Questa volta, almeno nella fase cautelare, il Tar ha legittimato il “copia e incolla” del Comune d’Ischia sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza per motivare il rifiuto dell’autorizzazione paesaggistica.
Il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller con propria ordinanza ha infatti rigettato l’istanza di sospensiva.
A ricorrere al Tar una cittadina difesa dall’avv. Bruno Molinaro, che ha chiamato in causa il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Area Metropolitana di Napoli, nonché il Comune d’Ischia, rappresentato dall’avv. Leonardo Mennella.
Ai giudici amministrativi si chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del 17.9.2024 di diniego della autorizzazione paesaggistica e del parere contrario espresso dalla Soprintendenza di Napoli in data 13 settembre 2024.
Il collegio ha ritenuto di rigettare la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale.
Nell’ordinanza se ne spiegano i motivi, evidenziando che «anche nella procedura semplificata di cui all’art. 11 del d.P.R. 31 del 2017 resta in capo alla Soprintendenza il potere di esprimere il parere di compatibilità paesaggistica, prevedendo testualmente il comma 5 del richiamato art. 11 che il Comune invia all’amministrazione statale “una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso”, onde la possibilità che essa possa riqualificare l’istanza alla luce delle emergenze fattuali; che in sede procedimentale il ricorrente, a fronte di una richiesta di alligazione documentale e di chiarimenti, non ha fornito alla Soprintendenza gli elementi di valutazione necessari ad un completo esame della sua richiesta (come si evince dalla comunicazione di preavviso di diniego) il che ha determinato l’adozione del parere negativo».
Inoltre «nel ricorso in esame le censure prospettate riguardano la violazione dei termini procedimentali in specie riferiti all’art. 146 del d.lgs. 42 del 2004 e la mancanza di una autonoma valutazione da parte del Comune sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio ma non viene contestata la qualificazione della istanza operata dalla Soprintendenza come di autorizzazione paesaggistica ordinaria in riferimento specifico alla tipologia di interventi progettati».
A questo punto il Tar conclude che «in presenza di un parere negativo, sia pure tardivo, ma che sia connotato da valutazioni vincolate non appare illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune che ad esso faccia riferimento in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto dire nulla di diverso da quanto affermato dalla Soprintendenza».
Il collegio ha seguito, in questo caso specifico e nella sola fase cautelare, un orientamento diverso da quello espresso in altre circostanze dalla giustizia amministrativa.