Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Turistica Villa Miramare S.p.A., sospendendo l’efficacia dei provvedimenti del Comune di Ischia che imponevano la demolizione di alcune opere realizzate nella struttura alberghiera, tra cui la terrazza panoramica e un braccio a mare.
L’ordinanza comunale n. 77 del 2 maggio 2024, oggetto di ricorso, disponeva infatti l’annullamento di una precedente nota favorevole e l’ordine di rimessa in pristino, in quanto le opere non erano ritenute sanabili in base alla normativa urbanistica e paesaggistica. Alla base del contenzioso vi è anche il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004.
Il TAR, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025, ha ritenuto che la demolizione non sia al momento eseguibile, come del resto ammesso dallo stesso Comune in udienza, e che dunque sia necessario preservare l’attuale equilibrio fino alla decisione definitiva, prevista per l’udienza pubblica del 23 luglio 2025.
Il Tribunale ha rilevato che la controversia presenta profili complessi sia di fatto che di diritto, da approfondire in sede di merito, e ha disposto la compensazione delle spese per la fase cautelare.