mercoledì, Gennaio 15, 2025

Attacco a Legnini e Giosi. Ricorso al Tar per la demolizione in via Spezieria

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A Casamicciola ennesimo capitolo della battaglia contro le demolizioni pubbliche. Due proprietarie del fabbricato, difese dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, chiedono l’annullamento dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24.04.2024 e del Piano adottato. L’immobile danneggiato dal sisma non rappresenterebbe un pericolo per la pubblica e privata incolumità e potrebbe essere recuperato mediante lavori di adeguamento sismico. Si contestano le contraddizioni in cui è incorso il Commissario e l’illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente

Arriva l’ennesimo ricorso al Tar contro le demolizioni pubbliche al Maio, per un immobile in via Spezieria n. 6. Dopo l’opposizione senza esito due comproprietarie, difese dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, chiedono ai giudici amministrativi l’annullamento degli atti adottati.

Ovvero l’Ordinanza Speciale n. 8 del 24.04.2024, e in particolare del “Piano di demolizioni-ultimo”, «laddove individua l’immobile di proprietà delle ricorrenti tra gli edifici da demolire, non notificata alle ricorrenti», della determina dirigenziale del 4.9.2024 a firma del dirigente facente funzioni Arch. Marco Raia avente ad oggetto “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 – Interventi di demolizione fabbricati gravemente danneggiati di via Ottringolo – Casamicciola Terme”. Approvazione progetto esecutivo; della determina dirigenziale del 7 novembre 2024 di affidamento del servizio di Direzione Lavori e del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023; dell’ordinanza speciale n. 5 del 21.08.2023, tutti non notificati alle ricorrenti. Si chiede inoltre l’accertamento, «anche a mezzo di CTU e/o verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, oltre che dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 4 comma 2 lettere a), b) e c) dell’ordinanza speciale n. 8 del 24.4.2024, tale da giustificare la necessità di demolizione dell’immobile di proprietà delle ricorrenti».

Un attacco frontale a Legnini e al Comune di Casamicciola. Subito si ricorda che a seguito del sisma «i danni riportati dalle unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti sono stati certificati con scheda AEDES n. 1018 del 02.09.2017, con esito di agibilità E – EF».
Si richiama quindi l’ordinanza sindacale n. 72 del 16.09.2017 che disponeva «la messa in sicurezza della porzione di edificio, se non già effettuato, come sopra meglio evidenziato, sito nel Comune di Casamicciola Terme alla via Spezieria n. 6». La successiva ordinanza sindacale n. 344 del 28.12.2017 intimava invece lo sgombero e che «gli immobili rimarranno inagibili fino alla conclusione dei lavori di riparazione…».

OPPOSIZIONE E ISTANZA DI MODIFICA SENZA RISCONTRO
E si arriva all’attualità. A seguito dell’adozione dell’Ordinanza speciale n. 8 in data 23.09.2024 alle ricorrenti veniva notificata a mano una raccomandata dal Commissario alla Ricostruzione, con la quale venivano per la prima volta a conoscenza dell’esistenza di un Piano di Demolizione Pubblica che comprende anche le unità immobiliari di loro proprietà. Il 30 settembre hanno comunicato di non voler procedere autonomamente alla demolizione delle unità immobiliari «e si sono opposti, fermamente, alla demolizione pubblica».

Il 17 ottobre l’ing. Stanislao Senese ha chiesto al Comune e a Legnini di «sospendere le operazioni di demolizione degli immobili in questione, in quanto il redigendo progetto di riparazione prevederà l’adeguamento strutturale delle strutture esistenti». Come è noto, per tutta risposta il Commissario ha invitato il Comune a valutare l’opportunità di emanare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente. Il 5 novembre le ricorrenti hanno protocollato al comune l’istanza in cui chiedevano di modificare il Piano di Demolizione Pubblica stralciando dallo stesso il fabbricato di proprietà. Invece Raia affidava gli incarichi tecnici per la demolizione. Dunque «è chiara l’intenzione della Struttura Commissariale di portare al termine il progetto esecutivo di demolizione pubblica per gli immobili gravemente danneggiati presso via Ottringolo e quindi anche dell’immobile di loro proprietà». Evidenziando che l’indicazione di via Ottringolo è frutto di un errore.

LA RELAZIONE DEL TECNICO DI PARTE
Cinque i motivi di ricorso. Innanzitutto si richiama che il Piano di demolizioni di cui all’ordinanza n. 8 comprende tre categorie di fabbricati: «a) che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione; b) che, indipendentemente dall’ambito in cui sono situati, costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica; c) per i quali non sia economicamente vantaggioso in termini di spesa pubblica provvedere alla messa in sicurezza».

Sta di fatto che l’immobile di proprietà delle ricorrenti «veniva inserito con colorazione arancione nel lotto di demolizione “Località Maio dell’allegato 7b-Piano generale di Demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”».
Si sostiene l’illegittimità dell’ordinanza e degli altri atti impugnati «atteso che, alla luce della relazione tecnica che si produce in atti a firma dell’ing. Buono Giuseppe, e alla luce degli stessi provvedimenti emanati dal Comune di Casamicciola Terme e dalla Struttura Commissariale dal 21.08.2017 sino ad oggi, emerge che l’immobile di proprietà delle ricorrenti non rientra in nessuna delle fattispecie tipiche di cui ai punti a, b, c e pertanto, emerge l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’inclusione dell’immobile de quo tra quelli da demolire».

Non rientra nel punto a) in base alla relazione del tecnico di parte ing. Buono, che ha valutato i danni e le opere necessarie alla riparazione con conseguente adeguamento sismico dell’intero fabbricato il cui progetto è in corso di redazione. Relazionando: «I danneggiamenti maggiori hanno riguardato principalmente i maschi murari all’ultimo piano e le tompagnature e tramezzature interne, mentre scendendo ai piani inferiori le lesioni ed i danneggiamenti in generale vanno riducendosi». Aggiungendo: «Lo stato dell’edificio a distanza ormai di sette anni dall’evento sismico del 2017, ma anche di due anni circa dall’evento alluvionale del 2022, si presenta immutato e senza alcun incremento del danno subito, pericolo diretto per la collettività». Per l’ingegnere «l’intervento ottimale per l’adeguamento sismico dell’immobile in questione consiste nel rinforzo strutturale delle strutture esistenti, evitando quindi la completa demolizione dell’intero fabbricato».
Di conseguenza le unità immobiliari, «in base alla normativa vigente e in particolare in base a quanto stabilito dall’Ordinanza Speciale n. 9 del 13 settembre 2024, possono essere recuperate e rese agibili tramite intervento di riparazione consistente in adeguamento sismico».

LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA CON SPESA PUBBLICA
Esclusa anche la fattispecie prevista dal punto b), e ciò «emerge dagli stessi provvedimenti che il Comune di Casamicciola Terme di concerto con la Struttura Commissariale hanno emanato dal 21 agosto 2017 sino ad oggi». Per l’immobile la scheda AEDES riportava esito di agibilità E-EF: «Dalla scheda è da subito emerso che l’edificio in questione ricadeva in zona rossa e che il rischio esterno era dovuto “ad edificio frontale in parte crollato”». Sta di fatto che in quel tratto di Via Spezieria sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità: «Ciò dimostra che l’immobile di proprietà delle ricorrenti non costituisce nessun pericolo per la pubblica e privata incolumità né impedisce il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica».

Esclusa anche la circostanza prevista al punto c), visto che la zona è già stata messa in sicurezza con una spesa di 157.859,44 euro all’epoca stanziati dal commissario e non necessita di ulteriori interventi. E qui si precisa: «Anzi, proprio la paventata demolizione pubblica che tra l’altro, come richiesto dalla Soprintendenza alla seduta del 05.08.2024, dovrà contenere un progetto di rinaturalizzazione dell’area in attesa della ricostruzione da parte dei privati proprietari andrebbe a gravare ulteriormente sulla spesa pubblica con conseguenziale sottrazione di fondi pubblici alla ricostruzione». Spese pubbliche evitabili se si consentisse al privato proprietario di presentare il progetto di riparazione.
La demolizione sarebbe quindi frutto di una istruttoria carente e superficiale, valutando lo stato dell’immobile «sulla base di valutazioni visive e senza effettuare le indagini diagnostiche attraverso saggi ed endoscopie».

PROVVEDIMENTO ILLOGICO E PENALIZZANTE
Nel secondo motivo si solleva la violazione del principio di proporzionalità, logicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Il ricorso qui richiama l’ordinanza Commissariale n. 17/2022 che stabilisce: «Al fine di pervenire ad una stima dei danni causati dal sisma e per assicurare una efficace programmazione degli interventi di ricostruzione privata, entro il termine del 20 agosto 2022, tutti i soggetti legittimati alla richiesta del contributo devono presentare una dichiarazione di manifestazione della volontà di richiedere il contributo per la riparazione, consolidamento, ristrutturazione». Dichiarazione che i ricorrenti hanno inviato al Comune ad agosto 2022.

L’adozione della Ordinanza Speciale n. 8 del 24.04.2024 e l’approvazione del progetto esecutivo di demolizione, in totale assenza di contraddittorio, violano il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, «che secondo pacifica giurisprudenza, viene rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attuali (stretta necessità) tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza)».
Quanto al principio di ragionevolezza, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che «ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia “ragionevole” tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio tra loro».
E poiché il principale obiettivo del piano di demolizione pubblica è quello di eliminare il pericolo per la privata e pubblica incolumità, «il pericolo per l’edificio in questione non esiste in quanto l’amministrazione è già intervenuta con appositi interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità sostenendo spese elevate».

LE CONTRADDIZIONI DI LEGNINI
Nel terzo motivo si evidenzia la contraddittorietà della ordinanza n. 8. La stessa infatti all’art. 6 approvava il “Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l’individuazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022”. L’immobile di proprietà delle ricorrenti veniva ricompreso nella categoria degli immobili arancioni ovvero «aggregati ed edifici ubicati in aree soggette alla preventiva realizzazione delle opere di mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, per i quali la domanda di contributo può essere presentata, anche in forma semplificata». Ancora: «Tali edifici, identificati con il colore arancione, sono ricompresi nell’ambito D per il quale sono previsti gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico».
Di qui la prima incoerenza «in quanto il Commissario alla Ricostruzione con tale ordinanza inserisce l’immobile de quo nel piano di demolizione pubblica e allo stesso tempo lo individua come immobile di colorazione arancione con la possibilità di presentare, senza alcun termine, la domanda di contributo per effettuare gli interventi di riparazione dell’immobile nel rispetto della normativa vigente».

Contraddittorietà ancor più appalesatasi all’atto dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola d’Ischia-Primo Stralcio Funzionale-Comune di Casamicciola Terme. In base alla Carta del rischio da frana il fabbricato in questione ricade in area a Rischio Potenzialmente Alto-RPA. Tra gli interventi consentiti dal PSAI in tali zone vi è la demolizione senza ricostruzione. Di conseguenza cadrebbe il diritto ad accedere al contributo per la ricostruzione, che sarebbe invece possibile presentando un progetto che preveda interventi di restauro e di risanamento conservativo. E qui si precisa «che il Comune di Casamicciola Terme è a conoscenza di tale problematica in quanto ha impugnato il decreto del 21 maggio 2024 di approvazione del piano stralcio del PAI da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale chiedendone l’annullamento nella parte in cui vengono confermate le misure di salvaguardia eccessivamente penalizzanti che non consentono una ricostruzione unitaria».

Si fa poi riferimento alla ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 che dispone che per gli edifici identificati con il colore arancione «può essere presentata domanda di contributo purché accompagnata da una relazione di idoneità geologica» e che «la Struttura Commissariale, in fase istruttoria, potrà disporre sopralluoghi di verifica avvalendosi degli esperti».

ASSENZA DI CONTRADDITTORIO
Ancora con il quarto motivo si contesta che «tutte le fasi del procedimento decisionale e attuativo del Piano di Demolizione Pubblica sono state caratterizzate dall’assoluta assenza di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione dei ricorrenti i cui immobili sono stati inseriti all’interno del cennato Piano». E solo in seguito all’approvazione del progetto esecutivo di demolizione la Struttura Commissariale con l’ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 ha previsto: «Il Commissario straordinario con proprio decreto può provvedere, su proposta dei Comuni di propria iniziativa o previa istanza dei proprietari interessati al Comune, a modificare e integrare il Piano di demolizione pubblica…».

Una sorta di contraddittorio che sarebbe rimasto sulla carta, in quanto l’istanza presentata il 5 novembre 2024 per la modifica del Piano di Demolizione Pubblica presentato dalle ricorrenti è rimasto senza riscontro da parte del Comune e del Commissario. Ancora, in violazione di quanto previsto dall’ordinanza n. 8, ai proprietari non è stato trasmesso il progetto esecutivo e la successiva istanza di accesso agli atti «risulta ancora non esitata». Una esclusione totale dalla funzione partecipativa.

L’ultima attacco riguarda l’adozione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente, prevista in caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione. Si osserva: «Con tale disposizione, in violazione della legge, si dà valenza e diversa portata all’ordinanza contingibile ed urgente, rispetto a quella prevista dalla norma. L’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente è disciplinata dall’art. 54 T.U. enti locali e, in virtù del suo carattere residuale, non può rappresentare un atto esecutivo e/o attuazione di una ordinanza commissariale».

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