giovedì, Dicembre 12, 2024

Autogol di Dionigi. La “batosta”di Bernardo è passata in giudicato

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Il contenzioso sulle spese di difesa non pagate aveva visto l’Ente condannato a consegnare l'intero elenco dei mandati di pagamento con le relative fatture per verificare il rispetto dell'ordine cronologico. Forse non è stato comunicato al legale incaricato che la sentenza era stata notificata con termine breve per l’appello. Batosta e figuraccia per l’Amministrazione

Incredibile ma vero. L’Amministrazione comunale di Barano ha commesso un incredibile autogol. L’appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania che aveva dato ragione all’avv. Carmine Bernardo sulle spese di difesa non pagate, non è stato presentato in tempo! Il giudizio innanzi alla giustizia amministrativa apertosi dopo che il Comune non aveva versato le spese al legale della controparte a seguito di sentenze che lo avevano visto soccombente, verteva sul rifiuto di consegnare l’elenco completo dei mandati di pagamento. Un contenzioso su un credito di 21mila euro che nella “sostanza” si era risolto con il pignoramento da parte del legale dei crediti vantati dopo una consegna solo “parziale” delle carte.

Il 22 ottobre la Giunta aveva deliberato di appellare la sentenza contro il silenzio rifiuto «al fine di tutelare le ragioni dell’Ente». Conferendo l’incarico di difesa all’avv. Alessandro Barbieri. Fatto sta che come si legge nel certificato trasmesso all’avv. Raffaele Bernardo che rappresenta il padre nel contenzioso dalla Sesta Sezione del Tar, un “ritardo” ha vanificato tutto: «Vista la richiesta di certificato prodotta dall’avv. Raffaele Bernardo relativa al ricorso NRG 202402198 proposto da Bernardo Carmine c. comune di Barano d’Ischia presso questa Sezione giurisdizionale e riferita alla sentenza n. 202404935 pubblicata in data 12/09/2024 e notificata in pari data; Visti gli atti d’ufficio; SI ATTESTA Che, alla data del 18 novembre 2024, avverso la sentenza n. 202404935 pubblicata in data 12/09/2024 e notificata in pari data, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., non risulta proposto nei termini di legge appello».

Cosa è successo? L’ipotesi più probabile è che il Comune, affidando l’incarico all’avv. Barbieri, non gli abbia comunicato che la sentenza era stata notificata con termine breve per l’appello.
Dionigi Gaudioso deve rassegnarsi. La pronuncia del Tar che ha condannato il Comune a consegnare l’intero elenco dei mandati di pagamento con le relative fatture per verificare il rispetto dell’ordine cronologico e al pagamento delle spese resta valida ed efficace.

LA SENTENZA DEL TAR
La sentenza emessa dal collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller bacchettava pesantemente il Comune di Barano.
Bernardo aveva chiesto al Tar Campania l’annullamento del diniego tacito del Comune «formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 25/03/2024 concernente la richiesta di visione ed estrazione delle copie dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Barano d’Ischia dal 01/01/2024 alla data di accesso nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, di visione e di estrarre copia integrale di tutti gli atti relativi al detto procedimento e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4, C.P.A».

La domanda di accesso si fondava «sulla circostanza che il ricorrente è creditore del Comune di Barano d’Ischia della complessiva somma di euro 21.103,84 come da atto di precetto notificato in data 25/03/2024 emesso in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2023, e dunque ha necessità di verificare che il Comune abbia rispettato l’ordine cronologico nei pagamenti da parte del comune stesso ai fini del beneficio di cui all’art. 159 TUEL. Il Comune ha depositato in giudizio un elenco di mandati di pagamento emessi. Il ricorrente ha dichiarato che tale deposito non soddisfa il suo interesse».

Il ricorso era stato accolto in quanto fondato. Il collegio così motivava: «La richiesta del ricorrente, infatti, era di poter visionare ed estrarre copia dei mandati di pagamento al fine di accertare in quale ordine il Comune adempiesse ai suoi obblighi. Tale interesse non è soddisfatto dalla visione del depositato elenco di mandati rendendosi necessario per l’interessato avere conoscenza di tutti gli elementi rilevanti, tra i quali gli estremi di protocollo delle fatture ricevute. Va dunque ordinato al Comune di Barano d’Ischia di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, secondo le modalità sopra esposte, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza». Seguiva la condanna al pagamento delle spese di giudizio per oltre 1.000 euro. Dionigi sperava in una riforma della sentenza, ma gli è andata male…

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