venerdì, Dicembre 27, 2024

A vuoto il primo attacco degli ausiliari del traffico. Il Tar li “parcheggia” in attesa del merito

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Rigettata la richiesta di sospensione degli atti adottati dal Comune d’Ischia. Le cinque lavoratrici licenziate dalla “Publiparking” dopo la decisione dell’Ente di gestire direttamente per sei mesi le strisce blu dovranno attendere l’udienza fissata per il prossimo 8 maggio. Per il collegio la clausola sociale non doveva essere inserita nel contratto di affidamento dei servizi tecnici. E le conseguenze economiche patite devono essere fatte valere dinanzi ad altro giudice

Resta “sospeso” il contenzioso tra cinque ausiliarie del traffico da un lato e il Comune di Ischia e la “Publiparking” dall’altro. Come è noto, dopo la decisione dell’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino di gestire direttamente le strisce blu per sei mesi in attesa di una decisione definitiva e l’affidamento alla società che le aveva fin qui gestite di una serie di servizi, la stessa aveva proceduto al licenziamento delle cinque lavoratrici.

Di qui il ricorso al Tar, difese dagli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa. Il Comune d’Ischia, costituitosi in giudizio, è rappresentato dagli avvocati Gaetano Ottato e Alessandro Barbieri, mentre non risulta costituita la “Publiparking”. Il ricorso introduttivi chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della delibera di GM del 23.11.2023 e della determina del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia del 06.12.2023 «con cui il Comune di Ischia ha disposto la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento (strisce blu) ed affidato alla srl Publiparking i servizi di Centralizzazione, manutenzione e pronto intervento sui parcometri, noleggio hardware e software per gestione abbonamenti e sanzionamento, servizio di assistenza tecnica e supporto al personale della Polizia Municipale impiegato nell’attività di scassettamento e contabilizzazione dei proventi, intervento di sblocco per inceppamenti, ripristino software e sostituzione componenti, nonché noleggio di impianto automazione».

Tra i vizi contestati dal ricorso, vi era la competenza del Consiglio comunale a decidere in materia. Tanto che, una volta appreso dell’impugnazione, l’Amministrazione si era affrettata a far ratificare la delibera di Giunta dal civico consesso. Ma con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato anche questo atto.

LA SOSPENSIVA RIGETTATA

Il primo round non è andato a favore delle ausiliarie del traffico. Il collegio della Sesta Sezione del Tar, presieduto da Santino Scudeller, ha infatti rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, sia pure compensando le spese. Rinviando ogni decisione alla trattazione del merito, la cui udienza è stata fissata per il prossimo 8 maggio.

L’istanza cautelare di sospensione evidenziava che «le ricorrenti sono state licenziate a seguito di procedura di licenziamento collettivo» e per detta tipologia di licenziamenti alla luce della norma attuale non è prevista la reintegra, ma solo il pagamento di una indennità. Per cui «la condizione economica in cui versano le ricorrenti fa sì che la perdita dell’unica fonte di sostentamento metta a repentaglio la possibilità di una esistenza dignitosa e rischia di porle in una condizione di indigenza con conseguenti ripercussioni gravi ed irreparabili sullo stato di salute personale e familiare, incompatibili con l’attesa di una definizione nel merito della controversia. La perdita dell’impiego in ogni caso rappresenta fonte di danno che si sarebbe potuto evitare con il ricorso alla cig, per cui si chiede di sospendere l’efficacia esecutiva degli atti impugnati con l’adozione delle più opportune misure propulsive ed ordine all’ente di prevedere apposita clausola sociale che assicuri il reimpiego delle unità in servizio presso la precedente affidataria».

Tesi non accolte dai giudici. Nell’ordinanza infatti si legge: «Ritenuto ad un esame proprio della presente fase che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare».

E il collegio ne spiega i motivi: «Gli atti impugnati hanno ad oggetto la scelta discrezionale dell’Amministrazione di gestire in economia il servizio di parcheggio e non di affidarlo all’esterno il che si evince dall’esame del contenuto degli atti, dove l’affidamento esterno riguarda prevalentemente il noleggio delle attrezzature e dei sistemi idonei alla gestione del servizio con personale interno all’amministrazione; in tale contesto, appare infondata la pretesa dei ricorrenti – in disparte il rilievo delle eccezioni sollevate dalla amministrazione che saranno approfondite nella sede di merito – volta a far valere l’obbligo di inserire nel contratto di affidamento per i servizi di noleggio e gestione predetti la clausola sociale al fine di mantenere in vita il rapporto di lavoro, trattandosi di un contratto con oggetto diverso dal precedente e, sostanzialmente, finalizzato alla acquisizione di infrastrutture materiali».

E’ dunque riuscita la “manovra” del Comune di distinguere questo affidamento dal precedente, con il passaggio della determina adottata dal comandante della Polizia Locale che precisava «che i servizi affidati alla ditta Publiparking con la presente determinazione sono ontologicamente distinti dalle attività svolte dalla predetta ditta nella fase precedente…». Quanto al periculum in mora (il licenziamento e le conseguenti difficoltà economiche), questo «attiene a profili di natura patrimoniale la cui tutela è affidata ad altro plesso di giurisdizione».

IL RICORSO

Uno dei punti sui verte il ricorso è la tutela occupazionale, laddove si evidenzia: «In buona sostanza la procedura posta in essere dal Comune di Ischia si risolve in un nuovo affidamento alla precedente concessionaria con evidente violazione delle norme disciplinanti l’obbligo di previsione della clausola sociale e di riassorbimento del personale. La giurisprudenza ha confermato l’illegittimità della mancata previsione della clausola sociale in fattispecie analoga alla presente».

Scendendo nel dettaglio, viene contestata la illogicità e la mancata motivazione della scelta operata dal Comune di gestione diretta in economia, come anche le modalità adottate: «In altre parole l’Amministrazione ammette candidamente di non aver ancora svolto alcuna valutazione circa la gestione in economia del servizio, comprovando ulteriormente i riferiti vizi intrinsechi al provvedimento impugnato».

Quanto al “ricco” affidamento dei servizi tecnici alla “Publiparking” per il costo di 91.500 euro, si contesta l’assenza del visto di regolarità contabile sulla determina del comandante Romano. Un atto adottato «senza la necessaria copertura finanziaria ritenendo di poter onorare il proprio debito sulla base delle previsioni di incasso».

Qui il ricorso lancia una precisa accusa: «Tale circostanza comprova ulteriormente che l’illegittima condotta tenuta dall’ente che intende svolgere il servizio nelle stesse modalità in cui veniva svolto in precedenza, ritenendo di poter corrispondere la somma prevista nella Determina gravata mediante le previsioni di incasso, sicché gli atti impugnati appaiono finalizzati unicamente ad aggirare le tutele del personale oggi licenziato dalla Publiparking, negando alle ricorrenti la possibilità di passaggio al nuovo gestore o comunque di permanere in servizio presso la Publiparking con una mera finzione di gestione diretta in economia». Tutte questioni che restano “parcheggiate” fino all’8 maggio.

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