sabato, Settembre 7, 2024

Ausiliari del traffico contro Comune di Ischia, che mazzata!

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Angela Spedicati, Matilde Bagnoli, Daniela Sarpa, Fermina Alassini, Raffaella Califano lo ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti.

I giudici della sesta Sezione, presidente Scudeller, ha anche condannato i ricorrenti in solido ed in parti uguali al pagamento nei confronti del Comune di Ischia delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00.

Nel merito della questione, il TAR ha anche chiarito che “Nel caso di specie la scelta del Comune è coerente con il dato normativo. L’Amministrazione è pervenuta alla decisione di gestire in economia il servizio avendo rilevato che, con un impegno di spese notevolmente inferiore all’importo riconosciuto alla società concessionaria, poteva realizzare ampi margini di incasso poiché il 100% degli introiti derivanti dal servizio avrebbero costituito un utile per l’Ente. Questa scelta non appare invero irragionevole né immotivata, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente.”

Mentre sul rapporto intercorso con la Publiparking, i giudici hanno sentenziato che “deve essere dichiarata inammissibile la censura di violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto, in concreto, tra il Comune di Ischia e la Publiparking si sarebbe realizzata una cessione di azienda o, quanto meno di ramo di azienda, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti della società cedente avrebbero dovuto essere a loro volta ceduti. Trattasi di censura nuova introdotta per la prima volta con la memoria del 22 aprile 2024 e, dunque, tardiva”

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