venerdì, Gennaio 3, 2025

Ammacchiati gli atti del concorso AMCa, dal Tar arrivala condanna

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Alla società è stato ordinato di mostrare “le carte” oppure attestarne l’inesistenza. Dopo aver partecipato alle prove l’aspirante operatore della partecipata del Comune di Casamicciola non aveva ricevuto alcuna comunicazione. Ne è seguito un rimpallo di responsabilità e solo l’Ente ha risposto con notevole ritardo, attestando l’assenza dei documenti agli atti degli uffici.

Che fine hanno fatto gli atti del concorso indetto nel 2019 dall’AMCa? Al candidato che aveva partecipato senza poi ottenere alcun riscontro e aveva proposto istanza di accesso, sono stati negati sia dalla partecipata del Comune di Casamicciola Terme che inizialmente dallo stesso Ente. Avendo poi risposto, dopo la presentazione del ricorso al Tar, di non esserne in possesso. Ora i giudici hanno ordinato all’AMCa di mostrare i documenti “ammacchiati” o di provarne l’attuale inesistenza.

La sentenza della Sesta Sezione ripercorre i fatti come esposti nel ricorso. Il ricorrente «ha partecipato, presentando domanda in data 30 gennaio 2019 al concorso indetto dall’Azienda Multiservizi Casamicciola (AMCa) S.r.l. per la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3zo B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4to B, a tempo pieno”; il bando, pubblicato in G.U. in data 11 gennaio 2019, ha previsto due prove: preselettiva e pratica attitudinale».

Sta di fatto che «a seguito della partecipazione alla selezione pubblica in oggetto il ricorrente non ha però più ricevuto alcuna notizia e/o comunicazione né dal comune di Casamicciola Terme, né da AMCa S.r.l.». Di qui l’istanza di accesso agli atti presentata in data 11 giugno 2024 al Comune e alla partecipata, chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copie di tutti gli atti riguardanti la selezione pubblica ed in particolare «verbali della Commissione di valutazione delle prove; graduatoria finale di merito, nonché atto di approvazione della stessa».

LE PEC DI AMCA ALL’AVVOCATO
La corrispondenza che è intercorsa presenta dettagli emblematici e un rimpallo di responsabilità che fanno sorridere. Con la pec dell’8 luglio 2024 l’AMCa «dapprima ha comunicato al difensore del ricorrente la necessità di una “proroga” del termine previsto per l’istanza di accesso agli atti (” …poiché la società A.m.ca. è stata, di recente, interessata da alcuni cambiamenti ai vertici … ti chiediamo gentilmente di concedere una proroga per poter ottenere e fornire tutta la documentazione necessaria”); successivamente con nota pec del 24 luglio 2024 la Società AMCa S.r.l. rappresentava quanto segue “Per consentire al tuo cliente l’esercizio del suo diritto di accedere agli atti del concorso in oggetto, ho chiesto al precedente amministratore di A.m.Ca. s.r.l., dott. Mario Lettieri, delucidazioni sul tema. Mi ha informata che sia le commissioni per la valutazione dei candidati, che l’elaborazione della graduatoria (con relativa approvazione) fossero di competenza del Comune di Casamicciola Terme, nello specifico dell’ufficio tecnico. Pertanto ti invito a rivolgerti al Comune di Casamicciola, unico ad essere in possesso della documentazione richiesta…”». All’epoca invece il Comune non ha fornito alcun riscontro.
Di qui il ricorso per il riconoscimento del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta l’11 giugno e l’annullamento delle due note dell’AMCa.

Il Comune, a differenza della partecipata, si è costituito in giudizio e ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto il bando è stato indetto dalla società partecipata. Ma ha anche sollevato l’inammissibilità del ricorso perché non è stato notificato ad almeno un controinteressato, ovvero altri partecipanti alla selezione. Infine, elemento dirimente, ha dimostrato di aver risposto, sia pure in ritardo. Ha infatti depositato la nota del 29 ottobre 2024 con cui il responsabile dell’area V «ha attestato che agli atti e agli uffici comunali non vi è documentazione inerente alla selezione pubblica di cui all’istanza di accesso». L’Ente ha in ogni caso eccepito «che l’istanza di accesso sarebbe generica e indeterminata e comporterebbe un controllo generalizzato sull’operato della partecipata oltre che postulare una attività di elaborazione dati e che l’istanza di accesso sarebbe inammissibile anche perché non sarebbe specificata l’attività esercitata dalla partecipata e relativa al bando in contestazione (che sembrerebbe relativo ad attività di manutenzione che potrebbe essere svolta in ambito di rapporto privatistico e, in ogni caso, non avente carattere propriamente pubblicistico)».

PER IL COMUNE CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
Le eccezioni del Comune sono state respinte, ma il collegio presieduto da Santino Scudeller ha comunque dichiarato la cessata materia del contendere nei confronti dell’Ente. Infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, «in quanto la stessa amministrazione non ha provveduto ad individuare in sede procedimentale i soggetti controinteressati all’accesso e, in ogni caso, si rileva che, come in altre occasioni affermato da questo Tar, venendo in rilievo atti relativi ad una selezione pubblica, i partecipanti hanno già in via preventiva ed ex ante accettato di competere con gli altri candidati e, dunque, di rendere loro conoscibili le prove e gli atti che li riguardano e ciò in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza che conformano l’espletamento delle procedure pubbliche di selezione del personale, per cui disporre la notifica ai partecipanti alla selezione si risolverebbe in un adempimento puramente formale che comporterebbe un ulteriore onere a carico del ricorrente e un allungamento – in realtà non funzionale a reali esigenze di difesa – dei tempi del processo».
Stessa sorte per il difetto di legittimazione passiva del Comune, «considerato che la selezione inerisce comunque allo svolgimento di attività di manutenzione di interesse del comune e l’istanza di accesso è stata indirizzata anche al comune, per cui quest’ultimo aveva l’obbligo di riscontrare l’istanza anche eventualmente attestando di non essere in possesso della documentazione richiesta, cosa che, peraltro, il comune ha fatto ma solo dopo la proposizione del presente ricorso con la nota del 29 ottobre 2024».

E proprio alla luce di tale attestazione è stata dichiarata cessata la materia del contendere per quanto riguarda l’Ente, «avendo il responsabile espressamente attestato che agli atti degli uffici comunali non vi è documentazione inerente alla selezione pubblica di cui all’istanza di accesso». In proposito si riporta la giurisprudenza in materia: «Quando l’amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, “è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in “forma negativa””». Ancora, «al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data».

L’OBBLIGO DELL’AMCA
Accolto invece il ricorso nei confronti dell’AMCa. Nella sentenza si motiva evidenziando che «l’ambito di attività connesso all’instaurazione dei rapporti di lavoro con la società in questione, da esperirsi mediante selezione pubblica, essendo strumentalmente connesso allo svolgimento dei servizi pubblici affidati alla società e soggetto agli obblighi di buon andamento e di imparzialità, deve ritenersi compreso tra le attività di pubblico interesse svolte dalla AMCa. S.r.l. e pertanto assoggettato al diritto di accesso. Per documenti amministrativi, secondo prevalente e condivisa giurisprudenza, devono intendersi infatti tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all’attività di erogazione del servizio. Pertanto, riguardando il bando in questione la selezione pubblica per addetti ai servizi di manutenzione impianti, verde pubblico e cimiteriali da svolgersi sul territorio del Comune di Casamicciola Terme nonché di addetto al servizio di manutenzione degli impianti di tutti gli immobili di proprietà comunale, gli atti inerenti alla procedura selettiva devono essere qualificati come documenti amministrativi accessibili».

E non vi è dubbio che il ricorrente, «partecipante alla procedura selezione pubblica in questione, vanta il necessario interesse diretto, attuale e concreto, ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, alla conoscenza della documentazione richiesta che gli è necessaria per verificare compiutamente, e autonomamente, le circostanze relative all’operato della società partecipata che ha bandito la selezione pubblica cui ha partecipato».
Inoltre «la richiesta di accesso non può considerarsi generica avendo ad oggetto la specifica procedura di selezione pubblica cui il ricorrente ha partecipato ed essendo stato specificato nell’istanza l’interesse che sorregge la richiesta di accesso, né comporta attività di elaborazione di dati, avendo il ricorrente espressamente chiesto di poter visionare ed estrarre copia degli atti e dei documenti inerenti alla selezione in questione e cioè di quelli già esistenti e detenuti».

I “CAMBIAMENTI AI VERTICI”
I giudici puntano il dito contro quella “strana” corrispondenza. «Il generico riferimento ad “alcuni cambiamenti ai vertici, anche nella posizione dell’amministratore, idem per l’amministrazione comunale” non è idoneo a giustificare il differimento dell’accesso alla documentazione richiesta». Come anche la risposta del 24 luglio 2024 «è poi del tutto generica e non può ritenersi esaustiva, anche se in negativo, dell’istanza di accesso considerato che si tratta di una mera nota» dell’avvocato.
E qui si ribadisce a chiare lettere «che, per costante giurisprudenza anche di questa sezione, l’attestazione che la documentazione oggetto della richiesta di accesso non sussiste in tutto o in parte deve essere resa dall’organo competente dell’amministrazione sotto la propria responsabilità e si rileva, inoltre, che dalla risposta del 24 luglio 2024 l’avvocato che scrive si limita a riferire di mere informazioni asseritamente assunte dal precedente amministratore della società».

Annullate quelle note, all’AMCa è stato ordinato «di ricercare e di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, o, qualora non sia più esistente o detenuta, di fornire specifica e motivata attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore». In caso di inerzia, è già stato nominato commissario ad acta il prefetto di Napoli o funzionario da lui delegato.
Le spese sono state compensate nei confronti del Comune, mentre per la partecipata è arrivata la condanna al pagamento di oltre 1.500 euro. Quegli atti “fantasma” del concorso del 2019 verranno ora esibiti o davvero non esistono più?

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