Dopo le polemiche ed i malumori, con un fitto scambio di tesi contrastanti nell’opinione pubblica sul tema dell’abbruciamento incontrastato dei rifiuti vegetali,arrivano a Casamicciola Terme norme più restrittive in vista dell’estate per un territorio, lo stesso si dica per la restante parte dell’isola ha una vocazione agricola importante con la produzione di potature e residui agricoli di una certa rilevanza che necessitano di essere smaltiti .I proprietari e conduttori di terreni provvedono, troppo spesso senza nessuna regola e nessun controllo per evitare disagi ai vicini, allo smaltimento di residui vegetali attraverso la pratica dell’abbruciamento in loco. Ci pensa cosi l’istituzione a tentare di dare una regolata. Troppi fuochi e roghi pericolosi ad ogni ora del giorno e della notte.
Con l’ordinanza sindacale del 14 aprile 2016 si disciplina sul territorio l’accensione dei fuochi all’aperto.
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, (per esempio il recupero di energia ), smaltimento prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell’ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità.
Nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano, o almeno dovrebbero farlo, con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che ii recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa la riutilizzo ed al recupero di materia.
Non rientrano in questa previsione le materie fecali se non contemplate, la paglia , gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura , nella selvicoltura o per la produzione di energia di biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
All’ articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce all’ art. 182 del decreto legislativo n 152 del 2006 il comma: 6- bis prevede che l e attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro di materiali vegetali , effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanf e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale stante i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità per la salute umana
Con particolare riferimento al rispetto di livelli annuali delle polveri sottili (PMl O).
1) È fatto divieto a procedere all’accensione di fuochi in centro abitato, a distanza di mr. 100 (cento) dalle abitazioni e lungo le vie pubbliche;
2) In ogni caso, la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti.
• Bruciare rifiuti non di natura vegetale quali ad esempio sacchi di carta, cartoni materiale plastiche, stracci, pneumatici, da soli o misti a materiale vegetale;
• Usare bracieri, barbecue e griglie su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E’ consentita sulle aree pubbliche e su quelle private appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi ed a condizione che non si arrechi disturbo alle proprietà confinanti;
• Per l’abbruciamento, l’alternativa resta quella di dotarsi di una “cippatrice” o “biotrituratore” domestico capace di ridurre in brandelli la legna e gli altri scarti vegetali.
Il Comune Termale ha cosi RITENUTO NECESSARIO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito.
Viene cosi stabilito che in tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:
• Dal 01 ottobre al 01 marzo nelle sole giornate di martedì e giovedì dal sorgere del sole fino alla ore 8:00 fatte salve disposizioni che potrebbero estendere il periodo di diritto.
• dal 01 marzo al 30 settembre sono vietate le operazioni di bruciatura di cui sopra ed è fatto inoltre, divieto di:
• Accendere fuochi;
• Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
• Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
• Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
• Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,
• Far brillare mine;
L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
• Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento) e quando le condizioni meteorologiche favoriscano il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso ed impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera “umidità”.
• Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera da vegetazione;
• Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
• Abbandonare illuogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
• Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
• Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad
una distanza di 1OOm dai fabbricati altrui;
• Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;
– È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.)
• E’consentito il compostaggio, la triturazione in loco ove non risulti agevole il conferimento presso l’ apposito centro di trasferenza dei rifiuti.
• La combustone è consentita esclusivamente al di fuori del centro abitato e deve avvenire ad almeno 100 mt da edifici di terzi e di avere cura affinché non arrecato danno e disturbo a terzi anche attraverso l’ immissione di fumi.
• Il fuoco dovrà essere sempre spento anche in casa di ordine verbale impartito da Agenti
/Ufficiali di P.G. o dai Vigili del Fuoco ovvero nel caso di espresso divieto dell’Autorità.
• La combustione di qualsiasi materiale o sostanza diversa da materiale vegetale di origine agricolo e forestale, compreso i rifiuti provenienti da giardini o parchi, anche se mischiati ad essi, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali.
L’ordinanza entrerà in vigore a far data del 14/04/2016 e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di accensione di residui vegetali derivanti da attività agricole e dalle attività ad essi collegate ed equiparate.