venerdì, Gennaio 10, 2025

Alluvione 2009? Evento imprevedibile. Il comune “salvo” solo per alcuni

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Il comune di Casamicciola Terme difeso dall’Avvocato Jessica Maria Lavista con il collega di studio l’avvocato Agostino Iacono che ha collaborato attivamente alla difesa è uscita vittoriosa in uno dei tanti procedimenti civili afferenti le richieste di risarcimento per i danni dell’alluvione 2009. Una vittoria, una mosca bianca tra le tante ottenute anche grazie alla difesa e documenti presentati nella causa relativa a i fatti alluvionali. Molti altri procedimenti hanno visto l’ente soccombere, in altri casi qualche giudice di merito (tra i vari giudici del Tribunale e del Giudice di Pace) si era dichiarato incompetente a favore del “Tribunale delle Acque”. La sentenza servirà come primo passo per una migliore difesa del Comune di Casamicciola Terme in altri procedimenti simili. Se mai ci saranno.
A rappresentare il popolo italiano il Giudice di Pace di Ischia, il dott. Arturo Uccello nella causa tra Iacovazzi Carla, patrocinata dall’avvocato Antonio Iacono e il Comune di Casamicciola. La richiesta è il risarcimento danni per la perdita della vettura.
“Con atto di citazione il giorno 10 novembre 2009, alle ore 7.55 circa, allorché il veicolo Fiat 600 di proprietà della ricorrente, mentre percorreva la via Pio Monte della Misericordia veniva investito da un torrente di acqua e fango che lo trascinava per un centinaio di metri fino a piazzale dell’Ancora, ove veniva recuperato dalle squadre di soccorso ormai irrimediabilmente danneggiata”. Instauratori il contraddittorio si costituiva il Comune di Casamicciola Terme impugnando la domanda e chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Una costituzione che risulta anomala se si pensa che in molte altre sentenze dove il Comune di Casamicciola Terme ha perso, non ci si è costituiti. E’ lecito chiedersi come mai? Perchè? Per favorire chi? Si tratta solo di un’artata attesa della scadenza dei termini per proporre appello? Un vero peccato in virtù di questa sentenza favorevole all’ente locale…
In ogni caso nella sentenza che ha visto protagonisti i legali Lavista e Iacono ci sono alcuni aspetti emersi importanti e nei quali la stampa riveste un ruolo importante essendo riportati come prova della contestazione a carico dell’Ente .
Ecco quanto si legge nel provvedimento: “Non possono in particolare ritenersi idonee a tal fine le conclusioni cui sembra essere pervenuta la Procura della Repubblica di Napoli che indaga sui fatti di causa, ed alle quali l’attrice si è esplicitamente richiamata depositando copia di un articolo giornalistico. Al riguardo il giudice ritiene che va evidenziato, al di là del principio di diversità e refrattarietà del giudizio penale rispetto a quello civile e viceversa, che in primo luogo le conclusioni degli inquirenti costituiscono mere ipotesi di reato, la cui concreta sussistenza deve necessariamente essere oggetto di adeguato ed approfondito riscontro probatorio in sede dibattimentale”. Non era dunque a sede adatta. Inoltre la responsabilità penale è personale e dunque interessa singoli soggetti che all’epoca dei fatti ricoprivano ruoli istituzionali. Le contestazioni mosse dagli inquirenti riguarderebbero il mancato utilizzo (recte: la distrazione ovvero il diverso uso) da parte di taluni amministratori locali di fondi appositamente stanziati da organi statali e regionali per gli interventi di tutela del territorio: ciò che induce ragionevolmente a ritenere che agli organi dell’Ente territoriale fossero stati assegnati compiti meramente esecutivi. In questo le sole pubblicazioni giornalistiche non possono assurgere al ruolo di prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in assenza di ulteriori ed oggettivi riscontri probatori, nella specie non sussistenti.
“Ed infatti, con riferimento alla circostanza, sostanzialmente allegata dall’attrice, che la strada teatro dell’evento sia di pertinenza comunale va rilevato per un verso che non è stata fornita alcuna concreta prova in tal senso. Per un altro verso che il Comune di Casamicciola Terme – sostengono i magistrati – ha invece prodotto documentazione attestante la pertinenza provinciale della strada in oggetto; per un altro verso ancora che la competenza comunale sulla strada in questione non può essere desunta neppure da quanto previsto in materia dall’art. 2 co. 7 del D.lgs. 285/1992 (Cod. Strada) atteso che non è stato comunque allegato, né tantomeno vi è la prova che il Comune di Casamicciola Terme sia un centro abitato con popolazione superiore a diecimila abitanti”.
Ne consegue che, sotto un primo profilo, non può legittimamente riconoscersi a carico dell’Ente territoriale convenuto alcuno specifico obbligo di custodia e/o sorveglianza della strada teatro dell’evento.
Le conclusioni della parte giudicante ne rilevano l’insussistenza proprio nel corpo della sentenza: “La conclusione di cui sopra resta altresì valida, ad avviso del giudicante, anche sotto l’altro cennato profilo della violazione del generale obbligo del “neminem laedere”, in particolare quale conseguenza diretta di un comportamento colpevolmente omissivo concretamente imputabile al convenuto Comune”. Ed infatti il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza a carico del convenuto Comune di un obbligo, asseritamente violato, di un intervento preventivo e/o conservativo rispetto ad eventi di smottamenti, frane e, in generale, di tutela del territorio teatro dell’evento per cui è causa. Un’altra parte della sentenza batte sulla eccezionalità dell’evento: “I fatti che originarono tra l’altro il fenomeno alluvionale oggetto di questo procedimento, potenzialmente idonei ad integrare l’esimente del caso fortuito, così come dedotto sin dall’inizio dalla difesa del convenuto Comune”
La difesa si è battuta nel procedimento anche sul fatto che fosse un evento eccezionale e dovuto ad un evento atmosferico di eccezionale intensità come evidenziato con alcuni documenti della Regione Campania e bollettini meteo portati come prova in giudizio.
La domanda è perchè il Comune di Casamicciola Terme non ha mai fatto una unica relazione dettagliata dal punto di vista tecnico per ribadire e evidenziare che si tratta di un vento eccezionale al fine di difendersi al meglio nei vari giudizi riguardanti l’evento alluvionale? Anche in questo è stata depositata una relazione a firma del legale Jessica Maria Lavista in cui si consiglia una specifica perizia.

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