Ente; al quale lo Strada è tenuto a conformarsi. Infatti ai sensi dell’art. 5 CNNL del 22.02.2010 egli è tenuto all’obbligo di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà ai sensi dell’art. 2105 del c.c. che pongono a suo carico (Cass. 26 agosto 2003 n. 12489) l’obbligo di correttezza e di buona fede secondo i principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. con l’obbligo di comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro astenendosi da qualsiasi attività contraria agli interessi del medesimo anche solo potenzialmente produttiva di danni. In relazione a tale comportamento pende procedimento disciplinare con il provvedimento 895 del 24.09.14  che dovrà essere definitivo con le determinazioni da parte del responsabile del personale del Consorzio.

g) A riprova dell’assoluto inadempimento dei doveri di ufficio da parte del dr Strada, si richiama la nota del 02.01.15 del Responsabile Amministrativo del Consorzio che costui per il mese di dicembre è stato presente in ufficio solo per 6 gg e segnatamente il 02. 12 entrando alle ore 11:52, il 03.12 entrando alle ore 11:45, il 04.12 entrando alle ore 10:26, il 05.12 entrando alle ore 11:16, il 09.12 entrando addirittura alle 13:13 e il giorno 11.12 entrando finanche alle ore 16:16. Trattasi di un comportamento assolutamente inqualificabile che testimonia l’inadempimento ai doveri di ufficio ed esclude qualsiasi forma di ostruzionismo all’espletamento dei compiti di istituto da parte del CdA.

h) E’, infine, emerso un altro elemento nella condotta amministrativa del dr. Riccardo Strada di estrema gravità, con danno erariale per l’Ente. Costui ha trattenuto le somme incassate  per le autorizzazioni, senza versarle contestualmente nelle Casse del Consorzio. Solo a seguito delle sollecitazioni dell’arch. Ciro Raia addì 11.12.14 ha versato euro 10.805 assumendo che egli avrebbe avuto titolo a trattenere ulteriori imprecisate somme a titolo di ‘fondo cassa’. Trattasi di una condotta arbitraria ed illecita in quanto lo Strada Riccardo non è stato in alcun modo abilitato ad alcun servizio di economato per piccoli pagamenti e, quindi, non ha titolo per detenere alcun fondo cassa.

Tutto ciò premesso,  s’invita il C.d.A. ad approvare la presente relazione, di farla propria quale motivazione della propria determina, deliberando di ritenere che la permanenza del dr. Strada nella organizzazione amministrativa dell’Ente sia di pregiudizio all’interesse pubblico, e propone, pertanto, che ai sensi dell’art. 3 del contratto del 3.9.2012, il rapporto di che trattasi:

●       sia risolto con conseguente cessazione immediata del rapporto per violazioni degli obblighi a costui incombenti dal CCNL del 2.02.2010 e dal Contratto di Lavoro dallo stesso sottoscritto; per i profili di responsabilità dirigenziale ex art. 21 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 per quanto sopra evidenziato; per responsabilità disciplinare reiterata ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001 in violazione dell’ art. 11 comma 1 e dell’art. 12 commi 8 e 10 del Codice di Comportamento del Consorzio nonché per violazione dell’art 13 commi 2, 4 e 5 del DPR 62/2013 e per quanto sopra evidenziato;

●        sia concesso, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 165/01, al medesimo il termine di cinque giorni dalla notifica del presente deliberato, per le controdeduzioni;

●       il Consiglio deliberi i provvedimenti definitivi decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere del Comitato dei Garanti di cui all’art. 22 comma 1 del D. Lgs. 165/2001

●       nomini un responsabile del procedimento amministrativo.

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